IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927,  n.  2227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Vista la tabella relativa all'ordinamento  didattico  universitario
dei   corsi  di  diploma  universitario  della  facolta'  di  scienze
statistiche,  demografiche  e  attuariali,  approvata   con   decreto
ministeriale 21 ottobre 1992;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Bologna,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  All'art. 2, nell'elenco delle lauree che si  conseguono  presso  la
facolta'   di  scienze  statistiche,  demografiche  e  attuariali  la
dizione: "diploma di  statistica,  durata  del  corso  due  anni"  e'
soppressa.
  Il medesimo elenco, di cui all'art. 2, e' integrato come segue:
   diploma in statistica, durata del corso tre anni;
   diploma  in statistica e informatica per la gestione delle imprese
(con sede a Rimini), durata del corso tre anni;
   diploma  in  statistica  e  informatica  per  le   amministrazioni
pubbliche (con sede a Rimini), durata del corso tre anni.
  All'art.  68, relativo ai titoli di studio conferiti dalla facolta'
di scienze statistiche, demografiche e attuariali, sono aggiunti:
   " d) diploma in statistica e informatica per la gestione
delle imprese;
    e) diploma in statistica e informatica per le
amministrazioni pubbliche".
  L'art. 71 relativo al corso di diploma biennale  in  statistica  e'
soppresso.
  Dopo  l'art.  70,  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi all'istituzione dei corsi di diploma universitario.
                   CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
  Art.  71.  -  Nella facolta' di scienze statistiche, demografiche e
attuariali dell'Universita' di  Bologna  sono  istituiti  i  seguenti
corsi di diploma universitario di durata triennale:
   statistica;
   statistica e informatica per la gestione delle imprese (con sede a
Rimini);
   statistica  e  informatica  per  le amministrazioni pubbliche (con
sede a Rimini).
  Art. 72. - Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso  puo'
essere  stabilito  annualmente  dal  senato  accademico,  sentito  il
consiglio di facolta',  in  base  alle  strutture  disponibili,  alle
esigenze  del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati
dal  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
Consiglio di facolta'.
  Art.  73.  -  Sono  titoli  di  ammissione,  per i corsi di diploma
universitario, quelli previsti dalle vigenti leggi.
  Art. 74. - Gli insegnamenti attivabili nei corsi di  diploma  della
facolta' sono:
   a)  quelli  indicati  negli elenchi dell'allegato articolati nelle
aree  seguenti:  matematica,  probabilita',  statistica,   statistica
economica,  statistica  aziendale,  demografia,  statistica  sociale,
statistica  biomedica,  informatica,  matematica  per  le   decisioni
economiche   e   finanziarie,   matematica   finanziaria   e  scienze
attuariali,  ricerca  operativa,  economia,   aziendale,   giuridica,
sociologia, scienze biologiche, e relative sottoaree;
   b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino
ad  un  massimo  di  otto  per  ciascun  corso di laurea o di diploma
attivato presso la facolta'.
  Art. 75. - Ai fini del conseguimento del diploma universitario sono
riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di  diploma  universitario  e
dei  corsi  di  laurea  seguiti  con  esito positivo, in relazione al
sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art.  11  della
legge n. 341/90, a condizione che essi siano compatibili, anche per i
contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura
didattica  per  il  corso  al  quale si chiede l'iscrizione. Dovranno
essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneita' di lingue.
  Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di  diploma,  il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche non potra' superare le 100 ore.
  Le  strutture  didattiche  competenti  determinano, nel regolamento
previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90, i criteri  per
il  riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi
di diploma e corsi di laurea.
  Ai fini del riconoscimento di  cui  ai  commi  precedenti  sono  da
considerarsi  affini  i  corsi di laurea e di diploma impartiti nella
facolta'.
  Art.  76.  -  Il  piano  di  studi  di  ciascun  corso  di  diploma
universitario  comprende  insegnamenti  fondamentali,  e insegnamenti
caratterizzanti il  corso  di  diploma  universitario  stesso,  altri
insegnamenti  per  un  numero  complessivo  di  13  annualita',  e un
laboratorio statistico-informatico.
