IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500; Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto ministeriale n. 884776 del 4 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 13 novembre 1992, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1993; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993; Ritenuta l'opportunita' di emettere una moneta d'argento da L. 500 dedicata alla celebrazione dell'anno oraziano; Decreta: Art. 1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 500, dedicate alla celebrazione dell'anno oraziano, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.