IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298; Visto il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che modifica, tra l'altro, alcune disposizioni della citata legge n. 298/1974, tra le quali, in particolare l'art. 41; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, che determinava il rilascio di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983 ed individuava le autorizzazioni speciali rilasciabili ai sensi dell'art. 41, comma quarto, della legge n. 298/1974; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, n. 574, con il quale si prevedeva che i titolari di autorizzazioni speciali ottenute esclusivamente per veicoli di portata utile superiore a 70 q.li di peso complessivo superiore a 115 q.li, dotati di attrezzatura specifica e non piu' compresi nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 18 novembre 1982, ed immatricolati in base alle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1982, potevano ottenere in luogo della autorizzazione speciale, una autorizzazione senza vincoli e limiti a seguito di domanda di conversione da presentare entro i termini previsti dall'art. 2 del decreto; Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 475; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1985, n. 1913, che all'art. 1, comma secondo, dispone che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo comma terzo del medesimo art. 1 e che all'art. 9 dispone la sospensione delle disposizioni sulla trasferibilita' delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 salvo i casi indicati nel medesimo articolo indicato; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 che, all'art. 2, prevede ulteriori casi di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1992, n. 976; Visti in particolare i commi 1 e 2 i quali dispongono che dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto non si rilasciano autorizzazioni di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10, 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, e che dalla stessa data le predette autorizzazioni speciali gia' rilasciate, debbono intendersi autorizzazioni senza vincoli e limiti di esercizio; Visto inoltre in particolare il comma cinque che prevede l'abrogazione del decreto ministeriale 4 luglio 1985, n. 1913, ad eccezione dell'art. 1, comma terzo e dell'art. 9; Considerato che il decreto ministeriale 27 febbraio 1992 prevede la trasformazione automatica di autorizzazioni speciali in autorizzazioni senza vincoli e limiti; Considerato che il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, n. 574, prevedeva invece la trasformazione delle autorizzazioni a domanda; Ritenuto che si rende opportuno definire uniformemente le situazioni relative ai veicoli allestiti con attrezzatura specifica per i quali non sia stata presentata domanda di conversione ai sensi del decreo ministeriale 28 febbraio 1983, n. 574, qualora sui predetti veicoli, in disponibilita' della medesima impresa, sia tuttora insistente, pur se decaduta, l'autorizzazione speciale precedente; Considerato che il decreto ministeriale 27 febbraio 1992 prevede che permanga la trasferibilita' delle autorizzazioni al trasporto merci in conto terzi per rinuncia a seguito di vendita di singolo veicolo nei soli casi indicati dall'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 e che, tuttavia, si rende opportuno consentire il trsferimento delle singole autorizzazioni ai sensi del ripetuto decreto ministeriale 16 febbraio 1984 anche a favore delle imprese, individuali e societarie, che pur non ancora iscritte all'albo degli autotrasportatori e non titolari di autorizzazioni alla data del 6 settembre 1985, di entrata in vigore del decreto ministeriale 4 luglio 1985, risultino successivamente cessionarie di azienda o acquirenti dell'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazioni alla medesima data del 6 settembre 1985, ovvero siano costituite a seguito di conferimento, fusione o trasformazione di societa' iscritte all'albo e titolari di autorizzazioni alla data del 6 settembre 1985; Considerata l'opportunita', stante la abrogazione di numerose disposizioni, di procedere ad una trascrizione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trasferibilita' delle autorizzazioni a seguito di compravendita di singoli veicoli; Considerato che le difficolta' per la realizzazione di un costante adeguamento delle dimensioni dell'impresa di autotrasporto alle esigenze di mercato determinate dalle disposizioni del punto 6 dell'articolo unico del decreto ministeriale 27 febbraio 1992, n. 976, rendono necessario il prolungamento del periodo per il quale e' consentito l'accantonamento delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi nei casi di cui al decreto ministeriale 20 settembre 1985, n. 2525; Decreta: Art. 1. 1. Le imprese gia' titolari di autorizzazioni speciali ottenute esclusivamente per veicoli di portata utile superiore a 7t o di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5t, dotati di attrezzatura specifica e non piu' compresi nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, ed immatricolati in base alle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1982, e che non hanno adempiuto all'onere di presentare la domanda di conversione ai sensi del decreto ministeriale 28 febbraio 1983, n. 574, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano in disponibilita' il medesimo veicolo sul quale insisteva alla data del 12 settembre 1983 l'autorizzazione speciale decaduta, ovvero veicolo sostituito avente le medesime caratteristiche tecniche sul quale sia stata trasferita l'autorizzazione anteriormente alla sua decadenza, e sullo stesso veicolo non abbiano ottenuto il rilascio di altro titolo autorizzativo, possono ottenere in luogo della autorizzazione speciale una autorizzazione senza vincoli e limiti.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidene della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 1349/1935 reca: "Disciplinamento dei servizi di trasporto mediante autoveicoli". - La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada". Si trascrive il testo del relativo art. 41, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/1987: "Art. 41 (Autorizzazioni). - 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi, e' necessario che l'imprenditore sia iscritto all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione. 2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale. 3. L'autorizzazione e' accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino di rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilita' della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponilita' di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino e' esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero. 4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonche' da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 e' subordinata al rispetto del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino. 5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decrto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilita' della stessa impresa. 6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 puo' essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonche' con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni piu' rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori. 7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, puo', con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validita' temporale. 8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto. 9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo. 10. Il Ministro dei trasporti adotta, i provvedimenti necessari affinche' l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate". - Il D.M. 18 novembre 1982, n. 1244 (Determinazione del contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 27 novembre 1982. - Il D.M. 28 febbraio 1983, n. 574 (Disciplina delle autorizzazioni relative ai veicoli esclusi dall'elenco di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, riguardante la determinazione del contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 12 marzo 1983. - Il D.M. 16 febbraio 1984, n. 475 (Trasferibilita' delle autorizzazioni per singoli veicoli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 22 febbraio 1984. - Il D.M. 4 luglio 1985, n. 1913 (Disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonche' di autorizzazioni speciali. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1983) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985. - Il D.M. 23 dicembre 1986 (Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonche' di autorizzazioni speciali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986. - Il D.M. 27 febbraio 1992 (Trasformazione di autorizzazioni speciali per trasporto di cose per conto di terzi in autorizzazioni senza vincoli e limiti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992. - Il D.M. 20 settembre 1985, n. 2525 (Disposizioni concernenti il trasferimento delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 27 settembre 1985.