IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990 con il quale e' stato fatto divieto alla D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, di compiere atti di disposizione sui propri beni, ai sensi dell'art. 43 della citata legge n. 295/1978; Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1992 di vincolo, ai sensi dell'art. 46 della legge 10 giugno 1978, n. 295, delle attivita' patrimoniali della sopraindicata societa'; Vista la lettera in data 13 aprile 1993, n. 305413, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della predetta D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni con sede in Palermo, a norma dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 13 aprile 1993, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui integralmene recepite; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 aprile 1993; Ritenuto che, al fine di rimuovere tutte le irregolarita' amministrative e gestionali e le violazioni di legge indicate nella predetta relazione, predisposta dall'ISVAP in data 13 aprile 1993, ed al fine di meglio tutelare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonche' dei dipendenti della predetta societa', appare opportuno lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della medesima societa'; Decreta: Ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo. La nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria e del comitato di sorveglianza della predetta impresa sara' disposta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP. La gestione straordinaria non potra' avere durata superiore ad un anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 1993 Il Ministro: GUARINO