Alle amministrazioni pubbliche
1. UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO.
  L'art.  12  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,
concernente      razionalizzazione      dell'organizzazione     delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia  di
pubblico   impiego,  dispone  che  le  amministrazioni,  al  fine  di
garantire la piena attuazione della legge  7  agosto  1990,  n.  241,
istituiscano  uffici  per  le  relazioni  con il pubblico nell'ambito
della propria struttura e  nel  contesto  della  ridefinizione  delle
unita' organiche.
  A tali uffici sono attribuite le seguenti competenze:
   servizi  all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo
III della legge n. 241/1990;
   informazioni all'utenza relative  agli  atti  ed  allo  stato  dei
procedimenti;
   ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;
   promozione   ed  attuazione  di  iniziative  di  comunicazione  di
pubblica utilita' per assicurare la conoscenza di normative,  servizi
e strutture.
  Un  adeguato  supporto  informativo allo svolgimento delle predette
attivita' e' assicurato dalla istituzione, prevista dall'art. 11  del
citato  decreto legislativo n. 29/1993, di "Servizi polifunzionali di
accesso alle amministrazioni  pubbliche"  sulla  base  di  modelli  e
sistemi di interconnessione definiti dall'Autorita' per l'informatica
nella  P.A.  di  cui  al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
utilizzando le risorse finanziarie previste dall'art. 26 della  legge
11 marzo 1988, n. 67, per la realizzazione di progetti finalizzati.
  Al  fine  di  favorire  una  compiuta  ed  omogenea  attuazione del
disposto  dell'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  29/1993,   lo
scrivente   Dipartimento   propone   di   seguito   un  "modello"  di
organizzazione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico al quale
le amministrazioni  potranno  fare  riferimento,  con  gli  opportuni
adattamenti  in  funzione  delle  dimensioni,  delle  risorse e delle
esperienze maturate, nonche' dell'attivita'  svolta  e  del  relativo
assetto organizzativo.
Livello dell'ufficio.
  L'ufficio per le relazioni con il pubblico e' istituito come unita'
organica   centrale   con  funzioni  di  promozione,  programmazione,
organizzazione e coordinamento,  la  quale,  compatibilmente  con  la
struttura delle amministrazioni, puo' articolarsi in unita' operative
periferiche.
  Ad  esso  e'  preposto  un  dirigente  appartenente al piu' elevato
livello previsto dall'ordinamento dell'amministrazione, al  quale  e'
affidata  la  responsabilita'  di organizzare, con carattere di forte
sinergia ed integrazione, l'attivita' delle "aree" in cui si articola
l'ufficio.
  Ai sensi dell'art. 12, terzo comma,'  del  decreto  legislativo  n.
29/1993,  le  amministrazioni  avranno cura di assegnare all'ufficio,
nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale  con  idonea
qualificazione  in  campo  commerciale  e  con  elevata  capacita' di
relazione con il pubblico.
  Al  fine  di  garantire  un  primo,  omogeneo  impatto con la nuova
normativa, sara' opportunamente adeguato il programma  di  formazione
attualmente  operativo  presso  la  Scuola  superiore  della pubblica
amministrazione in materia di comunicazione.
Struttura dell'ufficio.
  L'ufficio introduce presso le amministrazioni pubbliche  una  nuova
funzione,  destinata  a  riprodurre  al  loro  interno  quella  utile
dialettica che nell'azienda oppone l'area commerciale a quella  della
produzione,  con  il  fine  di  concorrere a riorientare le attivita'
pubbliche  dagli  adempimenti  formali   ai   risultati   sostanziali
apprezzati dall'utenza.
  Di  norma,  l'ufficio  per  i rapporti con il pubblico si articola,
quindi, in due distinte aree di attivita', fortemente integrate:
   Area "analisi e ricerche sull'utenza".
  Rappresenta la "superficie di  contatto"  dell'amministrazione  con
l'utenza,  di  cui  valuta sistematicamente il grado di soddisfazione
dei servizi pubblici e l'evoluzione dei  bisogni  quali-quantitativi,
analizzando i risultati di studi, ricerche e sondaggi ed utilizzando,
quale supporto informativo, banche dati automatizzate.
  L'attivita'  dell'area  e'  funzionale  alla  programmazione  delle
iniziative di comunicazione e di formazione ed alla  formulazione  di
proposte  di  adeguamento  organizzativo,  procedurale  ed  operativo
dell'amministrazione.
   Area "comunicazione".
