IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente i programmi integrativi speciali di metanizzazione; Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 445, concernente il rifinanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; Visto l'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che prevede disposizioni concernenti la metanizzazione del Mezzogiorno; Vista la tabella D della legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale e' stata rifinanziata la legge n. 784/80 con uno stanziamento per il 1993 di 50 miliardi di lire; Visto l'art. 14 del decreto-legge n. 48 del 2 marzo 1993, che prevede il versamento da parte della Cassa depositi e prestiti dei mezzi finanziari temporaneamente messi a sua disposizione con il decreto del Ministro del tesoro del 27 aprile 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982), nella misura determinata da parte di questo Comitato, onde consentire la prosecuzione del programma operativo di metanizzazione delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C (89) 2259/3 del 21 dicembre 1989; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che stabilisce che l'attivita' istruttoria prevista dalla legge n. 784/80 venga svolta, secondo le direttive del CIPE, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il comma 3 dell'art. 19 del medesimo decreto legislativo n. 96/93 che demanda al commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno le operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attivita' gia svolte dall'Agenzia con il relativo personale; Vista la propria delibera del 27 febbraio 1981, con la quale e' stata approvata la prima fase del programma generale del Mezzogiorno, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la propria delibera del 16 dicembre 1981, con la quale e' stato approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione per le regioni Campania e Basilicata, e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988, con le quali e' stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in piu' interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate; Viste le proprie delibere del 21 dicembre 1989, del 30 luglio 1991 e del 12 agosto 1992, con le quali sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relative al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, sono state assegnate su base regionale le risorse finanziarie disponibili e sono state apportate alcune modifiche tecniche a detto programma; Vista la propria delibera del 25 marzo 1992 concernente il programma di metanizzazione della regione Sardegna; Vista la propria delibera del 30 dicembre 1992, con la quale e' stata stabilita la priorita' di finanziamento delle azioni relative ai programmi statali e regionali cofinanziati dalla Comunita' europea sugli altri interventi ordinari; Ritenuto opportuno utilizzare i residui stanziamenti allo stato attuale disponibili a fronte dei programmi di cui alle delibere di questo Comitato del 27 febbraio 1981 e del 21 dicembre 1989; Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988, con i quali sono state definite le nuove linee di intervento del fondo europeo di sviluppo regionale; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: 1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo di metanizzazione delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C (89) 2259/3 del 21 dicembre 1989, e' determinata in lire 100 miliardi la somma che la Cassa depositi e prestiti deve versare sul fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con prelievo dai mezzi finanziari temporaneamente messi a sua disposizione con il decreto del Ministro del tesoro del 27 aprile 1982 citato in premessa. 2. L'importo complessivo di lire 215 miliardi - a valere per lire 50 miliardi sullo stanziamento previsto dalla tabella D della legge n. 500/92, per lire 63 miliardi sulle risorse non utilizzate di cui alla delibera di questo Comitato del 27 febbraio 1981, per lire 2 miliardi sulle risorse non utilizzate di cui al punto 5 della delibera CIPE del 21 dicembre 1989 e per lire 100 miliardi sulle disponibilita' di cui al punto precedente - viene destinato: a) al finanziamento delle reti urbane di distribuzione dei comuni per lire 155 miliardi di cui 124 miliardi per contributi in conto capitale e 31 miliardi per contributi in conto interessi, salvo compensazioni. Detta somma e' ripartita tra le regioni interessate, secondo i criteri adottati con le precedenti delibere di questo Comitato del 21 dicembre 1989 e 12 agosto 1992, come indicato nell'allegata tabella A che costituisce parte integrante della presente delibera; b) alla realizzazione delle opere di allacciamento da parte dell'ENI S.p.a. per lire 60 miliardi. 3. E' abrogato il punto 4.1, comma 6, della delibera di questo Comitato del 27 febbraio 1981. 4. Le domande di finanziamento non presentate al 31 dicembre 1992, relativamente a secondi lotti delle grandi reti urbane (delibera CIPE 27 febbraio 1981), vengono rinviate al successivo biennio di cui al punto 3 della delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988. 5. In considerazione della necessita' di acquisire i residui contributi comunitari a suo tempo assegnati, i comuni inclusi nei programmi di cui alle delibere di questo Comitato 27 febbraio 1981 e 16 dicembre 1981 i cui termini di ultimazione delle opere previste nei decreti del Ministro del tesoro siano scaduti, dovranno far pervenire al commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e, in relazione al trasferimento delle funzioni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la documentazione finale, prevista dalla normativa, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Decorso tale termine il Ministro del tesoro dichiarera' la decadenza dei benefici dei contributi (come previsto al punto 5, comma 2, della delibera CIPE del 27 febbraio 1981). 6. Il termine di cui al punto 9 della propria delibera del 30 luglio 1991, gia' rinviato al 30 novembre 1992 con la delibera del 12 agosto 1992, e' definitivamente prorogato a sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. 7. Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento, con allegato il progetto esecutivo da parte dei capoluoghi di provincia della regione Sardegna, di cui alla propria delibera del 25 marzo 1992 concernente il programma di metanizzazione regionale, e' prorogato al 31 luglio 1993. 8. Per quanto altro non previsto dalla presente delibera, e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni delle delibere di questo Comitato del 27 febbraio 1981, 16 dicembre 1981, 27 aprile 1984, 25 ottobre 1984, 18 dicembre 1986, 11 febbraio 1988, 21 dicembre 1989, 30 luglio 1991 e 12 agosto 1992. Roma, 7 aprile 1993 Il Presidente delegato: ANDREATTA