IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti  normativi  e,  in particolare, agli articoli 2 e 3, relativi ai
compiti  del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione   della   politica
economica  nazionale  con  le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5
che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione.
  Vista  la  legge  19  febbraio  1992, n. 142, ed in particolare gli
articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  nuove  disposizioni  per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di  manifestazione
di pericolosita' sociale;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052  in  data  24  giugno  1988,  relativo  ai  compiti  dei   Fondi
strutturali,  al  rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione
di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari
esistenti;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253  in  data  19  dicembre  1988,  relativo  al coordinamento degli
interventi dei Fondi strutturali;
  Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  nn.
4254,  4255 e 4256 in data 19 dicembre 1988, relativi rispettivamente
al FESR, al FSE al FEAOG - Sezione orientamento;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
91/C 73/14 concernente  una  iniziativa  comunitaria  in  materia  di
sviluppo rurale (LEADER);
  Viste  le  decisioni  n.  C(91)2798  in  data  6 dicembre 1991 e n.
C(92)399 in data 5 marzo 1992  con  le  quali  la  Commissione  delle
Comunita'  europee ha concesso contributi per il finanziamento di una
sovvenzione globale relativa all'iniziativa comunitaria LEADER  nelle
regioni italiane interessate agli obiettivi 1 e 5b;
  Vista  la  decisione  n.  C(92)2093  in data 4 settembre 1992 della
Commissione delle Comunita' europee che  istituisce  un'azione  sotto
forma  di  progetto  di assistenza tecnica per l'attuazione in Italia
della citata azione LEADER;
  Vista la decisione n. C(92)2124 in data 30 settembre  1992  con  la
quale  la  Commissione  delle Comunita' europee ha concesso ulteriori
risorse  a  titolo  dell'iniziativa   LEADER,   per   interventi   da
realizzarsi nelle regioni dell'obiettivo 1;
  Vista  la  propria  delibera  in  data  12 agosto 1992, concernente
"Definizione,  coordinamento  e  finanziamento  del  programma  degli
interventi  finanziari  da  effettuarsi  negli  anni  1992 e 1993, in
relazione all'iniziativa comunitaria LEADER, in materia  di  sviluppo
rurale;
  Vista  la  propria  delibera  in  data  30  dicembre  1992, recante
direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali  e
comunitari;
  Considerato  che, a fronte delle ulteriori risorse rese disponibili
dalla  Comunita'  europea  per  l'attuazione  del  programma  LEADER,
ammontanti  a  circa  lire  18.930  milioni  a  valere  sui tre Fondi
strutturali FESR, FEAOG e  FSE  per  il  periodo  1992-1993,  occorre
provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;
  Considerato  che  nella  tabella  allegata  alla citata delibera 12
agosto 1992 e' stato  erroneamente  attribuito  alla  Regione  Puglia
l'importo di lire 5.244 milioni, di competenza della Regione Sardegna
e  che, pertanto, risulta necessario provvedere ad apposita rettifica
della tabella medesima;
  Considerato che il CIPE definisce  il  programma  degli  interventi
finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le
quote per amministrazioni competenti;
  Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n.
2175 del 30 dicembre 1992;
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Udita  la  relazione  del  Sottosegretario  al  bilancio   e   alla
programmazione economica;
                              Delibera:
  1.  Le  linee  di  intervento  relative  alla parte integrativa del
programma    LEADER,    riguardano    la    valorizzazione    e    la
commercializzazione  dei  prodotti agricoli, il supporto tecnico allo
sviluppo rurale, il turismo rurale, la  formazione  professionale,  i
servizi alle piccole e medie imprese, l'assistenza tecnica.
  2.  Il  finanziamento  della  quota nazionale pubblica, pari a lire
10.394 milioni, viene assicurato con le disponibilita' del  Fondo  di
rotazione  per  l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183.
  3. L'articolazione del finanziamento di cui al comma 2 tra le  aree
d'intervento  e per Fondi strutturali viene riportata nella tabella 1
allegata che forma parte integrante della presente delibera.
  4. La tabella allegata alla delibera CIPE 12  agosto  1992,  citata
nelle  premesse,  viene  annullata  e  sostituita  con  la  tabella 2
allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
  5. La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione viene erogata
secondo le modalita' indicate all'art. 9 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  dicembre  1988, n. 568, sulla base di motivate
richieste  inoltrate  al  Fondo  stesso  da   parte   del   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
  6. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire negli esercizi
successivi  al  1993,  le  erogazioni  non  effettuate  nel corso del
predetto esercizio e comunque  fino  a  quando  perdura  l'intervento
comunitario.
  7.  Lo  stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base
delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo  di  rotazione,
da  parte  del  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste, anche su
supporto informatico tramite il sistema informativo della  Ragioneria
generale dello Stato.
  8.  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  effettua  i
necessari  controlli  di  competenza.  Il  Fondo  di  rotazione  puo'
effettuare ulteriori controlli, in relazione alle risorse trasferite,
avvalendosi  delle  strutture  della Ragioneria generale dello Stato,
anche   in  collaborazione  con  le  altre  amministrazioni  centrali
interessate.
   Roma, 26 marzo 1993
                                    Il Presidente delegato: ANDREATTA