IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  605,  recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al
codice fiscale dei contribuenti, modificato ed integrato dal  decreto
del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e dal decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  dicembre  1976 concernente le
modalita' per l'attribuzione e comunicazione  del  numero  di  codice
fiscale,  nonche'  per  la  richiesta  dei  duplicati, modificato dai
decreti ministeriali 15 novembre 1983 e 17 giugno 1986, e  sostituito
dal decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539;
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.  438,
recante  disposizioni  in  materia  di  revisione  delle  prestazioni
sanitarie;
  Visto il  decreto  ministeriale  22  gennaio  1993,  integrato  dal
decreto   ministeriale   17   febbraio  1993,  recante  modalita'  di
attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria  in
regime di partecipazione alla spesa;
  Visto  in  particolare il modello di autocertificazione allegato in
fac-simile al citato decreto ministeriale 22 gennaio 1993 dove  viene
richiesta l'indicazione del codice fiscale per tutti i componenti del
nucleo familiare;
  Viste le gravi difficolta' operative verificatesi presso gli uffici
distretturali  delle  imposte  dirette  in  seguito all'aumento delle
richieste di codici fiscali derivante dagli  adempimenti  di  cui  al
suddetto provvedimento;
  Ravvisata  la  necessita'  e  l'urgenza  di  ovviare  alle suddette
difficolta';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il decreto ministeriale 23 dicembre 1976, sostituito dal decreto 28
dicembre 1987, n. 539, e' modificato come segue:
   all'art. 1, dopo il secondo comma, e' aggiunto il  seguente:  "Gli
uffici  IVA  e  gli  uffici del registro sono abilitati a ricevere le
domande di attribuzione del numero di codice  fiscale  delle  persone
fisiche";
   all'art.   2,   le  parole  "e  presentate  ad  uno  degli  uffici
distrettuali delle imposte dirette" sono sostituite  dalle  seguenti:
"e presentate ad uno degli uffici abilitati a riceverle";
   all'art.  3,  primo  comma,  sono  abolite le parole "distrettuali
delle imposte dirette";
   all'art. 5, primo comma,  sono  abolite  le  parole  "distrettuale
delle imposte dirette o IVA";
   all'art.  9,  primo  e  secondo  comma,  dopo  le  parole "imposte
dirette", sono aggiunte le seguenti: "IVA e registro".