IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, concernenti il programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno;
  Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219,  concernente  i
programmi integrativi speciali di metanizzazione;
  Visto  il  decreto-legge  31  agosto  1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n.  445,  concernente  il
rifinanziamento   del   programma   generale  di  metanizzazione  del
Mezzogiorno;
  Visto l'art. 24 della legge 9 gennaio  1991,  n.  10,  che  prevede
disposizioni concernenti la metanizzazione del Mezzogiorno;
  Vista  la  tabella  D  della legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la
quale e' stata rifinanziata la legge n. 784/80 con  uno  stanziamento
per il 1993 di 50 miliardi di lire;
  Visto  l'art.  14  del  decreto-legge  n.  48 del 2 marzo 1993, che
prevede il versamento da parte della Cassa depositi  e  prestiti  dei
mezzi  finanziari  temporaneamente  messi  a  sua disposizione con il
decreto del Ministro del tesoro del 27 aprile 1982 (pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  200  del  22  luglio  1982),  nella  misura
determinata  da  parte  di  questo  Comitato,  onde   consentire   la
prosecuzione  del programma operativo di metanizzazione delle regioni
dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n.  C
(89) 2259/3 del 21 dicembre 1989;
  Visto  l'art.  13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che
stabilisce che l'attivita' istruttoria prevista dalla legge n. 784/80
venga  svolta,  secondo  le  direttive  del   CIPE,   dal   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  comma 3 dell'art. 19 del medesimo decreto legislativo n.
96/93 che demanda al commissario liquidatore  per  l'Agenzia  per  la
promozione   dello   sviluppo   del   Mezzogiorno  le  operazioni  di
trasferimento alle amministrazioni  competenti  delle  attivita'  gia
svolte dall'Agenzia con il relativo personale;
  Vista  la  propria  delibera  del 27 febbraio 1981, con la quale e'
stata approvata la prima fase del programma generale del Mezzogiorno,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la propria delibera del 16 dicembre 1981,  con  la  quale  e'
stato  approvato  il programma integrativo speciale di metanizzazione
per le regioni Campania e Basilicata, e successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986
e dell'11 febbraio 1988, con le quali e' stato approvato il programma
generale  di  metanizzazione  del Mezzogiorno e l'articolazione dello
stesso  in  piu'  interventi  operativi  sulla  base  delle   risorse
finanziarie stanziate;
  Viste  le proprie delibere del 21 dicembre 1989, del 30 luglio 1991
e del 12 agosto 1992, con le quali sono stati definiti i criteri  per
l'istruttoria  delle  domande  di finanziamento relative al programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno, sono state  assegnate  su
base  regionale  le  risorse  finanziarie  disponibili  e  sono state
apportate alcune modifiche tecniche a detto programma;
  Vista  la  propria  delibera  del  25  marzo  1992  concernente  il
programma di metanizzazione della regione Sardegna;
  Vista la propria delibera del 30 dicembre 1992,  con  la  quale  e'
stata  stabilita  la priorita' di finanziamento delle azioni relative
ai programmi statali e regionali cofinanziati dalla Comunita' europea
sugli altri interventi ordinari;
  Ritenuto opportuno utilizzare i  residui  stanziamenti  allo  stato
attuale  disponibili  a  fronte dei programmi di cui alle delibere di
questo Comitato del 27 febbraio 1981 e del 21 dicembre 1989;
  Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee  n.  2052
del  24  giugno  1988,  n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19
dicembre 1988, con i quali sono state  definite  le  nuove  linee  di
intervento del fondo europeo di sviluppo regionale;
  Su   proposta   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,d'intesa  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno;
  Udita la relazione del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  1.  Per  consentire  la  prosecuzione  del  programma  operativo di
metanizzazione  delle  regioni  dell'obiettivo   1,   approvato   con
decisione  della  Commissione  CEE  n.  C (89) 2259/3 del 21 dicembre
1989, e' determinata in lire 100  miliardi  la  somma  che  la  Cassa
depositi  e  prestiti  deve  versare  sul  fondo  di rotazione di cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con prelievo dai mezzi
finanziari temporaneamente messi a sua disposizione  con  il  decreto
del Ministro del tesoro del 27 aprile 1982 citato in premessa.
