IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Visto  il  decreto-legge  6  febbraio 1987, n. 16, convertito nella
legge 30 marzo 1987,  n.  132,  che  modifica,  tra  l'altro,  alcune
disposizioni  della  citata  legge  n.  298/1974,  tra  le  quali, in
particolare l'art. 41;
  Visto il decreto  ministeriale  18  novembre  1982,  n.  1244,  che
determinava  il  rilascio di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto
di cose per  conto  di  terzi  per  l'anno  1983  ed  individuava  le
autorizzazioni  speciali  rilasciabili  ai  sensi dell'art. 41, comma
quarto, della legge n. 298/1974;
  Visto il decreto ministeriale 28 febbraio  1983,  n.  574,  con  il
quale si prevedeva che i titolari di autorizzazioni speciali ottenute
esclusivamente  per  veicoli  di portata utile superiore a 70 q.li di
peso  complessivo  superiore  a  115  q.li,  dotati  di  attrezzatura
specifica  e  non  piu'  compresi  nell'elenco  di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale del 18 novembre 1982, ed immatricolati  in  base
alle  disposizioni  vigenti  al 31 ottobre 1982, potevano ottenere in
luogo della autorizzazione speciale, una autorizzazione senza vincoli
e limiti a seguito di domanda di conversione da  presentare  entro  i
termini previsti dall'art. 2 del decreto;
  Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 475;
  Visto  il decreto ministeriale 4 luglio 1985, n. 1913, che all'art.
1, comma secondo, dispone che fino al 31 dicembre 1985 non si procede
al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6),
7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto  ministeriale
18  novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo comma terzo
del medesimo art. 1 e che all'art. 9  dispone  la  sospensione  delle
disposizioni  sulla  trasferibilita'  delle singole autorizzazioni di
cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 salvo i  casi
indicati nel medesimo articolo indicato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 dicembre 1986 che, all'art. 2,
prevede ulteriori casi di  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;
  Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1992, n. 976;
  Visti  in  particolare  i  commi 1 e 2 i quali dispongono che dalla
data di entrata in vigore del  medesimo  decreto  non  si  rilasciano
autorizzazioni di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10, 11), 12) e
13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, e
che  dalla  stessa  data  le  predette  autorizzazioni  speciali gia'
rilasciate, debbono intendersi autorizzazioni senza vincoli e  limiti
di esercizio;
  Visto   inoltre   in   particolare  il  comma  cinque  che  prevede
l'abrogazione del decreto ministeriale 4 luglio  1985,  n.  1913,  ad
eccezione dell'art. 1, comma terzo e dell'art. 9;
  Considerato che il decreto ministeriale 27 febbraio 1992 prevede la
trasformazione    automatica    di    autorizzazioni    speciali   in
autorizzazioni senza vincoli e limiti;
  Considerato che il decreto ministeriale 28 febbraio 1983,  n.  574,
prevedeva invece la trasformazione delle autorizzazioni a domanda;
  Ritenuto   che   si   rende  opportuno  definire  uniformemente  le
situazioni relative ai veicoli allestiti con  attrezzatura  specifica
per  i quali non sia stata presentata domanda di conversione ai sensi
del decreo  ministeriale  28  febbraio  1983,  n.  574,  qualora  sui
predetti  veicoli,  in  disponibilita'  della  medesima  impresa, sia
tuttora  insistente,  pur  se  decaduta,  l'autorizzazione   speciale
precedente;
  Considerato  che  il  decreto ministeriale 27 febbraio 1992 prevede
che permanga la trasferibilita'  delle  autorizzazioni  al  trasporto
merci  in  conto  terzi  per rinuncia a seguito di vendita di singolo
veicolo nei soli casi indicati dall'art. 9 del decreto ministeriale 4
luglio 1985  e  che,  tuttavia,  si  rende  opportuno  consentire  il
trsferimento  delle  singole  autorizzazioni  ai  sensi  del ripetuto
decreto ministeriale 16 febbraio 1984 anche a favore  delle  imprese,
individuali  e societarie, che pur non ancora iscritte all'albo degli
autotrasportatori e non titolari di autorizzazioni alla  data  del  6
settembre  1985,  di  entrata  in  vigore  del decreto ministeriale 4
luglio 1985,  risultino  successivamente  cessionarie  di  azienda  o
acquirenti  dell'intero  parco  veicolare  di  altra impresa iscritta
all'albo e titolare  di  autorizzazioni  alla  medesima  data  del  6
settembre  1985,  ovvero  siano costituite a seguito di conferimento,
fusione o trasformazione di societa' iscritte all'albo e titolari  di
autorizzazioni alla data del 6 settembre 1985;
  Considerata  l'opportunita',  stante  la  abrogazione  di  numerose
disposizioni, di procedere ad  una  trascrizione  delle  disposizioni
attualmente    vigenti    in   materia   di   trasferibilita'   delle
autorizzazioni a seguito di compravendita di singoli veicoli;
  Considerato che le difficolta' per la realizzazione di un  costante
adeguamento  delle  dimensioni  dell'impresa  di  autotrasporto  alle
esigenze di  mercato  determinate  dalle  disposizioni  del  punto  6
dell'articolo  unico  del  decreto  ministeriale 27 febbraio 1992, n.
