IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993,  n.  82  (Gazzetta
Ufficiale  n.  73 del 29 marzo 1993) contenente misure urgenti per il
settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, che autorizza
la spesa di lire 370 miliardi a  parziale  copertura  dell'incremento
dei  costi  di  trasporto  per  i trasportatori di merci per conto di
terzi italiani ed  i  trasportatori  di  merci  per  conto  di  terzi
appartenenti  a  Paesi membri della CEE per i percorsi effettuati sul
territorio italiano;
  Visto il decreto n. 45 del 23 aprile 1993 con cui il  Ministro  dei
trasporti, sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15 del
decreto-legge   29   marzo   1993,  n.  82,  ha  operato  il  riparto
dell'entita' dei fondi disponibili tra  i  due  diversi  beneficiari,
riservando  la  somma di lire 340 miliardi per le imprese italiane di
autotrasporto di merci per conto di terzi;
  Visto l'art. 15, comma 3, del citato decreto-legge n. 82  del  1993
in  base  al  quale  per  gli autotrasportatori italiani di merci per
conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n.
298, nei limiti del fondo  disponibile  di  cui  sopra,  deve  essere
adottato  -  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 2, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
giugno 1990, n. 165 - apposito decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto  con  il  Ministro delle finanze allo scopo di consentire la
concessione di un credito d'imposta da valere ai fini  del  pagamento
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche, della imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta  locale  sui  redditi,
dell'imposta  sul valore aggiunto nonche' in sede di versamento delle
ritenute  alla  fonte,  operate  dai   sostituti   d'imposta,   sulle
retribuzioni  dei  dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68;
  Considerata la necessita' di determinare, per il 1993,  l'ammontare
globale  del  credito  di imposta attribuibile per ciascun veicolo in
funzione dell'ulteriore limite di spesa di lire 340 miliardi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I beneficiari del credito di imposta  di  cui  all'art.  15  del
decreto-legge  29 marzo 1993, n. 82, secondo lo stanziamento previsto
dal decreto n. 45 del 23 aprile 1993 del Ministro dei trasporti, sono
individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte  all'albo  di
cui  alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1992
e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di  terzi
insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel successivo art.
3,  in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile,
con esclusione dei veicoli  aventi  una  massa  complessiva  a  pieno
carico non superiore a 3.500 chilogrammi.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  15,  commi  1,  2  e 3, del D.-L. n. 82/1993,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1993
          prevede:
             "Art. 15. - 1. Per l'anno 1993 e' autorizzata  la  spesa
          di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite
          di  tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento
          dei costi di trasporto, la concessione  di  un  credito  di
          imposta   a  favore  delle  imprese  nazionali  autorizzate
          all'esercizio dell'autotrasporto  di  merci  per  conto  di
          terzi,   nonche'   di  un  contributo  per  le  imprese  di
          autotrasporto di Paesi  membri  della  CEE,  rapportato  ai
          consumi   di   gasolio  per  autotrazione  per  i  percorsi
          effettuati nel territorio italiano.
             2. Il  Ministro  dei  trasporti,  con  proprio  decreto,
          ripartisce   i   fondi  disponibili,  tenendo  conto  delle
          percorrenze effettuate sul territorio  italiano  dalle  due
          categorie  di  autotrasportatori di cose per conto di terzi
          di cui al comma 1.
             3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto
          di terzi, iscritti all'albo di  cui  alla  legge  6  giugno
          1974,  n.  298,  nei  limiti  del  fondo  disponibile, come
          individuato dal decreto di cui al comma 2, e'  adottato  ai
          sensi  dell'art.  13,  comma 2, del decreto-legge 27 aprile
          1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          giugno  1990,  n.  165,  apposito  decreto del Ministro dei
          trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze,  allo
          scopo di consentire la concessione di un credito di imposta
          da  valere  ai  fini del pagamento dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  giuridiche,  dell'imposta  locale  sui  redditi  e
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  in  sede  di
          versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti
          di   imposta,  sulle  retribuzioni  dei  dipendenti  e  sui
          compensi da lavoro autonomo, come previsto  dalla  legge  5
          febbraio 1992, n. 68.".
             -  L'art.  13, comma 2, del D.-L. n. 90/1990, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  99  del  30  aprile   1990,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 165/1990,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149  del  28  giugno
          1990, prevede:
             Con  decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
          il Ministro delle finanze, da emanare entro il  31  gennaio
          di   ciascun   anno,   e'   stabilito,   sulla  base  delle
          autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere
          al  31  dicembre  dell'anno  precedente,  l'ammontare   del
          credito  attribuibile  per  ciascun autoveicolo. Il credito
          d'imposta non compete agli  autoveicoli  aventi  una  massa
          complessiva   a   pieno   carico   non  superiore  a  3.500
          chilogramnmi.  Per  l'anno  1990  il  decreto  deve  essere
          emanato  con effetto dalla stessa data di entrata in vigore
          del presente decreto.
             - La legge  n.  68/1992  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1992.
 
          Nota all'art. 1:
             -  La  legge  n.  298/1974  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n.  200 del 31 luglio 1974.