IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;
  Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia
nazionale;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  dell'8
ottobre 1992;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di approvare la modifica di
statuto in deroga  al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo l'art. 198, e con il conseguente spostamento della numerazione
successiva,  e'  inserito  il  seguente nuovo articolo, relativo alla
istituzione della  scuola  di  specializzazione  in  ispezione  degli
alimenti di origine animale.
                     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
           IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
  Art.  1.  - E' istituita la scuola di specializzazione in ispezione
degli alimenti di origine animale presso l'Universita' degli studi di
Bari.
  La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi  teorici,
esercitazioni  pratiche  e di laboratorio, una specifica preparazione
nel  settore  della  ispezione  e  della  vigilanza  sanitaria  degli
alimenti di origine animale.
  La  Scuola  rilascia  il  titolo  di specialista in ispezione degli
alimenti di origine animale.
  Art. 2. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso
prevede almeno 250  ore  di  insegnamento  e  250  ore  di  attivita'
pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
trenta  per  ciascun  anno  di  corso  per  un  totale   di   novanta
specializzandi.
  Art.  3.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorrono  al
funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria, e  il
dipartimento di produzione animale.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 4. - Sono ammessi al concorso per ottenere  l'iscrizione  alla
scuola  i  laureati  dei  corsi di laurea in medicina veterinaria, in
possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.
  Sono altresi' ammessi al  concorso  per  l'ammissione  alla  scuola
coloro  che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso
universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art.  336
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 5. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  I Anno:
   anatomia;
   fisiopatologia;
   approvvigionamento  e  conservazione  degli  alimenti  di  origine
animale;
   anatomia patologica;
   elemento di diritto pubblico e di diritto veterinario,
ed inoltre un corso opzionale.
  II Anno:
   biochimica e tossicologia degli alimenti di origine animale;
   malattie infettive ed infestive;
   metodologia clinica applicata agli animali da macello e produttori
di latte;
   microbiologia alimentare e diagnostica di laboratorio;
   legislazione sanitaria sulle sostanze alimentari,
ed inoltre un corso opzionale.
  III Anno:
   ispezione sanitaria delle carni fresche degli animali da macello e
della selvaggina;
   vigilanza della lavorazione e  ispezione  sanitaria  dei  prodotti
dell'industria delle conserve di origine animale;
   ispezione e controllo dei prodotti della pesca;
   ispezione del latte e prodotti derivati e delle uova,
ed inoltre due corsi opzionali.
  I  corsi  opzionli  saranno  definiti  per  ogni singola sede dagli
organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari  competenze
della sede stessa.
  Art.  6.  - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolto  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai fini della frequenza alle lezioni  teoriche  ed  alle  attivita'
pratiche  il  consiglio  della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base  di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente   alla
specializzazione  svolta all'esterno in laboratori universitari o ex-
tra universitari.
  Art. 7. - L'Universita' su  proposta  del  consiglio  della  scuola
stabilisce  convenzioni  con enti pubblici o privati con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra  universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  e  del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162.
  Il presente  decreto  sara'  pubblicato  a  norma  di  legge  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 4 marzo 1993
                                                           Il rettore