IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1992 con il quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono state identificate le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e gli strumenti di controllo per evitare abusi (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1992); Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, che prevede la possibilita' di inserire nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto altre patologie per le quali sia accertato che possono trovare un reale beneficio dalle cure termali; Viste le relazioni scientifiche prodotte dagli stabilimenti termali interessati; Udito il Consiglio superiore di sanita'; Rutenuto di accogliere l'orientamento del predetto Consiglio; Ritenuto di integrare il predetto elenco delle patologie; Decreta: Articolo unico All'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 agosto 1992, sono aggiunte le seguenti voci: 1) calcolosi delle vie urinarie e sue recidive; 2) postumi di flebopatie di tipo cronico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 1993 Il Ministro: COSTA