IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e' annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 aprile 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 58.733 miliardi; Tenuto conto altresi' che l'emissione disposta con il presente decreto non concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501; Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dal comma 8 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501; Visto il proprio decreto n. 100238 in data 22 febbraio 1993, con il quale e' stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, con godimento 1 marzo 1993, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; Visti i propri decreti n. 100265 in data 6 marzo 1993 e n. 100372 in data 23 marzo 1993 con i quali sono state disposte le riaperture delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'importo, rispettivamente, di lire 2.000 miliardi e di lire 3.000 miliardi, interamente assegnati; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1 marzo 1993, di cui al decreto ministeriale del 22 febbraio 1993 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.500 miliardi.