IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1976 concernente le modalita' per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, nonche' per la richiesta dei duplicati, modificato dai decreti ministeriali 15 novembre 1983 e 17 giugno 1986, e sostituito dal decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539; Visto l'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, recante disposizioni in materia di revisione delle prestazioni sanitarie; Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1993, integrato dal decreto ministeriale 17 febbraio 1993, recante modalita' di attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa; Visto in particolare il modello di autocertificazione allegato in fac-simile al citato decreto ministeriale 22 gennaio 1993 dove viene richiesta l'indicazione del codice fiscale per tutti i componenti del nucleo familiare; Viste le gravi difficolta' operative verificatesi presso gli uffici distretturali delle imposte dirette in seguito all'aumento delle richieste di codici fiscali derivante dagli adempimenti di cui al suddetto provvedimento; Ravvisata la necessita' e l'urgenza di ovviare alle suddette difficolta'; Decreta: Art. 1. Il decreto ministeriale 23 dicembre 1976, sostituito dal decreto 28 dicembre 1987, n. 539, e' modificato come segue: all'art. 1, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Gli uffici IVA e gli uffici del registro sono abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche"; all'art. 2, le parole "e presentate ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti: "e presentate ad uno degli uffici abilitati a riceverle"; all'art. 3, primo comma, sono abolite le parole "distrettuali delle imposte dirette"; all'art. 5, primo comma, sono abolite le parole "distrettuale delle imposte dirette o IVA"; all'art. 9, primo e secondo comma, dopo le parole "imposte dirette", sono aggiunte le seguenti: "IVA e registro".