IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Vista la tabella relativa all'ordinamento didattico universitario dei corsi di diploma universitario della facolta' di scienze statistiche, demografiche e attuariali, approvata con decreto ministeriale 21 ottobre 1992; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico All'art. 2, nell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facolta' di scienze statistiche, demografiche e attuariali la dizione: "diploma di statistica, durata del corso due anni" e' soppressa. Il medesimo elenco, di cui all'art. 2, e' integrato come segue: diploma in statistica, durata del corso tre anni; diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese (con sede a Rimini), durata del corso tre anni; diploma in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche (con sede a Rimini), durata del corso tre anni. All'art. 68, relativo ai titoli di studio conferiti dalla facolta' di scienze statistiche, demografiche e attuariali, sono aggiunti: " d) diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese; e) diploma in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche". L'art. 71 relativo al corso di diploma biennale in statistica e' soppresso. Dopo l'art. 70, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei corsi di diploma universitario. CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO Art. 71. - Nella facolta' di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell'Universita' di Bologna sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale: statistica; statistica e informatica per la gestione delle imprese (con sede a Rimini); statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche (con sede a Rimini). Art. 72. - Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal Consiglio di facolta'. Art. 73. - Sono titoli di ammissione, per i corsi di diploma universitario, quelli previsti dalle vigenti leggi. Art. 74. - Gli insegnamenti attivabili nei corsi di diploma della facolta' sono: a) quelli indicati negli elenchi dell'allegato articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilita', statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche, e relative sottoaree; b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o di diploma attivato presso la facolta'. Art. 75. - Ai fini del conseguimento del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/90, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneita' di lingue. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potra' superare le 100 ore. Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma impartiti nella facolta'. Art. 76. - Il piano di studi di ciascun corso di diploma universitario comprende insegnamenti fondamentali, e insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario stesso, altri insegnamenti per un numero complessivo di 13 annualita', e un laboratorio statistico-informatico. Gli insegnamenti fondamentali rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun diploma universitario. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attivera' tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'allegato, secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 74: uno dell'area matematica; due dell'area statistica; uno dell'area probabilita'; uno dell'area informatica. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso. Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneita' richieste (o gli esami che eventualmente li sostituiscono ai sensi del successivo art. 77) e il colloquio finale. Art. 77. - La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facolta', almeno dieci siano compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di di- ploma universitario; predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, compresi quelli di cui al successivo art. 81, nel manifesto degli studi o secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90, la struttura didattica competente puo' assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni. Art. 78. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualita' previste nelle varie aree e sottoaree. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali (o sei corsi semestrali) per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per "stages" della durata da tre a sei mesi. La struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Universita', o in altre universita', anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 76 e degli altri vincoli dell'ordinamento. Art. 79. - La struttura didattica competente puo' stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario, lo studente debba anche superare una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna. Art. 80. - La struttura didattica competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informativo e le modalita' di accertamento delle competenze in esso acquisite; stabilisce anche le modalita' degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneita' nella lingua straniera. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attivita' svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage. Art. 81 (Corso di diploma universitario in statistica). - Il di- ploma universitario in statistica e' disciplinato oltre che dal presente articolo, dagli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 del presente decreto. Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 76, i seguenti insegnamenti caratterizzanti: un insegnamento scelto nelle aree statistica economica o statistica aziendale; un insegnamento dell'area demografica; un insegnamento dell'area statistica sociale; due insegnamenti scelti nelle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica. Nell'ambito del corso di diploma universitario in statistica la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, puo' deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di diploma universitario di cui agli articoli seguenti, che non siano attivati nella stessa facolta', con la denominazione per essi prevista. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di diploma universitario. Dell'indirizzo seguito potra' essere data menzione nel diploma. Art. 82 (Corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese (con sede a Rimini)). - Il diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 del presente decreto. Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 76, anche i seguenti insegnamenti caratterizzanti: due insegnamenti scelti dalle aree economia e aziendale; due insegnamenti scelti dalle aree statistica economica e statistica aziendale; un insegnamento dell'area informatica. Art. 83 (Corso di diploma universitario in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche (con sede a Rimini)). - Il diploma universitario in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 del presente decreto. Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 76, anche i seguenti insegnamenti caratterizzanti: un insegnamento scelto dalla sottoarea economia politica o dell'area aziendale; un insegnamento della sottoarea sociologia generale; due insegnamenti scelti dalle aree demografia e statistica sociale; un insegnamento dell'area giuridica. Art. 84. - Gli studenti gia' iscritti al corso di diploma biennale di statistica, che viene trasformato in corso di diploma universitario in statistica (di durata triennale), potranno portare a termine gli studi secondo il precedente ordinamento oppure optare, per il corso di diploma universitario di statistica, con domanda da presentarsi alla segreteria della facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali. Il consiglio di facolta' provvedera' al riconoscimento degli studi compiuti con esito positivo, indichera' il piano degli studi da completare per il conseguimento del titolo e l'anno di corso al quale lo studente potra' iscriversi.