Con decreto ministeriale 29 marzo 1993, assunto di concerto con il Ministro del tesoro, la misura della quota dell'indennita' di trasferta spettante ai dipendenti da impresa di autotrasporto - anche se corrisposta con carattere di continuita' - esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1991, e' fissata in lire sessantamila giornaliere elevate a lire centomila per le trasferte all'estero.