  Progetta ed attua, secondo il disposto dell'art. 12, quarto  comma,
del  decreto  legislativo  n. 29/1993 e sulla base delle informazioni
prodotte dall'area "analisi e ricerche  sull'utenza",  nonche'  delle
proprie  competenze  professionali,  iniziative  di  comunicazione di
pubblica utilita' volte  ad  assicurare,  attraverso  l'utilizzazione
degli   opportuni   strumenti   (grafici,   editoriali,  audiovisivi,
radiotelevisivi,   telematici,   multimediali,    pubblicitari,    di
comunicazione  istituzionale integrata e connessa ad eventi), ai fini
di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.
  A tale scopo, intrattiene sistematici rapporti  con  gli  organismi
ufficiali di comunicazione.
  Cura  l'accesso  agli  atti  amministrativi da parte dell'utenza ai
sensi  della  legge  n.  241/1990  ed  organizza  presso  gli  uffici
operativi  periferici,  sulla  base delle specifiche e dei modelli di
interconnessione definiti dall'Autorita' per l'informatica nella P.A.
e d'intesa con il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  con  i
comitati   metropolitani,   "Servizi   polifunzionali   di   accesso"
finalizzati alla erogazione all'utenza di informazioni sugli  atti  e
sullo stato dei procedimenti amministrativi.
2. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'
   SVOLTE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.
  In  attuazione  delle  disposizioni  normative recate dall'art. 12,
quarto comma, del decreto legislativo n. 29/1993, le  amministrazioni
dello  Stato  attuano  le  iniziative  di  comunicazione  di pubblica
utilita' di  propria  competenza  avvalendosi  del  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri quale struttura  centrale  di  servizio,  secondo  un  piano
annuale   di   coordinamento   da   sottoporre  all'approvazione  del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
  A tali fini, le Amministrazioni dello Stato trasmettono annualmente
al  citato  Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
entro il 31 ottobre, un programma di realizzazione di  iniziative  di
comunicazione  di  pubblica utilita' da attuarsi l'anno successivo in
relazione alla specifica attivita' istituzionale svolta dalle singole
amministrazioni, corredato dalle  necessarie  indicazioni  in  ordine
alla copertura finanziaria ed agli strumenti d'intervento di cui alle
competenze, dell'"area comunicazione".
  I  programmi  di  carattere pubblicitario dovranno essere corredati
dalla documentazione prevista dall'art. 5  della  legge  n.  67/1987,
anche  al  fine  della  prevista informazione alla commissione per la
pubblicita' della pubblica amministrazione ed al garante.
  Il Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  sottoporra'  alla
commissione  di  coordinamento istituita presso il Dipartimento della
funzione pubblica, per un parere di merito, una coerente  ipotesi  di
piano  annuale di comunicazione che verra' successivamente sottoposto
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Eventuali  piani  integrativi  determinati  da  emergenze  e/o   da
particolari  sopravvenienze  saranno  trasmessi  ed  approvati con le
stesse modalita'.
  Il Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  svolgera'  una
costante  attivita'  di  consulenza sia per gli aspetti di merito che
procedurali nella fase di predisposizione dei  programmi  annuali  da
parte delle amministrazioni.
  I   rapporti,   anche   convenzionali,   esistenti  con  l'Istituto
Poligrafico dello Stato, con il  servizio  pubblico  radiotelevisivo,
con   le   agenzie   di  stampa  e  informazioni  e  con  altri  enti
costituiranno elementi di integrazione ed adeguamento  dei  programmi
proposti dalle singole amministrazioni.
3. COMMISSIONE DI COORDINAMENTO.
  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sara'
istituita  presso  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica   una
commissione  di coordinamento per l'attuazione della normativa recata
dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n.  29/1993,  composta
da   rappresentanti   del   predetto   Dipartimento,  di  quello  per
l'informazione e l'editoria, della Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione  e dai responsabili degli uffici per le relazioni con
il pubblico.
  La commissione svolgera' attivita' consultiva relativa a:
   coordinamento delle fasi di attuazione del  modello  organizzativo
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico;
   definizione   e   aggiornamento   dei   programmi   di  formazione
professionale;
   parere sul piano annuale di comunicazione di pubblica utilita'.
  Lo  scrivente  Dipartimento  resta  a  disposizione  per  eventuali
richieste  di delucidazioni o di ulteriori informazioni e rappresenta
l'opportunita' che le amministrazioni regionali e  gli  enti  locali,
nell'ambito  della  propria  autonomia  organizzativa, assumano nella
materia,  pur  con  gli  adattamenti   dimensionali   e   qualitativi
necessari,  determinazioni  sostanzialmente omogenee alle indicazioni
fornite  con  la  presente  circolare,  per   favorire   parita'   di
prestazioni e di servizi nell'intero sistema pubblico.
                                              p. Il Ministro: SACCONI