  2.  L'importo  complessivo di lire 215 miliardi - a valere per lire
50 miliardi sullo stanziamento previsto dalla tabella D  della  legge
n.  500/92,  per lire 63 miliardi sulle risorse non utilizzate di cui
alla delibera di questo Comitato del 27 febbraio  1981,  per  lire  2
miliardi  sulle  risorse  non  utilizzate  di  cui  al  punto 5 della
delibera CIPE del 21 dicembre 1989 e  per  lire  100  miliardi  sulle
disponibilita' di cui al punto precedente - viene destinato:
    a) al finanziamento delle reti urbane di distribuzione dei comuni
per  lire  155  miliardi  di cui 124 miliardi per contributi in conto
capitale e 31 miliardi  per  contributi  in  conto  interessi,  salvo
compensazioni.  Detta  somma e' ripartita tra le regioni interessate,
secondo i criteri adottati  con  le  precedenti  delibere  di  questo
Comitato  del  21  dicembre  1989  e  12  agosto  1992, come indicato
nell'allegata  tabella  A  che  costituisce  parte  integrante  della
presente delibera;
    b)  alla  realizzazione  delle  opere  di  allacciamento da parte
dell'ENI S.p.a. per lire 60 miliardi.
  3. E' abrogato il punto 4.1, comma  6,  della  delibera  di  questo
Comitato del 27 febbraio 1981.
  4.  Le domande di finanziamento non presentate al 31 dicembre 1992,
relativamente a secondi lotti delle grandi reti urbane (delibera CIPE
27 febbraio 1981), vengono rinviate al successivo biennio di  cui  al
punto 3 della delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988.
  5.  In  considerazione  della  necessita'  di  acquisire  i residui
contributi comunitari a suo tempo assegnati,  i  comuni  inclusi  nei
programmi  di cui alle delibere di questo Comitato 27 febbraio 1981 e
16 dicembre 1981 i cui termini di ultimazione  delle  opere  previste
nei  decreti  del  Ministro  del  tesoro  siano scaduti, dovranno far
pervenire al commissario liquidatore per l'Agenzia per la  promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno e, in relazione al trasferimento delle
funzioni,    al    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, la documentazione finale, prevista dalla normativa,
entro sei mesi dalla data di pubblicazione  della  presente  delibera
nella Gazzetta Ufficiale. Decorso tale termine il Ministro del tesoro
dichiarera'  la  decadenza dei benefici dei contributi (come previsto
al punto 5, comma 2, della delibera CIPE del 27 febbraio 1981).
  6. Il termine di cui al punto  9  della  propria  delibera  del  30
luglio 1991, gia' rinviato al 30 novembre 1992 con la delibera del 12
agosto  1992,  e'  definitivamente  prorogato a sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
  7. Il termine per la presentazione delle domande di  finanziamento,
con  allegato  il  progetto  esecutivo  da  parte  dei  capoluoghi di
provincia della regione Sardegna, di cui alla propria delibera del 25
marzo 1992 concernente il programma di metanizzazione  regionale,  e'
prorogato al 31 luglio 1993.
  8.  Per  quanto  altro  non previsto dalla presente delibera, e per
quanto compatibili, si applicano le disposizioni  delle  delibere  di
questo  Comitato  del  27  febbraio 1981, 16 dicembre 1981, 27 aprile
1984, 25 ottobre  1984,  18  dicembre  1986,  11  febbraio  1988,  21
dicembre 1989, 30 luglio 1991 e 12 agosto 1992.
   Roma, 7 aprile 1993
                                    Il Presidente delegato: ANDREATTA