IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1993) contenente misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, che autorizza la spesa di lire 370 miliardi a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto per i trasportatori di merci per conto di terzi italiani ed i trasportatori di merci per conto di terzi appartenenti a Paesi membri della CEE per i percorsi effettuati sul territorio italiano; Visto il decreto n. 45 del 23 aprile 1993 con cui il Ministro dei trasporti, sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, ha operato il riparto dell'entita' dei fondi disponibili tra i due diversi beneficiari, riservando la somma di lire 340 miliardi per le imprese italiane di autotrasporto di merci per conto di terzi; Visto l'art. 15, comma 3, del citato decreto-legge n. 82 del 1993 in base al quale per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile di cui sopra, deve essere adottato - ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 - apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze allo scopo di consentire la concessione di un credito d'imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonche' in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68; Considerata la necessita' di determinare, per il 1993, l'ammontare globale del credito di imposta attribuibile per ciascun veicolo in funzione dell'ulteriore limite di spesa di lire 340 miliardi; Decreta: Art. 1. 1. I beneficiari del credito di imposta di cui all'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, secondo lo stanziamento previsto dal decreto n. 45 del 23 aprile 1993 del Ministro dei trasporti, sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1992 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel successivo art. 3, in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 15, commi 1, 2 e 3, del D.-L. n. 82/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1993 prevede: "Art. 15. - 1. Per l'anno 1993 e' autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonche' di un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano. 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1. 3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, e' adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68.". - L'art. 13, comma 2, del D.-L. n. 90/1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165/1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1990, prevede: Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, e' stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare del credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito d'imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogramnmi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto. - La legge n. 68/1992 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1992.
Nota all'art. 1: - La legge n. 298/1974 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974.