LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e
23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e le successive
disposizioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, nonche' il regolamento approvato con regio
decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 748, recante
agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle
imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il
nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada;
Visto il provvedimento n. 5/1992 della Giunta del Comitato
interministeriale dei prezzi con il quale sono state stabilite le
tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilita' civile
dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1 maggio 1992 al
30 aprile 1993;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 con il quale e' stato
confermato anche per l'anno 1993 che i contratti di assicurazione
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e relativi alle autovetture in servizio privato compresi il
noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri
(settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto
nella forma tariffaria "bonus-malus" oppure in quella con clausola di
"franchigia";
Considerato che con lo stesso decreto e per i medesimi settori
tariffari sono state stabilite le misure minime e massime del
contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per le forme
tariffarie con clausola di "franchigia" da applicarsi dal 1 maggio
1993 al 30 aprile 1994 e fissate rispettivamente in L. 100.000 e L.
1.500.000;
Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1992 con il quale e' stata
determinata la misura del contributo che le imprese autorizzate
all'esercizio delle assicurazioni della responsabilita' civile
autoveicoli sono tenute a versare per l'anno 1993 all'Istituto
nazionale delle assicurazioni - Gestione del "Fondo di garanzia per
le vittime della strada";
Visto l'articolo 25, comma 6, della legge 28 febbraio 1990, n. 38,
con il quale e' stata determinata la misura del contributo di cui
all'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1993, con il quale sono stati
stabiliti gli importi complessivi dei caricamenti sui premi
dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1
maggio 1993 - 30 aprile 1994;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, concernente la disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i
danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei
veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati
esteri;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge Comunitaria per il 1991);
Viste le proposte di nuove tariffe presentate dalle imprese di
assicurazione;
Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di
cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1993, proposta secondo la
quale le tariffe dei premi, presentate dalle imprese, non possono
essere approvate, in quanto articolate in una vasta gamma di ipotesi
per la frequenza dei sinistri, per i tassi di rendimento finanziario
delle riserve, per i tassi di inflazione, portano, in tutti i casi,
alla determinazione di valori di premio puro non compatibili con
quelli cui e' pervenuta la predetta Commissione;
Esaminata, inoltre, la proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la
Commissione di cui al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1993,
secondo la quale non possono essere accolte, per le stesse
motivazioni sopra indicate, le richieste formulate dall'Ufficio
Centrale Italiano per le tariffe relative al rilascio delle "polizze
frontiera";
Esaminata, infine, la proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la
Commissione di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1993, proposta
secondo la quale non possono essere accettate le richieste formulate
dalle societa':
- Lloyd Adriatico per la riduzione della franchigia per i contraenti
che abbiamo superato il 60 anno di eta', data l'impossibilita' di
correlare l'eta' del contraente della polizza con i risultati della
guida del veicolo che puo' essere affidata anche a persone diverse;
- Meie Rischi Diversi per l'applicazione di franchigie particolari in
quanto non supportate, tra l'altro, da idonei ed esaurienti elementi
statistici;
- Trieste e Venezia per la variazione della misura dei caricamenti
sui premi in relazione a diversi canali di vendita, in quanto la
differenziazione non e' valutabile a priori in mancanza di criteri
certi ed oggettivi;
Considerato che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, tenuto conto delle indicazioni della predetta
Commissione, le cui motivazioni devono intendersi qui recepite, ha
ritenuto in particolare piu' adeguate alle condizioni nelle quali
dovra' operare la nuova Tariffa le ipotesi globalmente formulate
dalla Commissione stessa ed i relativi risultati ed ha quindi
proposto di:
- stabilire per il periodo dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994 altre
tariffe;
- modificare, per i settori tariffari I e II, la composizione delle
zone territoriali ed alcuni coefficienti relativi;
- modificare, per i settori tariffari I e II, i coefficienti relativi
ad alcune classi di potenza;
- modificare i coefficienti relativi ad alcuni massimali di garanzia,
fermi restando i massimali minimi previsti dalla tariffa 1992;
- modificare per il settore tariffario IV (autocarri) il coefficiente
di premio per peso complessivo a pieno carico relativo alla classe di
oltre 360 q.li;
- modificare le percentuali di sconto per le tariffe con franchigia;
- modificare i criteri per il passaggio dalla tariffa "bonus-malus" a
quella con franchigia per i settori I e II;
- modificare la norma tariffaria relativa all'adeguamento del premio
in caso di rinnovo del contratto;
- determinare differenti tariffe in relazione alle diverse misure dei
caricamenti adottate dalle singole imprese nell'ambito dei limiti
minimo e massimo stabiliti con il decreto ministeriale 22 aprile
1993.
Considerato che le proposte formulate dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e le motivazioni sopra esposte
trovano rispondenza nell'indagine effettuata dalla Commissione
ministeriale costituita con il decreto ministeriale 22 febbraio 1993;
Ritenuto che, in base alla legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere
della Commissione ministeriale predetta sostituisce quello della
Commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;
Considerata l'urgenza (art. 3 del D.L.C.P.S. n. 896 del 15 settembre
1947);
Delibera:
A decorrere dal 1 maggio 1993 e fino al 30 aprile 1994 le tariffe dei
premi da applicare ai contratti di assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti sono stabilite come segue:
Art. 1
1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I
(AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO, AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON
CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI)
La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche
tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di
riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente alle
potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali. Il risultato
cosi' ottenuto deve essere moltiplicato, a seconda che il contratto
sia stipulato nella forma tariffaria "bonus-malus" od in quella con
clausola di "franchigia fissa ed assoluta", per i coefficienti
indicati, rispettivamente, alle successive lettere A) e B).
Potenze fiscali: Coefficienti
di premio
___________ _______
fino a 8 c.v. .......................... 1,00
da oltre 8 fino a 10 c.v. .......................... 1,30
da oltre 10 fino a 12 c.v. .......................... 1,65
da oltre 12 fino a 14 c.v. .......................... 1,75
da oltre 14 fino a 16 c.v. .......................... 2,25
da oltre 16 fino a 18 c.v. .......................... 2,70
da oltre 18 fino a 20 c.v. .......................... 3,15
oltre 20 c.v. .......................... 4,00
Massimali Coefficienti
di premio
_______ _______
1.500 700 300 milioni .......................... 1,00
1.500 1.500 1.500 " .......................... 1,02
2.000 2.000 2.000 " .......................... 1,06
3.000 3.000 3.000 " .......................... 1,07
4.000 4.000 4.000 " .......................... 1,09
5.000 5.000 5.000 " .......................... 1,11
7.000 7.000 7.000 " .......................... 1,13
10.000 10.000 10.000 " .......................... 1,16
Zone Coefficienti
territoriali di premio
_________ _______
I.a .............................................. 1,00
I.b .............................................. 0,87
II.a .............................................. 0,77
II.b .............................................. 0,71
III.a .............................................. 0,64
III.b .............................................. 0,58
IV.a .............................................. 0,55
IV.b .............................................. 0,50
Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone
territoriali (dal 1 luglio 1993 provincia di residenza
dell'intestatario del veicolo):
ZONA I.a: Firenze - La Spezia - Lucca - Massa - Pistoia - Prato;
ZONA I.b: AFI - Bologna - CD - EE- FTASE - Genova - Pisa - Roma -
Savona - SCV - SMOM - Targhe Estere - Trieste;
ZONA II.a: Ancona - Arezzo - Bergamo - Brindisi - Cagliari -
Forli'/Cesena - Gorizia - Grosseto - Livorno - Macerata - Modena -
Napoli - Ravenna - Reggio Emilia - Rimini - Sassari - Taranto -
Torino;
ZONA II.b: Bolzano - Biella - Brescia - Como - Cremona - Ferrara -
Imperia - Latina - Lecco - Lodi - Milano - Nuoro - Padova - Parma -
Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Reggio Calabria - RSM
- Sondrio - Varese - Venezia - Vercelli - Verona;
ZONA III.a: Alessandria - Ascoli Piceno - Asti - Bari - Belluno -
Caserta - Cuneo - Foggia - Mantova - Novara - Pordenone - Rieti -
Siena - Teramo - Trento - Treviso - Udine - Vicenza;
ZONA III.b: Aosta - Catania - Catanzaro - Chieti - Crotone -
Frosinone - L'Aquila - Lecce - Matera - Messina - Oristano - Palermo
- Salerno - Terni - Vibo Valentia - Viterbo;
ZONA IV.a: Benevento - Potenza - Rovigo - Siracusa;
ZONA IV.b: Agrigento - Avellino - Caltanissetta - Campobasso -
Cosenza - Enna - Isernia - Ragusa - Trapani.
A) Tariffa "bonus-malus".
Il premio di riferimento e' pari a L. 382.792, ad eccezione delle
seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA L. 380.102
2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 377.466
3) BNC ASSICURAZIONI L. 363.578
4) COMMERCIAL UNION L. 364.801
5) PADANA L. 359.963
classi di merito Coefficienti di premio
_______ _________
1 0,50
2 0,53
3 0,56
4 0,59
5 0,62
6 0,66
7 0,70
8 0,74
9 0,78
10 0,82
11 0,88
12 0,94
13 1,00
14 1,15
15 1,30
16 1,50
17 1,75
18 2,00
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE
Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo
Classe di in base ai sinistri "osservati"
merito
0 1 2 3 4 o piu'
sinistri sinistri sinistri sinistri sinistri
1 1 3 6 9 12
2 1 4 7 10 13
3 2 5 8 11 14
4 3 6 9 12 15
5 4 7 10 13 16
6 5 8 11 14 17
7 6 9 12 15 18
8 7 10 13 16 18
9 8 11 14 17 18
10 9 12 15 18 18
11 10 13 16 18 18
12 11 14 17 18 18
13 12 15 18 18 18
14 13 16 18 18 18
15 14 17 18 18 18
16 15 18 18 18 18
17 16 18 18 18 18
18 17 18 18 18 18
B) Tariffa con clausola di "franchigia fissa ed assoluta"
Per franchigie di L. 100.000-200.000-300.000, rispettivamente per i
veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14
c.v., i premi di tariffa corrispondono a quelli della forma
tariffaria "bonus-malus" per la classe 13, moltiplicati per il
coefficiente 0,71.
