IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n.  1141,  concernente
la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  884776  del  4 novembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  268  del  13  novembre  1992,
concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1993;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993;
  Ritenuta l'opportunita' di emettere una moneta d'argento da L.  500
dedicata alla celebrazione dell'anno oraziano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  Tesoro  dello Stato e' autorizzato ad emettere monete d'argento
da L. 500, dedicate alla celebrazione dell'anno oraziano, da fornire,
in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati  italiani  o
stranieri.