  Gli  insegnamenti  fondamentali rispondono alla esigenza di fornire
agli studenti i fondamenti concettuali e  metodologici  basilari  per
ogni  diploma  universitario in statistica e le conoscenze essenziali
all'apprendimento delle  discipline  caratterizzanti  e  degli  altri
insegnamenti di ciascun diploma universitario.
  Nel  rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente,
la  struttura  didattica  competente  attivera'   tali   insegnamenti
scegliendoli   tra   quelli   che  compaiono  negli  elenchi  di  cui
all'allegato, secondo la seguente distribuzione  e  tenuto  conto  di
quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 74:
   uno dell'area matematica;
   due dell'area statistica;
   uno dell'area probabilita';
   uno dell'area informatica.
  Gli  insegnamenti  fondamentali  devono  essere annuali e svolti di
norma nel primo anno di corso.
  Il diploma universitario si consegue dopo aver superato  gli  esami
di  profitto  per  gli  insegnamenti  di  cui al comma 1, le prove di
idoneita' richieste (o gli esami che eventualmente  li  sostituiscono
ai sensi del successivo art. 77) e il colloquio finale.
  Art.  77.  -  La struttura didattica competente garantisce che, tra
gli insegnamenti attivati dalla facolta', almeno dieci siano compresi
nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di di-
ploma universitario; predispone percorsi didattici, nel rispetto  dei
vincoli  alla  distribuzione  degli insegnamenti per area, prevedendo
adeguate possibilita' di scelta per gli studenti.
  La  struttura  didattica   competente   individua,   nel   rispetto
dell'ordinamento,  i  criteri per la formazione dei piani di studio e
indica gli eventuali indirizzi, compresi quelli di cui al  successivo
art.  81,  nel  manifesto degli studi o secondo le modalita' previste
dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90.
  Nell'ambito del regolamento di cui  all'art.  11,  comma  2,  della
legge  n. 341/90, la struttura didattica competente puo' assegnare ai
corsi  denominazioni  aggiuntive  che  ne  specifichino  i  contenuti
effettivi,  o  li  differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti
con contenuti diversi.
  La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni
insegnamenti siano impartiti con l'ausilio  di  laboratori,  attivati
anche mediante convenzioni.
  Art.  78.  - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta
ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque
ore di didattica.
  La  struttura   didattica   competente   stabilisce   quali   degli
insegnamenti  sono  svolti  con  corsi  annuali  e  quali  con  corsi
semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualita' previste
nelle varie aree e sottoaree.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale  puo'  essere
articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.
  Ferma   restando  la  possibilita'  di  riconoscimento  di  crediti
didattici, fino a tre corsi annuali  (o  sei  corsi  semestrali)  per
corso  di  diploma  universitario  possono  essere svolti coordinando
moduli didattici di  durata  piu'  breve,  svolti  anche  da  docenti
diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.
  Nell'ambito  dei  corsi  di  cui  ai commi precedenti, la struttura
didattica competente deve riservare  non  meno  di  duecento  ore  di
esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.
  La  struttura  didattica  competente,  per  l'approfondimento della
formazione   professionale   specifica   del   corso    di    diploma
universitario,  puo'  organizzare la permanenza degli studenti, sotto
la sorveglianza  di  un  tutor,  presso  le  aziende,  enti  o  altri
organismi per "stages" della durata da tre a sei mesi.
  La  struttura  didattica competente puo' autorizzare lo studente ad
inserire nel proprio piano  di  studi  fino  a  quattro  insegnamenti
attivati  in altre facolta' dell'Universita', o in altre universita',
anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra'
altresi'  determinare  la  categoria  e   l'area   o   sottoarea   di
appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art.
76 e degli altri vincoli dell'ordinamento.
  Art.  79.  -  La struttura didattica competente puo' stabilire che,
per il conseguimento del diploma  universitario,  lo  studente  debba
anche  superare  una  prova  di  idoneita'  in  una  lingua straniera
moderna.
  Art.  80.   -   La   struttura   didattica   competente   definisce
l'organizzazione  didattica  del laboratorio statistico-informativo e
le modalita' di accertamento  delle  competenze  in  esso  acquisite;
stabilisce  anche  le  modalita'  degli  esami  di  profitto  e della
eventuale prova di idoneita' nella lingua straniera.
