IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il
quale prevede che per le imprese operanti  nelle  circoscrizioni  che
presentano  un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla
media  nazionale,  la   quota   dei   contributi   previdenziali   ed
assistenziali  per  i  lavoratori assunti con contratto di formazione
lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio  1955,  n.  25,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  29  marzo  1991, n. 108, convertito nella
legge  1   giugno  1991,  n.  169,  che  stabilisce  che  nelle  aree
svantaggiate  del  Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990,
n. 407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e'  ammessa
sino all'eta' di 32 anni;
  Ritenuto  che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto
art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le
imprese operanti nelle circoscrizioni non  ricomprese  nei  territori
del  Mezzogiorno  di  cui  al  testo  unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che  presentano  un
rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e
popolazione   residente  in  eta'  da  lavoro  superiore  alla  media
nazionale;
  Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle  liste
di  collocamento rispetto alla popolazione in eta' di lavoro e' stata
individuata dalla Direzione generale  dell'Osservatorio  del  mercato
del lavoro nella misura dell'11,02;
  Vista  la  proposta  della  commissione regionale per l'impiego del
Lazio del 6 aprile 1993 che  ha  individuato  le  circoscrizioni  che
presentano  un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di
collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;
  Considerato che tutte le circoscrizioni delle province di Frosinone
e Latina,  nonche'  parti  delle  circoscrizioni  di  Colleferro,  di
Pomezia,  di  Rieti  e di Roma, sono comprese nei territori di cui al
citato testo unico n. 218 e che pertanto ai contratti di formazione e
lavoro stipulati da imprese ubicate nelle predette  circoscrizioni  o
parti  di  circoscrizioni  continua  ad applicarsi l'art. 5, comma 1,
della legge 26 luglio 1988, n. 291, che ha convertito in  legge,  con
modificazioni, il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 173;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  8,  comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali e' dovuta
in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli  apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i
lavoratori  assunti  con contratto di formazione e lavoro a decorrere
dal 1  gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1993  da  imprese  operanti
nelle parti delle circoscrizioni di Colleferro, Pomezia, Roma e Rieti
non  ricomprese  nei  territori  di  cui  all'art.  1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n.   218,  nonche'  nelle  seguenti  circoscrizioni  interamente  non
ricomprese nei predetti territori:
   sezione circoscrizionale di Civitavecchia;
   sezione circoscrizionale di Guidonia e Monterotondo;
   sezione circoscrizionale di Fiano Romano;
   sezione circoscrizionale di Tivoli;
   sezione circoscrizionale di Poggio Mirteto;
   sezione circoscrizionale di Tarquinia.
  Nelle  predette  aree, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
108, convertito nella legge 1  giugno 1991, n. 169, l'assunzione  con
contratto di formazione e lavoro e' ammessa sino all'eta' di 32 anni,
per il periodo suddetto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 aprile 1993
                                              Il Ministro: CRISTOFORI