IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169, che stabilisce che nelle aree svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e' ammessa sino all'eta' di 32 anni; Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale; Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste di collocamento rispetto alla popolazione in eta' di lavoro e' stata individuata dalla Direzione generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro nella misura dell'11,02; Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego del Lazio del 6 aprile 1993 che ha individuato le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale; Considerato che tutte le circoscrizioni delle province di Frosinone e Latina, nonche' parti delle circoscrizioni di Colleferro, di Pomezia, di Rieti e di Roma, sono comprese nei territori di cui al citato testo unico n. 218 e che pertanto ai contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese ubicate nelle predette circoscrizioni o parti di circoscrizioni continua ad applicarsi l'art. 5, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 173; Decreta: Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dal 1 gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1993 da imprese operanti nelle parti delle circoscrizioni di Colleferro, Pomezia, Roma e Rieti non ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche' nelle seguenti circoscrizioni interamente non ricomprese nei predetti territori: sezione circoscrizionale di Civitavecchia; sezione circoscrizionale di Guidonia e Monterotondo; sezione circoscrizionale di Fiano Romano; sezione circoscrizionale di Tivoli; sezione circoscrizionale di Poggio Mirteto; sezione circoscrizionale di Tarquinia. Nelle predette aree, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e' ammessa sino all'eta' di 32 anni, per il periodo suddetto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 1993 Il Ministro: CRISTOFORI