IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro sulle aree protette; Visto il proprio decreto del 4 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Uffciale n. 300 del 22 dicembre 1992 supplemento ordinario n. 133, con il quale e' stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale dei Vesuvio, di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Vista la propria ordinanza del 4 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992 concernente le misure di salvaguardia del territorio ricadente nei perimetro provvisorio del suddetto parco nazionale e la relativa circolare esplicativa del 5 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta Uffciale n. 31 dell'8 febbraio 1993; Considerato che, al fine dell'acquisizione del parere di cui all'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in data 30 dicembre 1992 sono state inviate alla regione ed agli enti locali interessati, le proposte riguardanti le misure di salvaguardia da adottare per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, sino all'approvazione del piano e del regolamento del parco; Considerato che sono pervenute al Ministero dell'ambiente da parte dei succitati enti, numerose osservazioni e pareri con richieste di un regime di salvaguardia differenziato in dipendenza del diverso valore ambientale del territorio protetto; Ravvisata la necessita' di accogliere nell'immediato le richieste di adozione di misure di salvaguardia differenziate per aree territoriali; Valutato che, per l'estensione delle aree individuate a parco nazionale e per il cospicuo numero di enti locali coinvolti, l'istruttoria necessaria all'emanazione del decreto recante le misure provvisorie di salvaguardia ai sensi del citato art. 34, comma 3, si presenta particolarmente complessa e necessita di tempi adeguati, anche per consentire puntuali riscontri ed accertamenti; Considerate la necessita' e l'urgenza di garantire che il territorio compreso nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Vesuvio sia assoggettato ad uno specifico regime di salvaguardia delle risorse naturali presenti, oltre a quello contemplato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431; Considerato pertanto necessario assicurare l'effettiva conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse naturali, posto che, altrimenti, nelle more del completamento della procedura amministrativa prevista dalla legge, l'area resterebbe esposta al pericolo di manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Considerata l'opportunita' di sottoporre a valutazione del Ministero dell'ambiente gli interventi di rilevante trasformazione del territorio ancorche' le relative opere risultino gia' autorizzate dalle competenti autorita' alla data di entrata in vigore della presente ordinanza; Ordina: Art. 1. Zonazione interna 1. L'area del Parco nazionale del Vesuvio, cosi' come delimitata nel decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui alla premessa, e' suddivisa, come riportato nella cartografia allegata alla presente ordinanza, nelle seguenti zone: zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione; zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale, con maggior grado di antropizzazione.