976, rendono necessario il prolungamento del periodo per il quale  e'
consentito  l'accantonamento  delle autorizzazioni al trasporto merci
per conto di terzi  nei  casi  di  cui  al  decreto  ministeriale  20
settembre 1985, n. 2525;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  imprese  gia'  titolari di autorizzazioni speciali ottenute
esclusivamente per veicoli di portata utile superiore a 7t o di massa
complessiva a pieno carico superiore a 11,5t, dotati di  attrezzatura
specifica  e  non  piu'  compresi  nell'elenco  di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale n.  1244 del 18 novembre 1982, ed  immatricolati
in base alle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1982, e che non hanno
adempiuto  all'onere di presentare la domanda di conversione ai sensi
del decreto ministeriale 28 febbraio 1983, n. 574, qualora alla  data
di  entrata in vigore del presente decreto, abbiano in disponibilita'
il medesimo veicolo sul quale insisteva alla data  del  12  settembre
1983  l'autorizzazione  speciale  decaduta, ovvero veicolo sostituito
avente le medesime  caratteristiche  tecniche  sul  quale  sia  stata
trasferita l'autorizzazione anteriormente alla sua decadenza, e sullo
stesso  veicolo  non  abbiano  ottenuto  il  rilascio di altro titolo
autorizzativo,  possono  ottenere  in  luogo   della   autorizzazione
speciale una autorizzazione senza vincoli e limiti.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidene della  Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La  legge  n.  1349/1935  reca:  "Disciplinamento  dei
          servizi di trasporto mediante autoveicoli".
             -  La  legge  n.  298/1974  reca: "Istituzione dell'albo
          nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
          terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
          di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i trasporti di
          merci su strada". Si trascrive il testo del  relativo  art.
          41,  come  sostituito  dall'art.  4, comma 1, del D.L.   n.
          16/1987:
             "Art. 41 (Autorizzazioni). - 1. Per l'effettuazione  dei
          trasporti  di  cose  per  conto di terzi, e' necessario che
          l'imprenditore  sia  iscritto  all'albo   nazionale   degli
          autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi ed abbia
          ottenuto apposita autorizzazione.
             2.   L'autorizzazione   consente   l'effettuazione    di
          trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
             3.    L'autorizzazione    e'   accordata   per   ciascun
          autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art.  26
          del  testo  unico  delle norme sulla circolazione stradale,
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15
          giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino di rimorchi  e
          semirimorchi  che  siano  nella disponibilita' della stessa
          impresa  o  di  altre  imprese  iscritte  nell'albo   degli
          autotrasportatori  e  che  abbiano  ottenuto autorizzazione
          ovvero siano nella disponilita' di consorzi  o  cooperative
          cui  partecipino  imprese  iscritte  all'albo e che abbiano
          ottenuto autorizzazione. Nei  trasporti  internazionali  il
          traino   e'  esteso  a  veicoli  rimorchiati  immatricolati
          all'estero.
             4. L'immatricolazione  di  rimorchi  e  semirimorchi  da
          parte  delle  imprese nonche' da parte dei consorzi e delle
          cooperative di cui al comma 3 e'  subordinata  al  rispetto
          del  rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per
          ciascun  veicolo  a  motore  tecnicamente  idoneo  al  loro
          traino.
