IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052
del 24 giugno 1988, relativo ai compiti  dei  fondi  strutturali,  al
rafforzamento  della  loro  efficacia e all'attuazione di un migliore
coordinamento con gli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visto in particolare l'art. 1 del predetto regolamento che  prevede
il conseguimento dell'obiettivo 5b di sviluppo delle zone rurali;
  Vista  la  decisione  della  Commissione delle Comunita' europee in
data 10 maggio 1989 che stabilisce un primo elenco di dette regioni;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  e l'adeguamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visti in particolare l'art. 5 della citata legge 16 aprile 1987, n.
183,  istitutivo  del  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche  comunitarie,  in  seguito denominato Fondo di rotazione, e
l'art. 11 della stessa legge relativo  all'attuazione  amministrativa
degli atti normativi comunitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la direttiva CIPE 21 dicembre 1988  sui  fondi  comunitari  a
finalita' strutturale;
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare l'art. 15;
  Viste  le  decisioni  della  Commissione delle Comunita' europee in
data 6 giugno  1990  con  le  quali  sono  stati  adottati  i  quadri
comunitari  di  sostegno  per  gli  interventi strutturali comunitari
nelle zone italiane di cui alla citata decisione del 10 maggio 1989;
  Considerato che le predette decisioni  istituiscono  un  regime  di
aiuto  per  le  piccole  e medie imprese in alcune zone delle regioni
italiane interessate all'obiettivo 5b  e  che  i  relativi  programmi
operativi  prevedono  specifiche  forme di intervento per lo sviluppo
delle piccole e medie imprese industriali nelle predette  zone  delle
regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Marche e Lazio;
  Considerato  che  per  l'attuazione  dell'intervento comunitario e'
opportuno attivare uno specifico regime di cofinanziamento  nazionale
per il triennio 1991-1993;
  Considerati  gli  orientamenti comunitari in merito agli interventi
consentiti agli Stati membri per la realizzazione di  tale  tipologia
di azioni a favore delle piccole e medie imprese;
  Considerato  che  le  misure  da  cofinanziare  per  effetto  delle
richiamate decisioni della Commissione 6  giugno  1990  rientrano  in
detta indicazione;
  Vista  la  delibera  CIPE in data 31 marzo 1992 prevista dal citato
art. 15, comma 2,  della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  che  ha
determinato la misura del contributo concedibile;
  Considerato  che  il  cofinanziamento  nazionale  degli  oneri  del
presente decreto, pari a 41.490 milioni  di  lire,  si  provvede  per
28.410  milioni  di  lire  con  le  disponibilita'  di cui al comma 1
dell'art. 15 della legge n. 317/91 e per la quota  rimanente  pari  a
13.080  milioni  di  lire,  con  le disponibilita' di cui alla citata
legge n. 183/87;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Finalita' dell'intervento agevolato
                     e regime di cofinanziamento
  1. Ai soli fini dell'attuazione degli intereventi previsti ai sensi
del regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n.  2052 del 24
giugno 1988 a favore delle zone rurali (obiettivo 5b), nonche'  delle
decisioni  CEE  6  giugno  1990  di  approvazione dei relativi quadri
comunitari di sostegno, nonche' dei conseguenti programmi  operativi,
il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato puo'
concedere contributi in conto capitale alle piccole imprese secondo i
criteri e le modalita' indicati nel presente decreto.
  Il  regime  di  cofinanziamento  del  contributo  pubblico  per  la
realizzazione  degli  interventi,  di  cui  al  successivo  art. 3 e'
determinato nel seguente modo:
   25% a carico della CEE;
   75% a carico dello Stato italiano.