  Il colloquio finale per il conseguimento del  diploma  consiste  in
una  discussione,  con  gli opportuni riferimenti alle discipline del
corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure  in  un
rapporto che documenti l'attivita' svolta nell'ambito del laboratorio
o  l'esperienza,  di  tirocinio  o  di  ricerca  applicata,  maturata
nell'eventuale stage.
  Art. 81 (Corso di diploma universitario in statistica).  -  Il  di-
ploma  universitario  in  statistica  e'  disciplinato  oltre che dal
presente articolo, dagli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,  79
e 80 del presente decreto.
  Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in
statistica  deve  comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e
al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 76, i  seguenti
insegnamenti caratterizzanti:
   un   insegnamento   scelto   nelle  aree  statistica  economica  o
statistica aziendale;
   un insegnamento dell'area demografica;
   un insegnamento dell'area statistica sociale;
   due  insegnamenti  scelti   nelle   aree   statistica   economica,
statistica  aziendale,  demografia,  statistica  sociale e statistica
biomedica.
  Nell'ambito del corso di diploma  universitario  in  statistica  la
struttura  didattica competente, qualora siano disponibili le risorse
necessarie, puo' deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti
ai corsi di diploma universitario di cui agli articoli seguenti,  che
non  siano  attivati  nella stessa facolta', con la denominazione per
essi prevista. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi  ai
requisiti   stabiliti   per   i   corrispondenti   corsi  di  diploma
universitario.
  Dell'indirizzo seguito potra' essere data menzione nel diploma.
  Art. 82 (Corso di diploma universitario in statistica e informatica
per  la  gestione  delle  imprese  (con sede a Rimini)). - Il diploma
universitario in statistica  e  informatica  per  la  gestione  delle
imprese  e'  disciplinato,  oltre  che  dal  presente articolo, dagli
articoli 71, 72, 73, 74, 75,  76,  77,  78,  79  e  80  del  presente
decreto.
  Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in
statistica   e   informatica  per  la  gestione  delle  imprese  deve
comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali  e  al  laboratorio
statistico-informatico   di   cui   all'art.  76,  anche  i  seguenti
insegnamenti caratterizzanti:
   due insegnamenti scelti dalle aree economia e aziendale;
   due  insegnamenti  scelti  dalle  aree  statistica   economica   e
statistica aziendale;
   un insegnamento dell'area informatica.
  Art. 83 (Corso di diploma universitario in statistica e informatica
per  le  amministrazioni pubbliche (con sede a Rimini)). - Il diploma
universitario in statistica  e  informatica  per  le  amministrazioni
pubbliche  e'  disciplinato,  oltre  che dal presente articolo, dagli
articoli 71, 72, 73, 74, 75,  76,  77,  78,  79  e  80  del  presente
decreto.
  Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in
statistica  e  informatica  per  le  amministrazioni  pubbliche  deve
comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali  e  al  laboratorio
statistico-informatico   di   cui   all'art.  76,  anche  i  seguenti
insegnamenti caratterizzanti:
   un  insegnamento  scelto  dalla  sottoarea  economia  politica   o
dell'area aziendale;
   un insegnamento della sottoarea sociologia generale;
   due   insegnamenti  scelti  dalle  aree  demografia  e  statistica
sociale;
   un insegnamento dell'area giuridica.
  Art. 84. - Gli studenti gia' iscritti al corso di diploma  biennale
di   statistica,   che   viene   trasformato   in  corso  di  diploma
universitario in statistica (di durata triennale), potranno portare a
termine gli studi secondo il precedente  ordinamento  oppure  optare,
per  il  corso di diploma universitario di statistica, con domanda da
presentarsi alla segreteria della facolta'  di  scienze  statistiche,
demografiche ed attuariali.
  Il  consiglio di facolta' provvedera' al riconoscimento degli studi
compiuti con esito positivo,  indichera'  il  piano  degli  studi  da
completare per il conseguimento del titolo e l'anno di corso al quale
lo studente potra' iscriversi.