IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   l'art.  8  della  legge  24  marzo  1993,  n.  75,  recante
conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, con il quale viene disposta per gli anni 1992 e 1993  ed
entro   i   limiti  degli  stanziamenti  appositamente  previsti,  la
concessione di un  credito  d'imposta  a  favore  delle  imprese  che
gestiscono  impianti  di  distribuzione carburanti, da valere ai fini
del  pagamento  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   fisiche,
dell'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche, dell'imposta lo-
cale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto il secondo comma del citato art. 8, che demanda  al  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro delle finanze, il compito di fissare l'ammontare del credito
da attribuire per ciascun litro di carburante erogato, sulla base del
volume erogato nell'anno precedente;
  Visto il decreto interministeriale in data 4  giugno  1992  con  il
quale e' stato fissato l'ammontare del credito d'imposta a valere per
l'anno 1992;
  Vista  la necessita' di stabilire l'ammontare del credito d'imposta
di cui sopra per l'anno 1993;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. L'ammontare del  credito  d'imposta  di  cui  alle  premesse  da
attribuire  alle  imprese che gestiscono impianti di distribuzione di
carburanti, e' fissato nella misura  di  L.  2,9  per  litro  erogato
nell'anno 1992, a valere per l'anno d'imposta 1993, con un massimo di
L.  29.000.000  qualunque  sia  stato  l'erogato.  Tale  credito  non
concorre alla formazione del reddito imponibile.
  2. All'onere relativo al presente decreto,  valutato  in  lire  100
miliardi  per  l'anno  1993  si provvede mediante imputazione al cap.
3531 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno
1993.
  3. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 31 marzo 1993
                                       Il Ministro dell'industria
                                     del commercio e dell'artigianato
                                                 GUARINO
Il Ministro delle finanze
          AMATO
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1993
Registro n. 5 Industria, foglio n. 95