L'AUTORITA' PER L'ADRIATICO Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57, istitutiva dell'Autorita' per l'Adriatico; Visto l'art. 12, comma 5, della legge 12 maggio 1989, n. 183, relativo all'integrazione dei comitati tecnici delle autorita' di bacino; Visto l'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 253, con il quale si applicano anche all'Autorita' per l'Adriatico talune disposizioni riguardanti i comitati tecnici delle autorita' di bacino; Vista la deliberazione n. 4/91 dell'Autorita' per l'Adriatico sull'istituzione di un comitato scientifico incardinato nella segreteria tecnica della stessa Autorita' per l'Adriatico; Vista la deliberazione n. 3/92 dell'Autorita' per l'Adriatico riguardante la composizione del comitato scientifico di cui sopra; Considerato che l'Autorita' per l'Adriatico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 4, della citata legge 7 agosto 1990, n. 253 e dell'art. 12, comma 5, della legge 12 maggio 1989, n. 183, nell'istituire il ripetuto comitato scientifico, ha sostanzialmente integrato la segreteria tecnica della stessa Autorita' per l'Adriatico con un gruppo di "esperti di elevato livello scientifico"; Considerato, altresi', che tale integrazione e' confermata dalla volonta' espressa dall'Autorita' per l'Adriatico di "incardinare" il comitato scientifico in argomento nella segreteria tecnica della stessa Autorita' per l'Adriatico, pur mantenendone il distacco operativo, inderogabile, in considerazione di compiti squisitamente scientifici; Considerato, infine, che per la sua qualificazione, il comitato scientifico dell'Autorita' per l'Adriatico e' in grado di seguire per quanto di competenza, qualsiasi tipo di attivita' connessa con la tutela del mare Adriatico, su aposito incarico del segretario generale dell'Autorita' per l'Adriatico, avanzando proposte e suggerendo iniziative, da sottoporre al parere della segreteria tecnica della stessa Autorita' per l'Adriatico; Delibera: Il comitato scientifico dell'Autorita' per l'Adriatico, incardinato nella segreteria tecnica dalla stessa Autorita', e' dotato di autonomia operativa ed agisce su richiesta del segretario generale della ripetuta Autorita', al quale fornisce pareri e chiarimenti per quanto di sua competenza, per le successive incombenze della segreteria tecnica e l'eventuale definitiva decisione dell'Autorita' per l'Adriatico. Roma, 5 marzo 1993 Il Presidente: CIAURRO