Per i contratti stipulati dalla societa' Lloyd Adriatico nella forma
tariffaria denominata "4R" la misura dei premi si determina
moltiplicando il premio di riferimento, pari a L. 241.330, per i
coefficienti relativi alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone
territoriali.
Per i contratti stipulati con la formula tariffaria denominata "4R"
che si riferiscono a veicoli gia' assicurati nella forma tariffaria
"bonus-malus" la societa' Lloyd Adriatico, tenendo conto delle
indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del
decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertivo, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal
precedente assicuratore, applichera' una franchigia iniziale fissata
nelle percentuali del premio di tariffa come indicato nella seguente
tabella:
Classe di assegnazione
risultante dall'attestazione
rilasciata dal precedente
assicuratore Misura della franchigia
_________ __________
1-2-3-4-5-6-7-8-9 ............... 25% del premio di tariffa
10-11 .......................... 50% " " " "
12-13 .......................... 100% " " " "
14-15-16 .......................... 110% " " " "
17-18 .......................... 120% " " " "
In nessun caso la misura della franchigia puo' essere superiore a L.
1.500.000 secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1992.
2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE III
(AUTOBUS).
A) Tariffe a premio fisso
a) Autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio
o ad uso privato.
La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche
tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di
riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente ai
massimali ed alle zone territoriali. Il premio di riferimento e'
relativo ad autobus con numero complessivo di posti a sedere ed in
piedi, indicato dalla carta di circolazione, compreso da 30 a 40.
Per ogni posto eccedente i 40 od inferiore ai 30 il premio di tariffa
e', rispettivamente, aumentato o diminuito dell'1,50%.
Massimali Coefficienti
di premio
_______ _______
4.000 700 500 (*) milioni ...................... 1,00
5.000 700 500 " ...................... 1,01
4.000 4.000 4.000 " ...................... 1,06
5.000 5.000 5.000 " ...................... 1,08
7.000 7.000 7.000 " ...................... 1,10
10.000 10.000 10.000 " ...................... 1,15
(*) Combinazione di massimali che non puo' essere adottata per
autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio.
Zone territoriali Coefficienti di premio
_________ _______
I 1,00
II 0,80
Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali.
ZONA I: Campania - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lazio -
Liguria - Lombardia - Piemonte - Toscana - Trentino Alto Adige -
Valle D'Aosta - Veneto;
ZONA II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Marche - Molise - Puglie -
Sardegna - Sicilia - Umbria.
Il premio di riferimento e' pari a L. 1.590.758, ad eccezione delle
seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA L. 1.548.257
2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 1.569.275
3) BNC ASSICURAZIONI L. 1.527.936
4) COMMERCIAL UNION L. 1.558.708
5) PADANA L. 1.498.325
b) Autobus in servizio pubblico urbano per comuni fino a 300.000
abitanti al 25 ottobre 1981.
La misura dei premi si determina moltiplicando il premio di
riferimento per i coefficienti relativi ai massimali indicati alla
precedente lett. a) per gli autobus in servizio di linea extraurbano,
da turismo e da noleggio.
- Classe I (comuni fino a 80.000 abitanti).
Il premio di riferimento e' pari a L. 2.609.432, ad eccezione delle
seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA L. 2.539.715
2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 2.574.193
3) BNC ASSICURAZIONI L. 2.506.381
4) COMMERCIAL UNION L. 2.556.859
5) PADANA L. 2.457.807
- Classe II (comuni oltre 80.000 abitanti).
Il premio di riferimento e' pari a L. 3.631.975, ad eccezione delle
seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA L. 3.534.938
2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 3.582.926
3) BNC ASSICURAZIONI L. 3.488.541
4) COMMERCIAL UNION L. 3.558.800
5) PADANA L. 3.420.934
B) Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".
Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la
misura delle franchigie e' pari a L. 250.000-500.000-1.000.000 ed i
relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso
moltiplicati, rispettivamente, per i coefficienti 0,90; 0,83; 0,71.
3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE IV (VEICOLI
PER TRASPORTO DI COSE).
A) Autocarri per trasporto cose proprie e per conto terzi.
Tariffe a premio fisso
La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche
tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di
riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativi al peso
complessivo a pieno carico, ai massimali ed alle zone territoriali.
Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio
sono quelli indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni rela-
tive ai veicoli a motore dei settori I e II
a) Autocarri fino a 35 q.li inclusi di peso complessivo a pieno
carico.
Il premio di riferimento e' pari a L. 667.829, ad eccezione delle
seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA L. 649.986
2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 658.810
3) BNC ASSICURAZIONI L. 641.455
4) COMMERCIAL UNION L. 654.374
5) PADANA L. 629.024
Peso complessivo a pieno carico Coefficienti di premio
___________ _______
fino a 15 q.li 1,00
da oltre 15 fino a 25 q.li 1,30
da oltre 25 fino a 35 q.li 1,60
Zone territoriali Coefficienti di premio
_________ _______
I 1,00
II 0,78
III 0,60
Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone
territoriali:
ZONA I: Arezzo - Bari - Bergamo - Bologna - Bolzano - Caserta -
Firenze - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Lodi - Lucca -
Massa - Milano - Napoli - Nuoro - Parma - Perugia - Pisa - Pistoia -
Prato - Reggio Calabria - Roma - Salerno - Sassari - Taranto - Targhe
estere - Trento;
ZONA II: Alessandria - Ancona - Aosta - Ascoli Piceno - Asti -
Brescia - Brindisi - Cagliari - Caltanissetta - Catania - Catanzaro -
Como - Cosenza - Cremona - Crotone - Cuneo - Foggia - Forli'/Cesena -
Frosinone - Grosseto - L'Aquila - Latina - Lecce - Lecco - Macerata -
Mantova - Matera - Messina - Modena - Oristano - Padova - Palermo -
Pesaro - Pescara - Piacenza - Pordenone - Potenza - Ravenna - Reggio
Emilia - Rieti - Rimini - Savona - Siena - Sondrio - Teramo - Terni -
Torino - Treviso - Trieste - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vibo
Valentia - Vicenza - Viterbo;
ZONA III: AFI - Agrigento - Avellino - Belluno - Benevento - Biella -
Campobasso - CD - Chieti - EE - Enna - Ferrara - FTASE - Gorizia -
Isernia - Novara - Pavia - Ragusa - Rovigo - RSM - SCV - Siracusa -
SMOM - Trapani - Vercelli.
b) Autocarri di oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico. -
per trasporto cose proprie:
Il premio di riferimento e' pari a L. 822.178, ad eccezione delle
seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA L. 800.212
2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 811.075
3) BNC ASSICURAZIONI L. 789.709
4) COMMERCIAL UNION L. 805.614
5) PADANA L. 774.405
- per trasporto conto terzi:
Il premio di riferimento e' pari a L. 1.318.842, ad eccezione delle
seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA L. 1.283.607
2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 1.301.032
3) BNC ASSICURAZIONI L. 1.266.759
4) COMMERCIAL UNION L. 1.292.271
5) PADANA L. 1.242.209
Peso complessivo Coefficienti di premio
a pieno carico ___________
_______
da oltre 35 fino a 70 q.li 1,00
da oltre 70 fino a 360 q.li 1,70
da oltre 360 q.li 3,20
Zone territoriali Coefficienti di premio
_________ _______
I 1,00
II 0,90
III 0,70
Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali:
ZONA I: Campania - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna - Lazio -
Liguria - Lombardia - Marche - Piemonte - Valle D'Aosta - Toscana -
Trentino Alto Adige - Umbria - Veneto;
ZONA II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Molise - Puglie - Sicilia;
ZONA III: Sardegna.
Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".
Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la
misura delle franchigie e' pari a L. 250.000-500.000-1.000.000 ed i
relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso di
cui alle precedenti lettere a) e b) moltiplicati, rispettivamente,
per i coefficienti 0,90; 0,81; 0,68.
B) Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose.
Tariffe a premio fisso
La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche
tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di
riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativi al tipo
di veicolo ed alla cilindrata, ai massimali ed alle zone
territoriali.
Il premio di riferimento e' pari a L. 152.986, ad eccezione delle
seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA L. 147.772
2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 150.857
3) BNC ASSICURAZIONI L. 145.306
4) COMMERCIAL UNION L. 145.795
5) PADANA L. 143.862
Tipo di veicoli e cilindrata Coefficienti di premio
___________ _______
ciclomotori a due e tre ruote 1,00
motoveicoli fino a 50 c.c. 1,93
" da oltre 50 fino a 150 c.c. 2,96
" da oltre 150 fino a 250 c.c. 3,33
" da oltre 250 fino a 750 c.c. 3,70
" di oltre 750 c.c. 4,07
Massimali Coefficienti
di premio
_______ _______
1.000 700 200 milioni .......................... 1,00
1.500 700 300 " .......................... 1,01
1.500 1.500 1.500 " .......................... 1,03
2.000 2.000 2.000 " .......................... 1,06
3.000 3.000 3.000 " .......................... 1,10
4.000 4.000 4.000 " .......................... 1,11
5.000 5.000 5.000 " .......................... 1,12
7.000 7.000 7.000 " .......................... 1,15
10.000 10.000 10.000 " .......................... 1,17
Zone territoriali Coefficienti di premio
_________ _______
I 1,00
II 0,75
III 0,64
IV 0,59
V 0,55
VI 0,46
Distribuzione delle province e delle targhe nelle zone territoriali:
ZONA I: Napoli;
ZONA II: Bari, Reggio Calabria;
ZONA III: Avellino, Benevento, Caserta, Firenze, Genova, Lodi,
Milano, Pistoia, Prato, Roma, Salerno;
ZONA IV: Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Foggia, Lecco,
Massa Carrara, Modena, Parma, Taranto, Trieste;
ZONA V: Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Bolzano, Brindisi,
Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Forli'/Cesena, Imperia,
L'Aquila, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca, Messina, Padova, Palermo,
Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Reggio Emilia, Rimini, RSM,
Savona, Torino, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Vibo
Valentia, Vicenza;
ZONA VI: Agrigento, Arezzo, Belluno, Biella, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Chieti, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Frosinone,
Gorizia, Grosseto, Isernia, Latina, Macerata, Mantova, Matera,
Novara, Nuoro, Oristano, Perugia, Pesaro, Pordenone, Ragusa, Ravenna,
Rieti, Rovigo, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni,
Trapani, Udine, Vercelli, Viterbo.
Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".
Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la
misura della franchigia e' pari a L. 150.000 ed i relativi premi
corrispondono a quelli di cui alle precedenti tariffe a premio fisso
moltiplicati per il coefficiente 0,89.
4) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE V
(CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO).
La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche
tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di
riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente ai
massimali, alle zone territoriali e, per i soli motoveicoli, alla
cilindrata.
Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio
sono quelli indicati al precedente n. 3), lettera B), per le
assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto
cose.
Zone territoriali Coefficienti di premio
_________ _______
I 1,00
II 0,93
III 0,79
IV 0,73
V 0,68
VI 0,57
La distribuzione delle province e delle targhe nelle zone
territoriali e' quella indicata al precedente n. 3, lettera B), per
le assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto
cose.
a) Ciclomotori.
Il premio di riferimento e' pari a L. 81.742, ad eccezione delle
seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA L. 78.957
2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 80.605
3) BNC ASSICURAZIONI L. 77.639
4) COMMERCIAL UNION L. 77.900
5) PADANA L. 76.867
b) Motoveicoli ad uso privato.
Il premio di riferimento per i motoveicoli con cilindrata fino a 150
c.c. e' pari a L. 284.211; per i motoveicoli con cilindrata superiore
a 150 c.c. e' pari a L. 234.922, ad eccezione delle seguenti imprese
per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di
ciascuna di esse:
fino a 150 c.c. oltre 150 c.c.
1) ASCOROMA L. 274.526 L. 226.916
2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 280.256 L. 231.653
3) BNC ASSICURAZIONI L. 269.945 L. 223.130
4) COMMERCIAL UNION L. 270.853 L. 223.881
5) PADANA L. 267.262 L. 220.912
Cilindrata Coefficienti di premio
________ ________
da oltre 150 fino a 400 c.c. 1,00
oltre 400 c.c. 1,83
5) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI
VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VI (MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI).
La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche
tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di
riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente al
tipo di veicolo ed ai massimali.
Il premio di riferimento e' pari a L. 202.545, ad eccezione delle
seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA L. 195.643
2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 199.727
3) BNC ASSICURAZIONI L. 192.378
4) COMMERCIAL UNION L. 193.025
5) PADANA L. 190.466
Tipo di veicolo
a) Macchine semoventi con attrezzature operative varie, non
rientranti nel successivo punto b), carrelli, mezzi sgombraneve:
- fino a 25 q.li di peso in ordine di marcia __________________ 1,00
- da oltre 25 a 50 q.li di peso in ordine di marcia ___________ 1,30
- da oltre 50 fino a 150 q.li di peso in ordine di marcia _____ 2,00
- di oltre 150 q.li di peso in ordine di marcia _______________ 3,00
b) Rulli compressori, macchine per il costipamento, per il
livellamento e per lo spianamento del terreno, scarificatori,
frantumatori, mescolatori, betoniere (escluse quelle autocarrate),
spandigraniglia meccanici, vibrofinitrici, cisterne termiche e
spruzzatori di bitume, macchine automatiche per la stesura del manto
stradale e motosaldatrici 0,50
Massimali
Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio
sono quelli indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni rela-
tive ai veicoli a motore dei settori I e II.
6) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI
VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VII (MACCHINE AGRICOLE).
La misura dei premi si determina moltiplicando il premio di
riferimento per i coefficienti relativi ai massimali.
- per uso conto proprio:
il premio di riferimento e' pari a L. 102.928, ad eccezione dei premi
relativi alle seguenti imprese per le quali si applicano i premi
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA L. 99.420
2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 101.495
3) BNC ASSICURAZIONI L. 97.761
4) COMMERCIAL UNION L. 98.090
5) F.A.T.A. L. 96.789
6) PADANA L. 96.789
- per uso conto terzi:
il premio di riferimento e' pari a L. 192.863, ad eccezione delle
seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA L. 186.291
2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 190.179
3) BNC ASSICURAZIONI L. 183.182
4) COMMERCIAL UNION L. 183.798
5) F.A.T.A. L. 181.361
6) PADANA L. 181.361
Massimali Coefficienti
di premio
_______ _______
1.500 700 300 milioni .......................... 1,00
1.500 1.500 1.500 " .......................... 1,02
2.000 2.000 2.000 " .......................... 1,04
3.000 3.000 3.000 " .......................... 1,08
4.000 4.000 4.000 " .......................... 1,10
5.000 5.000 5.000 " .......................... 1,11
7.000 7.000 7.000 " .......................... 1,14
10.000 10.000 10.000 " .......................... 1,16
Art 2
ASSICURAZIONI RELATIVE AI NATANTI
a) Motoscafi ed imbarcazioni (fino a 50 tonnellate di stazza lorda ad
uso privato o adibiti alla navigazione da diporto).
La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche
tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di
riferimento per i coefficienti relativi alle potenze fiscali -
cilindrata ed ai massimali.
Il premio di riferimento e' pari a L. 39.005.
Potenza in CV fiscali Coefficienti
_________ di premio
________
da oltre fino a
- 5 ........................ 1,00
5 19 ........................ 1,21
19 50 ........................ 1,50
50 90 ........................ 2,06
90 150 ........................ 2,53
150 200 ........................ 3,32
200 300 ........................ 4,27
300 500 ........................ 5,12
500 oltre ........................ 5,54
Massimali Coefficienti di premio
_______ per potenza fiscale
fino a 5 c.v. oltre 5 c.v.
______ _____
1.500 1.500 1.500 milioni .......... 1,00 1,25
2.000 2.000 2.000 " .......... 1,09 1,36
3.000 3.000 3.000 " .......... 1,14 1,42
4.000 4.000 4.000 " .......... 1,17 1,46
5.000 5.000 5.000 " .......... 1,19 1,49
7.000 7.000 7.000 " .......... 1,23 1,53
10.000 10.000 10.000 " .......... 1,26 1,57
b) Natanti ed imbarcazioni (fino a 25 tonnellate di stazza lorda)
adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone (escluse le
aziende municipalizzate di trasporto).
I premi di tariffa sono quelli di seguito indicati a seconda delle
tonnellate di stazza lorda e delle potenze fiscali:
Tonnellate stazza lorda Premio di tariffa
e potenza fiscale
_____ _____
fino a 2 tsl:
- fino a 5 CV 30.687
- da oltre 5 fino a 11 CV 38.329
- da oltre 11 fino a 19 CV 45.858
- di oltre 19 CV 61.148
da oltre 2 fino a 3 tsl:
- fino a 5 CV 34.508
- da oltre 5 fino a 11 CV 44.174
- da oltre 11 fino a 19 CV 54.065
- di oltre 19 CV 73.399
da oltre 3 fino a 4 tsl:
- fino a 5 CV 38.329
- da oltre 5 fino a 11 CV 49.794
- da oltre 11 fino a 19 CV 62.046
- di oltre 19 CV 85.652
Tonnellate stazza lorda Premio di tariffa
e potenza fiscale
_____ _____
da oltre 4 fino a 5 tsl:
- fino a 5 CV 42.151
- da oltre 5 fino a 11 CV 55.528
- da oltre 11 fino a 19 CV 70.028
- di oltre 19 CV 97.903
da oltre 5 fino a 10 tsl:
- fino a 19 CV 78.009
- di oltre 19 CV 110.156
da oltre 10 fino a 15 tsl:
- fino a 19 CV 86.214
- di oltre 19 CV 122.407
da oltre 15 fino a 20 tsl:
- fino a 19 CV 94.193
- di oltre 19 CV 134.771
da oltre 20 fino a 25 tsl:
- fino a 19 CV 102.175
- di oltre 19 CV 147.023
Premio aggiuntivo per ogni posto 2.451
I premi di tariffa sopra indicati vanno moltiplicati per i
coefficienti stabiliti per le seguenti combinazioni di massimali.
Massimali Coefficienti
di premio
_____ _____
1.500 700 milioni .................... 1,00
2.500 700 " .................... 1,03
1.500 1.500 " .................... 1,04
2.000 2.000 " .................... 1,08
2.500 2.500 " .................... 1,09
3.000 3.000 " .................... 1,12
4.000 4.000 " .................... 1,16
5.000 5.000 " .................... 1,18
7.000 7.000 " .................... 1,22
10.000 10.000 " .................... 1,26
Art. 3
Per le assicurazioni relative alle gare e competizioni sportive di
veicoli a motore e di natanti si applicano le tariffe dei premi
approvate con la delibera del Comitato Interministeriale dei Prezzi
n. 5/1992, aumentate del 22,6% soltanto per le categorie 6, 7 e 8
(rallies) del settore corse automobilistiche.
