IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con la politica comunitaria, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2088 in data 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (PIM); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 febbraio 1986; Viste le proprie delibere del 13 febbraio e del 17 dicembre 1986, relative ai PIM; Vista la propria delibera del 15 marzo 1990, relativa alla rimodulazione dei contributi ai PIM per le regioni del Mezzogiorno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990, recante l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'adozione di procedure per i Programmi integrati mediterranei; Vista la propria delibera del 30 luglio 1991 concernente l'adozione di procedure per l'attuazione dei programmi e degli interventi ammessi alle agevolazioni della Comunita' economica europea; Viste le decisioni comunitarie del 16 dicembre 1991, recanti la definizione della seconda fase di attuazione dei Programmi integrati mediterranei; Vista la propria delibera del 31 marzo 1992, inerente le direttive concernenti il finanziamento della quota nazionale pubblica relativa alla seconda fase di attuazione dei Programmi integrati mediterranei; Considerato che dall'analisi degli stati di avanzamento in termini di impegni e pagamenti, trasmessi dalle regioni al Ministero del tesoro, risulta che, alla data del 31 marzo 1992, soltanto tre programmi su quindici presentavano pagamenti pari ad almeno l'80 per cento delle risorse messe complessivamente a disposizione delle regioni, a livello comunitario ed in ambito nazionale, per la prima fase dei PIM; Considerata peraltro la necessita' di intervenire in favore di tutte le regioni gia' dal corrente esercizio, a prescindere dai livelli di spesa raggiunti, al fine di una sollecita attuazione dei programmi e di una completa utilizzazione delle risorse comunitarie attribuite all'Italia, risorse che, altrimenti, potrebbero essere decurtate a vantaggio di Stati membri piu' solleciti; Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario, determinando le quote per amministrazioni competenti; Vista la nota della Commissione delle Comunita' europee n. 004315 dell'11 aprile 1991, con la quale viene fissato al 31 dicembre 1993, il termine entro cui le regioni debbono provvedere ad impegnare le risorse destinate alle azioni previste dai PIM, ed al 31 dicembre 1994 - prorogabile su richiesta al 30 giugno 1995 - il termine ultimo entro cui le stesse regioni debbono provvedere ad effettuare i pagamenti in favore dei beneficiari finali delle azioni; Visto il telex prot. 1626 del 16 marzo 1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' la nota n. 127013 del 24 marzo 1993 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, concernenti le proposte di cofinanziamento nazionale per la seconda fase dei PIM; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio ed alla programmazione economica; Delibera: 1. L'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, a titolo di confinanziamento nazionale della seconda fase di attuazione dei Programmi integrati mediterranei, viene stabilito in complessivi 681,277 miliardi di lire, sulla base dei criteri indicati nella delibera CIPE del 31 marzo 1992, richiamata in premessa. 2. L'articolazione del finanziamento di cui al comma 1 tra i singoli Programmi e per ciascuno degli anni 1993 e 1994 viene riportata nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. Il fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire negli esercizi successivi e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario le erogazioni non effettuate in ciascuno dei predetti anni 1993 e 1994. 3. La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verra' erogata mediante un primo anticipo pari al 40 per cento della quota 1993. Per il restante importo si procedera' sulla base degli stati di avanzamento dei programmi debitamente certificati dal Presidente della giunta regionale al Fondo di rotazione medesimo. 4. Per i programmi delle regioni del centro-nord che hanno gia' beneficiato del contributo del Fondo, l'anticipo, di cui al comma 3, verra' erogato in seguito al completo utilizzo delle risorse previste per la prima fase. A tal fine, sono considerate ammissibili le spese cumulativamente effettuate dalle regioni medesime alla data di certificazione, senza distinzione tra prima e seconda fase. 5. La valutazione dello stato di avanzamento complessivo dei programmi viene effettuata sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. 6. Le regioni effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione puo' effettuare ulteriori controlli, in relazione alle risorse trasferite, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre Amministrazioni centrali interessate. Roma, 26 marzo 1993 Il Presidente delegato: ANDREATTA