IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1; Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia nazionale; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'8 ottobre 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 198, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Art. 1. - E' istituita la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale presso l'Universita' degli studi di Bari. La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della ispezione e della vigilanza sanitaria degli alimenti di origine animale. La Scuola rilascia il titolo di specialista in ispezione degli alimenti di origine animale. Art. 2. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 250 ore di insegnamento e 250 ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso per un totale di novanta specializzandi. Art. 3. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria, e il dipartimento di produzione animale. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 4. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 5. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I Anno: anatomia; fisiopatologia; approvvigionamento e conservazione degli alimenti di origine animale; anatomia patologica; elemento di diritto pubblico e di diritto veterinario, ed inoltre un corso opzionale. II Anno: biochimica e tossicologia degli alimenti di origine animale; malattie infettive ed infestive; metodologia clinica applicata agli animali da macello e produttori di latte; microbiologia alimentare e diagnostica di laboratorio; legislazione sanitaria sulle sostanze alimentari, ed inoltre un corso opzionale. III Anno: ispezione sanitaria delle carni fresche degli animali da macello e della selvaggina; vigilanza della lavorazione e ispezione sanitaria dei prodotti dell'industria delle conserve di origine animale; ispezione e controllo dei prodotti della pesca; ispezione del latte e prodotti derivati e delle uova, ed inoltre due corsi opzionali. I corsi opzionli saranno definiti per ogni singola sede dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze della sede stessa. Art. 6. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione svolta all'esterno in laboratori universitari o ex- tra universitari. Art. 7. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato a norma di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 4 marzo 1993 Il rettore