Art. 4
Sono approvate le varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni
di polizza per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in vigore al 30
aprile 1993
Le norme tariffarie e le condizioni di polizza per l'assicurazione
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, nel testo approvato con il precedente
provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n. 5 del 1992
e tenuto conto delle varianti approvate e stabilite con il presente
provvedimento, sono riportate, rispettivamente, agli allegati A) e
B).
Art. 5
A) Carte verdi
La tariffa dei premi e' stabilita come segue in relazione al tipo di
veicolo:
Tipo di veicolo Premio
_____ ____
1 - Autovetture, motocicli e
motocarrozzette, autoveicoli
per trasporto promiscuo L. 5.500
2 - Autobus:
a) ad uso privato " 11.000
b) in servizio di linea
extra-urbano, da turismo
e da noleggio " 16.000
3 - Autoveicoli e motoveicoli
per trasporto di cose e per
usi speciali, macchine agricole " 13.500
4 - Ciclomotori, rimorchi L. 4.500
B) Polizze frontiera
a) per veicoli in uscita dalle frontiere:
la tariffa dei premi e' stabilita come segue in relazione al tipo di
veicolo ed alla durata della garanzia:
Tipo di veicolo Durata garanzia
_____ 15 gg. 30 gg.
___ ___
- Autovetture anche ad
uso promiscuo 26.000 39.000
- Rimorchi autovetture 20.000 31.000
- Autobus 161.000 243.000
- Rimorchi autobus 93.000 140.000
- Autocarri 141.000 211.000
- Rimorchi autocarri 59.000 91.000
- Motocarri 36.000 55.000
- Ciclomotori, motocicli
e macchine agricole 22.000 34.000
- Veicoli attrezzati ed
adibiti ad usi speciali 92.000 139.000
b) per veicoli in entrata dalle frontiere:
la tariffa dei premi e' stabilita come segue in relazione al tipo di
veicolo e di natante ed alla durata della garanzia:
Durata garanzia
Tipo di veicolo e di natante 15 gg. 30 gg. 45 gg.
_____________ _____ _____ _____
Autovetture e natanti con
motore fino a 80 HP effettivi 113.000 171.000 226.000
Rimorchi autovetture 101.000 152.000 201.000
Autobus 679.000 1.018.000 1.358.000
Rimorchi autobus 386.000 580.000 773.000
Autocarri 495.000 740.000 987.000
Rimorchi autocarri e
natanti con motore da
oltre 80 fino a 120 HP 244.000 366.000 490.000
Motocarri 118.000 178.000 240.000
Ciclomotori e macchine
agricole 30.000 45.000 61.000
Motocicli 47.000 71.000 94.000
Veicoli attrezzati ed
adibiti ad usi speciali 345.000 518.000 692.000
Art. 6
Le imprese Abeille, Abeille Assurances, Alpi, Assicuratrice Edile,
Aurora, Bavaria, Bernese, Cassa Generale di Assicurazioni, Cigna,
Compagnia di Assicurazioni di Milano, Duomo, Edera, Fiduciaria, Firs,
Gan, Gan Italia, General Accident Fire & Life, Istituto Italiano di
Previdenza, Italiana Incendio Vita e Rischi Diversi, La Nationale,
Lloyd Adriatico, Maeci s.p.a., Mannheim, Meie Rischi Diversi, Mer-
cury, Multiass, Nordstern-Colonia, Norwich, Piemontese, Polaris,
Previdente, Prudential, Rhone Mediterranee, Sara, Sarp, Sat, Sear,
Seri, Siad, Societa' Reale Mutua, Systema Terra, Ticino, Uniass,
Veneta, Vittoria Assicurazioni sono autorizzate ad applicare,
limitatamente alle assicurazioni dei veicoli a motore dei settori I e
II, la sola tariffa "bonus-malus".
Le imprese Adriatica Danni, Alpina, Assicurazioni Generali,
Assitalia, Axa Assicurazioni, Compagnia Assicuratrice Unipol,
Compagnia di Genova, Compagnia Tirrena, Danubio, Friuli Venezia
Giulia, Geas, Giano, Intercontinentale, Itas Assicurazioni, Itas -
Istituto Trentino Alto Adige, La Fondiaria, L'Italica, Lavoro e
Sicurta', Minerva, Noricum, Riunione Adriatica di Sicurta', SAI,
Sapa, Sasa, Siat, Sicurta' 1879, Sida, Sis, Societa' Cattolica, Sun,
Toro, Trieste e Venezia, Uap Italiana, Unione Euro Americana, Verona,
Winterthur, Zurich International, Zurigo sono autorizzate ad
applicare, limitatamente ai settori I e II, la tariffa con franchigia
per le sole assicurazioni a libro matricola.
Le imprese Abeille, Abeille Assurances Alpi, Cigna, Edera, Maeci
s.p.a., Mannheim, Meie Rischi Diversi, Nordstern-Colonia, Norwich,
Previdente, Prudential, Rhone Mediterranee, Sear, Siad e Ticino sono
autorizzate ad applicare la sola tariffa a premio fisso per le
assicurazioni dei veicoli dei settori III e IV.
Le imprese Assicurazioni Internazionali, Cigna, Helvetia, Nordstern-
Colonia, Norwich, Sear sono autorizzate a stipulare le assicurazioni
relative a tutti i settori, con esclusione delle assicurazioni
concernenti le gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di
natanti.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il
periodo dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994, limitatamente ai
contratti stipulati a decorrere dal 1 maggio 1993.
Art. 7
Per i contratti in corso al 1 maggio 1993 che verranno a scadere nel
corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano in grado di
rilasciare nel termine indicato dall'art. 16 del regolamento di
esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il
contrassegno dietro versamento del nuovo premio risultante dalle
tariffe stabilite con il presente provvedimento, potranno rilasciare
detti documenti anche successivamente, purche' entro trenta giorni
dalla data di scadenza del premio. In tal caso, continueranno a
valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli gia' rilasciati
per il periodo assicurativo antecedente e l'assicuratore restera'
obbligato in base a questi ultimi documenti anche oltre i termini
stabiliti dall'art. 13 di detto regolamento fino alle ore 24 del
trentesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del
premio.
Art. 8
Il termine entro cui ciascuna impresa assicuratrice dovra' presentare
per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1 maggio 1994 e'
fissato al 20 febbraio 1994.
Art. 9
Il presente provvedimento si applica alle imprese di assicurazione
autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato all'esercizio dell'assicurazione della
responsabilita' civile di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 1993
Il Presidente della giunta: SAVONA
ALLEGATO A
NORME TARIFFARIE
TITOLO I - VEICOLI A MOTORE
CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI
1) Durata dei contratti.
Salvo quanto previsto dal successivo comma non sono ammesse durate
maggiori di un anno piu' frazione. La frazione di anno deve
costituire periodo assicurativo iniziale; detto periodo puo' essere
frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.
Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure
venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato
dominio a favore dell'ente finanziatore e' ammessa la stipulazione di
contratti per periodi, superiori all'anno, di durata pari a quella
del contratto di leasing od a quella di ammortamento, fermo che il
certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un
periodo superiore a quello per cui e' stato pagato il premio.
Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le
disposizioni della successiva norma 3.
2) Premio.
I premi della tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di
assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto
dall'assicurato, ad eccezione del contributo al Servizio sanitario
nazionale e delle imposte.
a) E' ammesso il frazionamento:
- trimestrale, con l'aumento del 5%
- quadrimestrale, con l'aumento del 4%
- semestrale, con l'aumento del 3%
purche' l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per
frazionamento, al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 60.000.
In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene
modificato anche se l'importo di rata e' inferiore al minimo di cui
sopra.
b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori
all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con
ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente
finanziatore. Nel caso di:
- premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto
dell'8%;
- premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%.
Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in
unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di
locazione in leasing.
Non e' ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere
inserita la seguente clausola:
"A deroga dell'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione il
contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
Per le assicurazioni stipulate nella forma tariffaria "Bonus/Malus" o
che prevedono il "peius", agli effetti dell'applicazione delle regole
evolutive di cui alla Condizione speciale F nonche' delle
maggiorazioni di cui alla Condizione speciale G, la durata del
contratto viene suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in
periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale il sistema previsto
dalla specifica tariffa.
"Qualora dalla suddivisione residui un periodo inferiore a 12 mesi,
lo stesso, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 delle condizioni
generali di assicurazione, costituisce, unitamente al periodo
successivo di 12 mesi, il primo periodo di osservazione.
"Alla scadenza del contratto si procedera' al conguaglio del premio,
computato secondo le regole di cui sopra ed al rilascio
dell'attestazione dello stato di rischio di cui alla norma 20)".
Ai fini del calcolo di tale conguaglio devono essere computate le
variazioni di tariffa intervenute nel corso del contratto stesso,
come previsto dall'articolo 5 delle C.G.A.
3) Rischi di durata inferiore ad un anno.
Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo
inferiore ad un anno e' dovuto un rateo di premio corrispondente al
periodo di tempo per il quale dovra' valere la garanzia, con una
maggiorazione pari al 15% del premio annuo. Non sono comunque ammesse
assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi.
Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno che siano
gia' stati in precedenza assicurati possono essere stipulate soltanto
nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal
precedente assicuratore.
Per le assicurazioni dei veicoli dei settori I e II stipulate nella
forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto alla
classe di merito in base alla quale e' computato il premio sono
quelli stabiliti dalla Condizione speciale F senza pero'
l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto
stesso. Di conseguenza, per le assicurazioni stipulate
successivamente nella forma "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si
applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era
stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovra' essere
esibito all'assicuratore.
Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose -
esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il "Peius"
qualora risulti dovuto in base alla relativa norma.
Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio
unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo. Qualora la
variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche
della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si
procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.
E' ammessa la cessione del contratto.
4) Sospensione in corso di contratto.
