Con decreto ministeriale 29 marzo 1993, assunto di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  la  misura  della  quota  dell'indennita'  di
trasferta spettante ai dipendenti da impresa di autotrasporto - anche
se   corrisposta   con  carattere  di  continuita'  -  esclusa  dalla
retribuzione  imponibile  ai  fini  del  calcolo  dei  contributi  di
previdenza  ed assistenza ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, per il periodo 1› gennaio  1987-31  dicembre  1991,  e'
fissata in lire sessantamila giornaliere elevate a lire centomila per
le trasferte all'estero.