             5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli
          autotrasportatori  non possono essere immatricolati veicoli
          di cui alla lettera e) dell'art. 26 del testo  unico  delle
          norme  sulla circolazione stradale, approvato con il decrto
          del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  in
          numero  superiore  a  quello dei veicoli rimorchiati di cui
          all'art. 28 dello  stesso  testo  unico  in  disponibilita'
          della stessa impresa.
             6.  L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di
          trattori   in   numero   superiore   a   quanto    indicato
          rispettivamente  ai  commi  4  e  5  puo'  essere prevista,
          sentito il comitato centrale per l'albo,  con  decreti  del
          Ministro  dei  trasporti  emanati  in  attuazione  di norme
          internazionali,  ovvero  tenendo   conto   di   particolari
          tecniche  di trasporto, nonche' con decreti che recepiscano
          accordi economici collettivi conclusi fra  le  associazioni
          piu'  rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel
          comitato centrale per l'albo,  e  dell'utenza,  ovvero  tra
          associazioni di autotrasportatori.
             7.  Il  Ministro  dei  trasporti,  sentito  il  comitato
          centrale per l'albo, puo', con proprio  decreto,  prevedere
          il  rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi
          alle  cose  oggetto  del  trasporto,  alla  portata,   alle
          caratteristiche  ed  all'impiego  del  veicolo,  all'ambito
          territoriale ed alla validita' temporale.
             8. Dell'autorizzazione e  dei  limiti  a  cui  essa  sia
          soggetta  deve  essere fatta menzione in apposito documento
          che deve accompagnare il trasporto.
             9. Le autorizzazioni  vengono  rilasciate  dagli  uffici
          provinciali  della motorizzazione civile e dei trasporti in
          concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio
          di competenza degli uffici  stessi  e  che  siano  iscritte
          nell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto di terzi. A tal fine  le  suddette  imprese  allegano
          alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione
          all'albo.
             10.  Il  Ministro  dei trasporti adotta, i provvedimenti
          necessari affinche' l'offerta del  trasporto  di  merci  su
          strada  sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il
          comitato centrale per l'albo, che devono  esprimere  pareri
          nel  termine  di  trenta  giorni. Con tali provvedimenti il
          Ministro fissa i criteri di  priorita'  per  l'assegnazione
          delle autorizzazioni contingentate".
            -  Il  D.M. 18 novembre 1982, n. 1244 (Determinazione del
          contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto  di
          cose  per  conto  di  terzi  per l'anno 1983) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 27 novembre 1982.
             - Il D.M. 28 febbraio 1983,  n.  574  (Disciplina  delle
          autorizzazioni  relative  ai veicoli esclusi dall'elenco di
          cui all'art. 2 del decreto ministeriale 18  novembre  1982,
          riguardante  la  determinazione  del  contingente  di nuove
          autorizzazioni per l'autotrasporto di  cose  per  conto  di
          terzi   per  l'anno  1983)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 70 del 12 marzo 1983.
             - Il D.M. 16  febbraio  1984,  n.  475  (Trasferibilita'
          delle  autorizzazioni  per  singoli  veicoli) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 22 febbraio 1984.
             -  Il  D.M.  4  luglio  1985,  n.   1913   (Disposizioni
          transitorie  in  materia  di  rilascio di autorizzazioni al
          trasporto di merci per  conto  di  terzi  senza  vincoli  e
          limiti,  nonche'  di  autorizzazioni speciali.   Attuazione
          delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2  del  decreto
          ministeriale 28 febbraio 1983) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985.
             -  Il  D.M. 23 dicembre 1986 (Proroga delle disposizioni
          transitorie in materia di  rilascio  di  autorizzazioni  al
          trasporto  di  merci  per  conto  di  terzi senza vincoli e
          limiti, nonche' di autorizzazioni speciali)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.
             -   Il   D.M.   27   febbraio  1992  (Trasformazione  di
          autorizzazioni speciali per trasporto di cose per conto  di
          terzi   in   autorizzazioni  senza  vincoli  e  limiti)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  29  febbraio
          1992.
             -  Il  D.M.  20  settembre  1985,  n. 2525 (Disposizioni
          concernenti  il  trasferimento  delle   autorizzazioni   al
          trasporto  di  cose per conto di terzi) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 228 del 27 settembre 1985.