La sospensione di garanzia e' concessa per qualsiasi motivo - salvo
il caso di furto del veicolo - alle seguenti condizioni:
a. al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso
con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3
mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non
goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3
mesi, con rinuncia pero', da parte dell'impresa, alle successive rate
di premio, ancorche' di frazionamento;
b. devono essere restituiti certificato e contrassegno e la
sospensione non puo' avere decorrenza anteriore alla data di
restituzione dei detti documenti;
c. la sospensione non puo' essere superiore a 12 mesi; decorso tale
termine il contratto si estigue ed il premio non goduto resta
acquisito all'impresa;
d. la riattivazione del contratto - fermi la forma tariffaria e il
proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza
per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in
cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi - v.
successiva letterae) e sul premio relativo al periodo di tempo
intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto
come sopra prorogato si imputa, a favore del contraente, il premio
pagato e non goduto compresa l'eventuale "integrazione" di cui alla
lettera a);
e. nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3
mesi non si procede alla proroga della scadenza ne' al conguaglio del
premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si
rimborsa, invece, l'eventuale "integrazione" di cui alla lettera a).
Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus" o che prevedono
l'applicazione del "Peius" il periodo di osservazione rimane sospeso
per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal
momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la
sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).
Non e' consentita sospensione per i contratti di durata inferiore
all'anno, per i contratti amministrati con libro matricola, nonche'
per quelli relativi a veicoli del Settore V.
All'atto della sospensione l'impresa rilascia una appendice secondo
il seguente testo:
"L'impresa, previo ritiro del certificato, del contrassegno e
dell'eventuale "carta verde", concede la sospensione del contratto
dalle ore 24 del .......
"La riattivazione del contratto puo' essere chiesta entro un anno
dalla decorrenza della sospensione. La richiesta deve essere fatta
per iscritto.
"La riattivazione - fermi la forma tariffaria in corso ed il
proprietario assicurato - avviene prorogando la scadenza originaria
del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione,
salvo che la riattivazione stessa venga richiesta entro tre mesi
dalla decorrenza della sospensione, nel qual caso non si procede ad
alcuna proroga.
"L'impresa all'atto della riattivazione determina il premio dovuto
dal contraente in base alla tariffa vigente alla data dell'ultima
sospensione e conteggia a favore del contraente stesso il rateo di
premio pagato e non goduto.
"All'atto della riattivazione l'impresa rilascia un nuovo certificato
e contrassegno.
"Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della
sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
"Qualora il contraente non chieda la riattivazione entro un anno
dalla decorrenza della sospensione, il contratto si risolve ed il
premio pagato e non goduto rimane acquisito all'impresa".
5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi.
Nel caso di piu' sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola
sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.
6) Dati relativi al veicolo e all'intestatario al PRA.
Dalla carta di circolazione e dal certificato di proprieta' si
desumono i dati tecnici del veicolo (potenza fiscale in CV, numero
posti, peso complessivo a pieno carico, peso potenziale, cilindrata,
uso) e i dati relativi all'intestatario al PRA (nominativo, residenza
o sede legale). I dati tecnici del veicolo non desumibili dalla carta
di circolazione e dal certificato di proprieta' si rilevano da altri
documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti o non li
contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici.
7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus ed i veicoli
del Settore VI)
Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del
50%.
8) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova - Art.
98 Codice della Strada).
Per le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme
tariffarie ammesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il
calcolo del premio, nonche' le seguenti condizioni particolari:
a) Autoveicoli in genere (art. 54 Codice della Strada).
Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in
genere, il massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna targa,
inferiore a L. 4.000 milioni unico per ogni sinistro.
Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio -
di peso complessivo a pieno carico da oltre 70 fino a 360 q.li
inclusi, ridotti del 40%.
b) Motoveicoli e ciclomotori (artt. 52 e 53 Codice della Strada).
Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli,
motocarri o ciclomotori, il massimale assicurato non puo' essere, per
ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro.
Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di
cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%.
c) Rimorchi in genere (art. 56 Codice della Strada) - Rischio
statico.
Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per
rimorchi in genere, il massimale assicurato non puo' essere, per
ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro.
Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 70
fino a 360 q.li inclusi, conto proprio, con il minimo di L. 20.000,
anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal
rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da
difetti di manutenzione".
d) Macchine operatrici (art. 58 Codice della Strada).
Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a)
e) Macchine agricole (art. 57 Codice della Strada).
Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per
macchine agricole, il massimale assicurato non puo' essere, per
ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro.
Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il
rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio).
9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via
- (Art. 17, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24
dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n.
973).
Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio
di via puo' essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata
corrispondente al periodo di validita' del predetto foglio di via,
comunque non superiore a 60 giorni (art. 99 del Codice della Strada).
Il premio da applicare e':
a) Per i Settori I e II
- pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe
14 prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore.
Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione
Speciale F.
Qualora per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli
nuovi non ancora immatricolati l'Ufficio provinciale della MCTC
rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il premio da
applicare e' quello previsto dalla norma 3 (rischi di durata
inferiore all'anno).
b) Per il Settore III
- pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei
posti.
c) Per tutti gli altri Settori
- pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa.
10) Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione
(esclusi quelli muniti di targa "PROVA") - (Art. 17, secondo comma,
del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973).
Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti
della prescritta autorizzazione rilasciata dalle competenti
autorita', ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione
e per i quali e' consentito stipulare assicurazioni provvisorie,
possono essere stipulate con il commerciante polizze aperte con
applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi
e consecutivi di garanzia, dei seguenti premi, prescindendo dalla
provincia di immatricolazione del veicolo:
a. per il Settore III: L. 20.000 per massimale assicurato pari a L.
4.000/700/500 milioni;
b. per tutti gli altri Settori: L. 9.000 per massimale assicurato
pari a L. 2.000 milioni unico.
Per massimali superiori il premio si determina applicando i
coefficienti previsti dalle relative tariffe.
Il premio minimo non puo' essere inferiore a L. 300.000 per ogni
periodo assicurativo annuo.
Non si applicano le regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali
F e G.
11) Veicoli targati C.R.I.
Si applicano i premi della zona territoriale alla quale e' assegnata
la targa ROMA.
11 bis) Veicoli immatricolari all'estero.
Per i veicoli immatricolati in Stati esteri diversi da quelli della
CEE, possono essere stipulate unicamente polizze di durata non
superiore a giorni 45.
Deve essere applicata la maggiorazione di premio prevista dalla norma
3.
12) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose (art. 53,
lett. c, e art. 54, lett. c, del Codice della Strada):
a) per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose)
di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di
contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si
applicano le forme tariffarie del Settore I (Autovetture) ed i premi
previsti dallo stesso settore per i corrispondenti scaglioni di
potenza e provincia di immatricolazione;
b) per motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di
cose si applicano i premi previsti per i motocicli di pari
cilindrata.
13) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico
iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico
Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo (legge 28 febbraio 1983,
n. 53) e del Centro Storico della Direzione generale della M.C.T.C.
a) Contratti con durata di 10 giorni
Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di L. 2.000
milioni unico con applicazione del premio fisso di L. 18.000 per i
motocicli e di L. 23.000 per gli autoveicoli.
Per massimali superiori il premio si determina applicando i
coefficienti previsti dalle relative tariffe.
All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione
di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma.
b) Contratti con durata superiore a 10 giorni
Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa.
14) Guida, da parte di persone designate, di veicoli non identificati
("assicurazione sulla patente").
Il titolare di patente di guida puo' avere interesse a una garanzia
complementare a quella minima di legge, che deve in ogni caso coprire
i veicoli comunque posti in circolazione; questo interesse puo'
concretarsi nel caso che il titolare della patente desideri per piu'
veicoli non identificati coprirsi per massimali piu' elevati di
quelli previsti dalle assicurazioni stipulate per detti rischi. A
questo effetto e' prevista la possibilita' di assicurazione sulla
patente che vale come assicurazione complementare, rispetto
all'assicurazione attestata dal certificato e dal contrassegno di cui
il veicolo deve essere munito.
Per "l'assicurazione sulla patente" non si fa pertanto luogo ad
emissione ne' di certificato ne' di contrassegno.
Si applicano le formule tariffarie ed il premio corrispondente al
veicolo di rischio piu' elevato con riferimento alla provincia di
residenza dell'assicurato.
"In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
Agli effetti della garanzia prestata con la polizza suindicata,
l'assicurazione di responsabilita' civile e' valida per i veicoli a
motore sottoindicati contraddistinti dai n..... letter ..... in
quanto guidati dal Sig. ....... nel rispetto della normativa vigente
in materia di abilitazione alla guida"
- Veicoli per i quali e' valida l'assicurazione (solo se
espressamente sopra richiamati):
1. motoveicoli:
a. motocicli di cilindrata fino a .......... cc.
b. motocarrozzette di cilindrata fino a ..... cc.
c. motocarri di cilindrata fino a .......... cc.
2. autovetture:
a. di potenza fiscale fino a ..... C.V.;
b. di qualunque potenza;
3. autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati:
a. di peso complessivo a pieno carico fino a ..... q.li conto
proprio;
b. di peso complessivo a pieno carico fino a ..... q.li conto
terzi.
Rientrano nella copertura tutti i rischi sopra citati purche' il
rispettivo premio di tariffa sia pari o inferiore a quello di
polizza.
Per le autovetture il premio di riferimento e' quello delle
autovetture in servizio privato (classe di merito 14 della tariffa
Bonus/Malus).
La presente assicurazione e' rilasciata indipendentemente
dall'obbligo di legge e non costituisce quindi assolvimento
dell'obbligo stesso; l'impresa non rilascia, pertanto, ne'
certificato ne' contrassegno.
15) Assicurazioni di secondo rischio.
Non e' consentita la stipulazione di contratti per la copertura di
secondi rischi, nemmeno da parte dell'impresa detentrice del primo
rischio ad eccezione di polizze a favore di Societa' di leasing per
il rischio derivante dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing
nonche' di "assicurazione sulla patente".
