IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/81;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di  declaratoria  della  regione  Friuli-Venezia
Giulia   degli   eventi   calamitosi   di   seguito   indicati,   per
l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del  Fondo
di solidarieta' nazionale:
   gelate  dal  26 dicembre 1992 al 4 gennaio 1993 nella provincia di
Udine;
   gelate dal 26 dicembre 1992 al 4 gennaio 1993 nella  provincia  di
Gorizia;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  strutture  aziendali  nei  sottoelencati  territori
agricoli,  in  cui  possono  trovare  applicazione   le   specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Gorizia:   gelate  dal  26  dicembre  1992  al  4  gennaio  1993  -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera  e),  nel  territorio
del comune di Grado;
  Udine:  gelate dal 26 dicembre 1992 al 4 gennaio 1993 - provvidenze
di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni  di
Carlino, Latisana, Marano Lagunare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 aprile 1993
                                                   Il Ministro: DIANA