16) Assicurazione di piu' veicoli con polizza unica amministrata con
libro matricola.
E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti piu' veicoli,
fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni
veicolo.
Ogni polizza e' amministrata nella forma "libro matricola" e deve
essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un anno
e per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori)
non inferiore a 50, sempreche' tali veicoli siano intestati al P.R.A.
alla stessa Ditta contraente o ad essa locati in leasing. Il premio
dovuto alla firma del contratto e' quello relativo ai veicoli
inizialmente assicurati. E' ammesso il frazionamento del premio.
Per i veicoli dei settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli), V
e VI, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei
rispettivi settori, ridotti del 2,9%.
Per polizze che comprendano all'inizio di ogni annualita'
assicurativa un numero di veicoli dei Settori IV e VI non inferiori a
50 si applica uno sconto del 4% sul premio complessivo relativo a
detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva.
Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
Per le inclusioni di veicoli nel corso annualita' assicurativa, si
applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento
dell'inclusione stessa.
Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di
vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva; tali
esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del
certificato e del contrassegno ed il premio e' calcolato in ragione
di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualita'
assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualita' stessa.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione
del premio deve essere calcolata in base ai premi comprensivi
dell'aumento per frazionamento.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente e'
tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il
periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la
differenza di premio per annualita' successiva in relazione allo
stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale e'
stata effettuata la regolazione stessa.
In caso di diminuzione, l'impresa restituira' la parte di premio
netto riscosso in piu' oltre al maggior premio percepito per
annualita' successiva.
Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella
dovuta dal Contraente per annualita' successiva dovranno essere
versate entro il 15e' giorno dalla data di comunicazione
dell'impresa.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono
iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purche'
intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.
"Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
"Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso annualita'
assicurativa, il premio sara' determinato in base alla tariffa ed
alla normativa in vigore a quel momento.
"Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o
distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno
essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e
contrassegni.
"Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa
dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera
raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24
della data di restituzione all'impresa del certificato e del
contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo e' calcolato in ragione di 1/360 per
ogni giornata di garanzia.
"La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualita'
assicurativa entro 60 giorni dal termine annualita' stessa.
"In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente e'
tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il
periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la
differenza di premio per annualita' successiva in relazione allo
stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale e'
stata effettuata la regolazione stessa.
"In caso di diminuzione, l'impresa restituira' la parte di premio
netto riscosso in piu' oltre al maggior premio percepito per
annualita' successiva.
"Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella
dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate
entro il 15e' giorno dalla data di comunicazione dell'impresa".
17) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non
contemplati in alcun settore di tariffa. Rischi con carattere di
particolarita' od eccezionalita' (art. 26 del Regolamento di
esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990 approvato con D.P.R.
24 novembre 1970 n. 973).
Per i rischi di cui sopra si procede alla tariffazione di volta in
volta ai sensi del predetto articolo. Per i relativi contratti non e'
ammesso il tacito rinnovo; in polizza deve essere inserita la
seguente clausola:
"A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione il
contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
18) Alienazione del veicolo - Art. 8 della legge 24 dicembre 1969 n.
990 (non applicabile per assicurazioni di piu' veicoli con polizza
unica amministrata con Libro Matricola).
a) Sostituzione con altro veicolo. Conguaglio del premio.
Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante,
previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al
veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo
sia resa valida per altro veicolo di sua proprieta' che comporti una
variazione di premio, si procede al conguaglio del premio della
annualita' in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento
della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.
b) Cessione del contratto.
Nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo assicurato che
importi la cessione del contratto di assicurazione, l'impresa, previa
restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno,
prendera' atto della cessione mediante emissione di appendice
rilasciando i predetti nuovi documenti.
Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.
Sono altresi' ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di
reimmatricolazione del veicolo; ogni altra variazione comporta la
stipula di un nuovo contratto.
Non sono ammesse sospensioni di rischio.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per
l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra' stipulare
un nuovo contratto. L'impresa pertanto non rilascera' l'attestazione
dello stato di rischio.
APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO
"La suindicata polizza viene d'ora innanzi intestata al contraente
suindicato che subentra in proprio nome nel contratto di
assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti
in sostituzione del contraente originario.
Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del Per
l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra' stipulare
un nuovo contratto. L'impresa pertanto a tale scadenza non rilascera'
l'attestazione dello stato di rischio.
La presente appendice forma parte integrante della polizza
suindicata."
Se l'acquirente del veicolo documenti di essere gia' contraente di
polizza riguardante altro veicolo da lui alienato senza cessione
della polizza relativa, l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto
all'acquirente rinuncera' a pretendere da questi di subentrare nella
polizza ceduta. Quest'ultima sara' annullata senza restituzione di
premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato
di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresi' l'avvenuto
trasferimento sul veicolo acquistato dell'assicurazione gia' in corso
a proprio nome per il veicolo sostituito. Per i contratti con
frazionamento del premio l'impresa rinuncera' ad esigere le eventuali
rate successive alla data di scadenza del certificato di
assicurazione. Non si applica la maggiorazione prevista dalla norma
3).
19) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od
esportazione definitiva del veicolo assicurato (art. 103 del Codice
della Strada).
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o
demolizione o esportazione definitiva del veicolo come previsto
dall'art. 103 del Codice della Strada - documentata da attestazione
del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e
della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio
corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per
giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del
certificato e del contrassegno.
Per i contratti di durata inferiore all'anno non si procede alla
restituzione della maggiorazione di cui alla norma 3.
Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del
contratto il premio corrisposto e non usufruito verra' restituito in
ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data
di richiesta all'impresa della cessazione di rischio. Non si procede
alla restituzione della eventuale integrazione di cui alla lettera a)
della norma 4).
20) Attestazione dello stato del rischio (art. 2 del D.L. 23 dicembre
1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 e D.P.R. 16
gennaio 1981, n. 45).
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di
assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i
terzi, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il
contratto e' stato stipulato, l'impresa deve rilasciare al Contraente
una "attestazione" che contenga:
a. la denominazione dell'impresa;
b. il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del
Contraente;
c. il numero del contratto di assicurazione;
d. la forma di tariffa in base alla quale e' stato stipulato il
contratto;
e. la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale
l'attestazione viene rilasciata;
f. la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del
contratto per annualita' successiva nel caso che il contratto stesso
sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni
scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del
premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di
tempo;
g. i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia
prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del
veicolo per la cui circolazione il contratto e' stato stipulato;
h. la firma dell'assicuratore.
Per i contratti relativi ai veicoli del Settore IV (esclusi i
ciclomotori) stipulati con tariffa a premio fisso, deve essere
indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo
di osservazione considerato, nonche' il richiamo al "Peius" qualora
la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla
Condizione speciale G.
La suddetta "attestazione" deve essere rilasciata anche nel caso di
tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro
matricola", l'impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli
rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.
Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine
della successiva annualita' assicurativa con riferimento al periodo
di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo
nel contratto e termina tre mesi prima della scadenza annualita'
assicurativa successiva.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra piu'
imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".
L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
a. sospensione di garanzia nel corso del contratto;
b. contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
c. contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il
mancato pagamento di una rata di premio;
d. contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla
scadenza annuale;
e. cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo
stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per
il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche
se il nuovo contratto e' stipulato con la stessa impresa che l'ha
rilasciata.
Qualora il Contraente consegni un'attestazione rilasciata per un
contratto scaduto da piu' di tre mesi rispetto alla data di
stipulazione del nuovo contratto, si applica la disciplina - per la
tariffa "Bonus-Malus" - prevista dalla Condizione Speciale F e - per
il "Peius" - prevista dalla Condizione speciale G.
21) Rischi derivanti dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing.
E' ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle
societa' di leasing, dalla proprieta' dei veicoli locati.
La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge e'
subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la
circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata del
leasing, che prevedano appendice di vincolo di privilegio a favore
della Societa' di leasing.
E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a:
1. inoperativita' del contratto stipulato dal locatario a causa di
a. mancato pagamento del premio alle scadenze convenute
b. mancato rinnovo del contratto nel caso in cui, cessata la
locazione, il locatario non riconsegni il veicolo;
c. eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per
franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Societa' di
leasing ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
2. insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal
locatario; l'assicurazione e' prestata per l'eccedenza rispetto a
tali massimali;
3. insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali e'
prevista la copertura ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, in caso di liquidazione coatta dell'impresa con la
quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione e'
prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi.
L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprieta' dei veicoli
locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa
luogo ad emissione ne' di certificato ne' di contrassegno.
Dato il carattere di particolarita' dei rischi si procede alla
tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26, primo comma,
del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
I contratti possono essere stipulati soltanto per una durata di 12
mesi. Non e' ammesso il tacito rinnovo.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione il
contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
CAPO II - NORME RELATIVE AI SETTORI I E II
22) Definizioni
I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore
destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di
persone e di cose elencati all'art. 54, lett. a) e c) del Codice
della Strada.
23) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri.
L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune
uso personale portati con se' dai terzi trasportati.
Si applicano i premi previsti per le autovetture di pari potenza
fiscale e provincia di immatricolazione, nonche' le forme tariffarie,
con una riduzione dell'1,50%.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B.
24) Locazione di autovetture senza conducente.
L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti
della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza
conducente.
Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato,
aumentato del 40%.
25) Autovetture con traino - Rischio della circolazione.
a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano
rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda,
carrello portaimbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul
premio dell'autovettura.
Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi
della successiva norma 54).
b) Per il traino di "carrelli appendice" a non piu' di 2 ruote
destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del
Codice della Strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli
appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono
identificati con targa propria.
26) Rimorchi di autovetture - Rischio statico.
Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere
stipulata polizza separata ed applicato il premio fisso di L. 30.000
per la combinazione di massimali 1.500/700/300 milioni, prescindendo
dalla provincia di immatricolazione, anche se la durata del contratto
e' inferiore ad un anno.
Per massimali superiori il premio si determina applicando i
coefficienti previsti dalla tariffa.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio
in sosta, se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di
esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di
manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle
persone occupanti il rimorchio.
La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione
essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato
relativi al rimorchio.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal
rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di
manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il
rimorchio".
Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 25, non
trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo
trainante, non si emette per il rischio statico ne' polizza ne'
certificato e contrassegno.
27) Autovetture adibite a scuola guida (art. 335 del Regolamento del
Codice della Strada).
Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio
privato di uguale potenza fiscale e provincia di immatricolazione.
L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono
considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e'
alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e
l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
28) Autovetture aziendali adibite a servizio privato date in uso a
dipendenti o collaboratori
E' ammessa la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di
societa' regolarmente costituite proprietarie o locatarie (leasing)
di autovetture date in uso a dipendenti o collaboratori, in
conseguenza di inoperativita' della garanzia nei casi di:
- conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- trasporto non effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti e
alle indicazioni della carta di circolazione per i danni subiti dai
terzi trasportati.
Si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura.
In polizza deve essere richiamata la condizione aggiuntiva D.
29) Scuolabus - Miniscuolabus.
Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di
studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano
l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i
premi previsti dalla norma 38 del Settore III (Autobus).
30) Tariffe applicabili.
a) "Bonus/Malus"
La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le
norme riportate nella Condizione speciale F che deve essere
richiamata in polizza.
b) Franchigia fissa ed assoluta
Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute:
- per veicoli di potenza fiscale fino a 10 CV: franchigia di L.
100.000;
- per veicoli di potenza fiscale da oltre 10 fino a 14 CV:
franchigia di Lire 100.000;
- per veicoli di potenza fiscale di oltre 14 CV: franchigia di L.
300.000.
Qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la
prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta dopo una
voltura al P.R.A. ovvero a veicolo assicurato dal cessionario alla
naturale scadenza del contratto ceduto a seguito di voltura al
P.R.A., i premi dovranno essere maggiorati, per la sola prima
annualita' (compresa l'eventuale frazione iniziale), delle
percentuali previste dalla tabella sottoindicata in corrispondenza
della classe di merito 14 "Bonus/Malus".
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato
nella forma tariffaria "Bonus/Malus" i premi possono essere pattuiti
nelle misure sopra indicate solamente se dall'attestazione sullo
stato del rischio relativa al precedente contratto risulti
l'assegnazione di quest'ultimo, per annualita' successiva, alla
classe 13 o ad una delle classi di "Bonus" di cui alla tabella di
merito della clausola "Bonus/Malus" in vigore al 30 aprile 1992. I
predetti premi dovranno invece essere maggiorati, per la sola prima
annualita', delle percentuali indicate nella tabella sotto riportata
qualora dall'attestazione risulti l'assegnazione del precedente
contratto ad una delle classi di "Malus" della stessa tabella di
merito.
In caso di mancata presentazione dell'attestazione del rischio o
dell'appendice di cessione del contratto di cui alla Norma 18) la
franchigia deve essere maggiorata nella misura massima sotto
indicata.
Maggiorazioni percentuali dei premi
Classe di assegnazione Aumento percentuale del Premio
14 10%
15 20%
16 30%
17 40%
18 50%
In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E.
31) Passaggio di tariffa
Il passaggio da una formula tariffaria ad altra puo' essere
effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto, a condizione
che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine
previsti per la disdetta.
CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE III
32) Definizioni.
Il presente settore disciplina le assicurazioni di autobus e filobus.
Sono "autobus" e "autosnodati" i veicoli destinati al trasporto di
persone con piu' di 9 posti, compreso quello del conducente (art.
54, lett. b ed l, del Codice della Strada).
Sono "filobus" i veicoli a motore elettrico, non vincolati da rotaie
e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione,
destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con piu' di 9 posti
compreso quello del conducente (art. 55, lett. a, del Codice della
Strada).
I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere
compresi nel computo complessivo dei posti quando sono indicati nella
carta di circolazione od in un documento di autorizzazione all'uopo
rilasciato dalle Autorita' competenti.
33) Autobus con rimorchio.
Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si
applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio della
motrice, un soprapremio per ulteriori 30 posti.
Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia a' sensi della
successiva norma 34).
34) Rimorchi - Rischio statico.
Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza
separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un
autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio
considerato, col minimo di L. 20.000 anche se la durata del contratto
e' inferiore ad un anno.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio
in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di
esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di
manutenzione del rimorchio stesso.
La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione
essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato
relativi al rimorchio.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal
rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da
difetti di manutenzione".
35) Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone
(art. 82, sesto comma, Codice della Strada).
Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezionalmente
autorizzati al trasporto di persone in servizio continuativo, si
applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente
capienza, con un aumento del 10%.
36) Autobus e filobus in servizio pubblico urbano.
Quando il servizio comprenda inscindibilmente linee urbane vere e
proprie con percorsi anche extraurbani od infraurbani in proporzione
non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 km dal
capolinea urbano, i rischi relativi a questi ultimi saranno
assimilati a quelli urbani.
a) Per autobus e filobus circolanti in comuni fino a 300.000
abitanti, si applicano i premi previsti dal settore III, lett. A),
punto b).
b) Per autobus e filobus circolanti in comuni di oltre 300.000
abitanti, rilevata la disomogeneita' del rischio, si procede alla
tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26 del Regolamento
di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Ne consegue che i relativi contratti non potranno avere durata
superiore ad un anno piu' frazione di anno (quando si tratti di sola
frazione iniziale).
Non e' ammesso il tacito rinnovo nelle polizze deve quindi essere
inserita la seguente clausola:
"A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione il
contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
37) Autobus e Filobus in servizio di linea extra-urbano.
Per i veicoli specificamente autorizzati al trasporto di persone in
piedi il premio deve essere calcolato in base al numero di posti a
sedere ed in piedi indicato dalla carta di circolazione.
38) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di
cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977), autobus
ed autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ed
esclusivamente destinati a rilevare o restituire al domicilio il
personale dipendente da aziende od enti ed autoveicoli speciali per
portatori di handicap con piu' di 9 posti.
Si applicano i premi riferiti agli autobus di uguale capienza in
posti ridotti del 25%.
39) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida.
Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus
extra-urbani, ridotto del 65%.
L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono
considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e'
alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e
l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus traina rimorchio si
applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio di cui
sopra, un soprapremio pari al 2% del premio stesso.
Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi
della precedente norma 34) senza applicazione di riduzioni.
40) Treni lillipuziani (su ruote gommate).
Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus
extra-urbani della 1e' zona territoriale, ridotto del 65%.
41) Tariffe applicabili.
a) Tariffa fissa.
b) Franchigia fissa ed assoluta.
Le tariffe per franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, L.
500.000 e L. 1.000.000, si ottengono applicando sui premi della
tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta, i
seguenti sconti:
- franchigia di L. 250.000, sconto 10%
- franchigia di L. 500.000, sconto 17%
- franchigia di L. 1.000.000, sconto 29%.
In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E.
42) Terzi trasportati
L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune
uso personale, portati con se' dai terzi trasportati.
In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B.
43) Passaggio di tariffa.
Il passaggio da una formula tariffaria ad altra puo' essere
effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione
che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine
previsti per la disdetta.
CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE IV
44) Definizioni.
Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e
di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati agli artt. 52,
53, lett. d), e), f), g), h), 54, lett. d), e), f), g), h), i), m),
n) e 56, lett. b), c), d), f) del Codice della Strada.
Nelle norme che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne"
sono designati i veicoli specificamente attrezzati per il trasporto
di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate.
Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al limite
potenziale, il peso complessivo a pieno carico da considerare ai fini
della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare il
veicolo e' quello che risulta in base a tale limite potenziale; se
invece la carta di circolazione indichi la "portata" al limite
potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a pieno
carico deve essere aggiunta a tale portata la tara.
45) Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione.
a) Quando sia dichiarato in polizza che trainano rimorchi:
- Autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per uso speciale o
per trasporti specifici, si applica il premio previsto per autocarri,
autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali di peso
complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice
aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di
circolazione; lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati
al traino di caravans e simili.
Il premio conteggiato in base alla presente norma non puo' essere
inferiore a quello applicabile alla sola motrice.
- Trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio
(autoarticolati), si applica il premio previsto per autocarri,
autobotti ed autocisterne di peso complessivo a pieno carico
corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso
massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione.
- Mototrattori, si applica un aumento del 5% sul premio del
motoveicolo stesso.
Per i rimorchi dei veicoli di cui sopra deve essere inoltre stipulata
garanzia ai sensi della successiva norma 46).
Per i caravans e simili si applica la norma 26) dei settori I e II.
b) Carrelli appendice
Per il traino di "carrelli appendice" a non piu' di due ruote
destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del
Codice della Strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli
appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono
identificati con targa propria.
Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso
complessivo a pieno carico del veicolo trainante.
46) Rimorchi - Rischio statico.
Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere
stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di
quello previsto per un autocarro (autobotte o autocisterna) di peso
complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato,
con il minimo di L. 25.000, anche se la durata del contratto e'
inferiore ad un anno.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio
in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di
esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di
manutenzione del rimorchio stesso.
La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione
essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato
relativi al rimorchio.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal
rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da
difetti di manutenzione".
47) Trasporto anche occasionale di merci pericolose (art. 1 della
legge 10 luglio 1970, n. 579), lubrificanti e sostanze radioattive.
Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di:
- liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e
tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici
(metano, butano, propano e simili): si applica un soprapremio del
25%;
- gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa,
solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da
sparo, dinamite, ecc.): si applica un soprapremio del 100%.
Per i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive si procede
alla tariffazione di volta in volta a' sensi dell'art. 26 del
Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dato
il carattere di particolarita' e di eccezionalita' dei relativi
rischi.
48) Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico
(esclusi i veicoli di cui alle successive norme 52, 53 e 54).
Nella garanzia sono comprese le operazioni di carico e scarico quali
previste dalla Condizione aggiuntiva C che deve essere sempre
richiamata in polizza.
49) Autocarri adibiti al trasporto di persone.
a) Per autocarri ed eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al
trasporto di persone:
- se in servizio continuativo si applicano le norme 35 e 42 del
Settore III Autobus;
- se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di
rischio, il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di
corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il Contraente la
richieda, l'applicazione della norma 3).
b) Per gli autocarri destinati a trasporto promiscuo di persone e di
cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li, si applica la
norma 12).
c) Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di
persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li
si applica la norma 35 del Settore III.
50) Noleggio o locazione.
Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica:
a) un soprappremio dell'85% sui premi di tariffa per i veicoli
(autocarri, motocarri e ciclomotori per trasporto di cose) di peso
complessivo a pieno carico fino a 35 q.li.
b) il premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di
peso complessivo a pieno carico superiore.
51) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 335 del
Regolamento del Codice della Strada).
Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di
pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione,
ridotti del 50%.
L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono
considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e'
alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e
l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
Quando sia dichiarato in polizza che l'autocarro traina rimorchio, il
premio, nella misura di cui sopra, deve essere calcolato in base al
peso a pieno carico della motrice piu' il peso massimo trainabile.
Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi
della precedente norma 46.
52) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco.
Per autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco
ed a tal fine appositamente attrezzati ed autorizzati, si applicano i
premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi (conto proprio
o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di
immatricolazione, ridotti del 50%.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione
stradale.
53) Trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi
e semirimorchi (art. 54, lett. e del Codice della Strada).
a) Quando i veicoli quali definiti all'art. 54, lett. e) del Codice
della Strada siano muniti del solo gancio per il traino di rimorchi
(art. 56, punto 2 del Codice della Strada) si applicano i premi
previsti per gli autocarri (conto proprio o conto terzi) della
corrispondente provincia di immatricolazione di peso complessivo a
pieno carico pari al peso complessivo del trattore e del peso massimo
rimorchiabile, ridotti del 55%.
Qualora il rimorchio trainato sia adibito al trasporto di merci
pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al
trattore stradale si applica la precedente norma 47.
b) Se i veicoli sono muniti anche di ralla (traino di semirimorchi)
si applica la norma 45, lett. a.
54) Veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti
specifici, compresi quelli targati C.R.I.
a) Autolettighe ed autoambulanze.
Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio -
di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di
immatricolazione, ridotti del 13%.
b) Veicoli per riprese cinematografiche e televisive,
rappresentazioni teatrali, esposizioni e mostre (esclusa la vendita),
bibliobus (esclusa la vendita), parchi di divertimento, circhi
equestri e simili (esclusi quelli di cui alla successiva lett. c),
veicoli per trasporto acqua potabile, trasporto carcerati,
autocaravans (autoveicoli ad uso abitazione, autocase, campers),
autobanche, autocappelle per funzioni religiose, aulemobili,
automolini, autoambulatori, laboratori per analisi chimiche, fisiche
e batteriologiche, autoemoteche, autostazioni schermografiche,
autopigiatrici, autocompressori, autocatramatrici, autotorri,
autoseghe, stazioni mobili per calcestruzzo, gruppi elettrogeni,
autopompe, idrovore, stazioni mobili di trivellazione, stazioni per
rilievi sismici, trasporti funebri, autobetoniere, carri attrezzi,
officine mobili, presse auto, veicoli attrezzati per servizio di
disinfezione e disinfestazione, autospurgo, autospazzatrice,
autoinnaffiatrice, trasporti immondizie, nettezza urbana in genere,
autoscale, grues autocarrate (su mezzi non idonei a portare carico
utile proprio).
Si applicano, quando si tratta di:
- ciclomotori e motoveicoli
i premi previsti per motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose
ridotti del 21%;
- autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li
i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno
carico e provincia di immatricolazione ridotti del 33%.
Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta
riduzione si applica un aumento del 25%.
- autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35
q.li
i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso
complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti
del 33%.
Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al
trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui
premi previsti per gli autocarri - conto terzi.
c) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli
viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione.
Per veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di
spettacoli viaggianti, per il trasporto delle attrezzature o per uso
di abitazione, in quanto la particolare attivita' risulti dal
"nullaosta di agibilita'" rilasciato dal Ministero del Turismo e
dello Spettacolo, compreso, ove del caso, il traino di "carri
ordinari" nel rispetto delle norme vigenti in materia di traino, si
applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di
pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione,
ridotti del 40%.
55) Tariffe applicabili.
a) Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosita' "Peius" non
applicabile per i ciclomotori (Condizione speciale G).
La tariffa prevede maggiorazioni di premio secondo le norme
riportate nella Condizione speciale G che deve essere richiamata in
polizza.
b) Franchigia fissa ed assoluta.
Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute:
- autoveicoli e relativi rimorchi:
* 250.000, sconto 10%
* 500.000, sconto 19%
* 1.000.000, sconto 32%
- ciclomotori, motoveicoli e relativi rimorchi:
* 150.000, sconto 11%.
In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E.
Per veicoli gia' assicurati nella forma a "tariffa fissa", la
franchigia puo' essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente
se dalla attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente
contratto non risulti l'applicazione del "Peius".
In caso invece di applicazione del "Peius", le predette misure delle
franchigie dovranno essere maggiorate - fermo l'ammontare del premio
- per la sola prima annualita' degli importi indicati nella tabella
sottoriportata.
Maggiorazione delle franchigie
Franchigia base
Autocarri Motocarri
Lire Lire Lire
150.000 - 87.000
250.000 225.000 -
500.000 300.000 -
1.000.000 375.000 -
Dette maggiorazioni non si applicano per i veicoli di prima
immatricolazione o assicurati per la prima volta dopo voltura al
P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed
il foglio complementare o il certificato di proprieta' ovvero
l'appendice di cessione del contratto.
In caso di mancata presentazione dei predetti documenti o della
attestazione dello stato di rischio la franchigia deve essere
maggiorata - per la sola prima annualita' - nella misura suindicata.
56) Passaggio di tariffa.
Il passaggio da una formula tariffaria ad altra puo' essere
effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione
che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine
previsti per la disdetta.
CAPO V - NORME RELATIVE AL SETTORE V
57) Definizioni.
Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore
destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di
persone e di cose (quadricicli, elencati agli artt. 52, 53, lett.
a), b) e c) del Codice della Strada).
58) Motocicli e motocarrozzette ad uso privato per i quali la carta
di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il
conducente.
Si applicano i corrispondenti premi del settore V ridotti del 33%, in
quanto l'assicurazione non puo' comprendere la garanzia verso i terzi
trasportati.
59) Motocarrozzette da noleggio con conducente o ad uso pubblico.
L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune
uso personale portati con se' dai terzi trasportati.
Si applicano i premi previsti per i motocicli ad uso privato di pari
cilindrata e provincia di immatricolazione, aumentati del 35%.
In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B.
60) Locazione di ciclomotori, motocicli, motocarrozzette senza
conducente.
L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti
della prescritta licenza per la locazione di ciclomotori, motocicli,
motocarrozzette senza conducente.
Si applicano i premi dei ciclomotori e motocicli ad uso privato di
pari cilindrata e provincia di immatricolazione aumentati del 100%.
61) Motoslitte.
Si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata e
facendo riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato.
62) Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 335 del
Regolamento del Codice della Strada).
Si applicano i premi previsti per i motocicli adibiti ad uso privato,
di pari cilindrata e provincia di immatricolazione, compresa la
riduzione del 33% se la carta di circolazione non consente il
trasporto di altre persone oltre il conducente.
CAPO VI - NORME RELATIVE AL SETTORE VI
63) Definizioni.
Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore
indicati all'art. 58 del Codice della Strada.
64) Macchine operatrici e carrelli.
L'assicurazione puo' essere prestata solamente per i veicoli
corredati del certificato per circolare su strada previsto dall'art.
114 del Codice della Strada.
La garanzia comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi.
65) Gatto delle nevi (veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non
classificabile come mezzo sgombraneve).
- Se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati, si
applicano i premi previsti per i rulli compressori;
- se adibito solo a trasporto di cose, si applicano i premi previsti
per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore, VI,
lett. b), aumentati del 100%;
- se adibito anche a trasporto di persone od a trasporto promiscuo di
persone e cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni
relative ai veicoli a motore del settore VI, lett b), aumentati del
300%.
66) Macchine su cingoli.
Si applica una riduzione del 25% sui premi di tariffa.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione
stradale".
67) Macchine operatrici e carrelli trainati - Rischio statico.
Per ogni rimorchio identificato con targa propria o telaio si applica
la precedente norma n. 46.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal
rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da
difetti di manutenzione".
CAPO VII - NORME RELATIVE AL SETTORE VII
68) Definizioni.
Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore
elencati all'art. 29 del Codice della Strada.
69) Macchine agricole.
La garanzia comprende:
- i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa
vigente;
- il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli.
Per i rimorchi deve inoltre essere stipulata garanzia ai sensi della
successiva norma 70.
Per le macchine su cingoli o su ruote non gommate il premio di
tariffa non comprende la garanzia per danni provocati alla
pavimentazione stradale.
70) Rimorchi - Rischio statico:
Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere
stipulata polizza separata ed applicato un premio fisso di L. 20.000