Ai presidenti delle  giunte  delle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Ai  presidenti  delle  giunte delle
                                  regioni a statuto speciale
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Trento
                                  Alla Farmindustria
                                  Alla Confapi
                                  All'ASSICC - Associazione  italiana
                                  del commercio chimico
                                  Alla         Federchimica         -
                                  Assocasa/Assosalute
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  Ministro  dell'industria,   del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Valle d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Sicilia
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                   Al  commissario  del Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    comando    dei    carabinieri
                                  antisofisticazioni e sanita'
                                  Alla  Federazione  nazionale ordini
                                  medici chirurghi e odontoiatri
                                  Alla F.O.F.I. - Federazione  ordini
                                  farmacisti italiani
                                  Alla  FIAMCLAF Federazione italiana
                                  aziende  municipalizzate,  centrali
                                  del      latte,     annonarie     e
                                  farmaceutiche
                                  Alla Federfarma
 Premessa.
  Il decreto del Presidente della Repubblica n.  93  del  25  gennaio
1991,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 1991 ed
entrato in vigore nel settembre 1991, rappresenta il  regolamento  di
esecuzione  delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 30
ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
dicembre   1987,   n.   531,  sulle  modalita'  di  attuazione  della
Farmacovigilanza attraverso strutture pubbliche.
  Detto decreto, unitamente alla lettera ministeriale  interpretativa
2  dicembre  1991,  ha dettato nuove disposizioni, in particolare per
quanto  riguarda  le  modalita'  di  invio  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche  al  Ministero  della sanita', dei rapporti informativi
sugli effetti collaterali relativi all'impiego dei farmaci.
  A  seguito  di  una  prima  fase  applicativa,  molte imprese hanno
segnalato  difficolta'  interpretative  concernenti  sia  i  dati  da
inviare, sia la relativa modulistica da utilizzare.
  Questo Ministero ritiene, pertanto, opportuno fornire i chiarimenti
di  cui alla presente ed ha realizzato, anche al fine di uniformare i
rapporti informativi, una modulistica idonea a soddisfare le esigenze
conoscitive del Ministero della sanita' ed a permettere la successiva
elaborazione dei dati richiesti.
  Prima di dare precise indicazioni circa la compilazione dei  moduli
allegati  alla  presente,  si  considera  utile  fornire  i  seguenti
chiarimenti di carattere generale:
  1.  Devono  essere  oggetto  di  segnalazione  al  Ministero  della
sanita',  cosi'  come  previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 93 del 25  gennaio  1991,  nei  rapporti  semestrali  e
tramite   le   previste  procedure  d'urgenza,  gli  effetti  tossici
secondari  conseguenti  o  comunque  correlabili  con  l'impiego  del
farmaco.
  2.  I  rapporti informativi dovranno essere inviati entro i mesi di
gennaio e  luglio  di  ogni  anno  e  riguarderanno  le  segnalazioni
pervenute alle aziende entro i mesi di dicembre e giugno, relative ai
farmaci  registrati,  cioe'  derivanti  da  segnalazioni spontanee od
osservate nel corso di studi di fase IV.
  3. Le aziende invieranno i rapporti informativi  suddivisi  in  tre
sezioni:
   Sez.  1 - Dati amministrativi (vendite) e fogli illustrativi (mod.
1A e 1B di cui all'allegato 1).
   Sez. 2 - Segnalazioni nazionali (mod. 2A,  2B,  2C  con  documenti
allegati,  2D)  e  riepilogo degli studi clinici di fase IV (mod. 2E)
(vedi allegato 2).
   Sez. 3 - Segnalazioni estere (mod. 3A e 3B di cui all'allegato 3).
  I rapporti informativi saranno accompagnati da una lettera, il  cui
fac-simile e' riportato all'allegato 4.
  Una copia di tale lettera accompagnera' anche le singole sezioni.
  Inoltre,  nelle sezioni 2 e 3 ciascuna specialita' medicinale sara'
accompagnata da un frontespizio (allegati 5 e 6).
  4. La data di trasmissione sara' indicata  solo  nella  lettera  di
accompagnamento   ai   rapporti   informativi   (allegato  4)  e  nei
frontespizi di ogni  specialita'  medicinale  nelle  sezioni  2  e  3
(allegati 5 e 6).
  5.  Gli  effetti collaterali gravi, verificatisi nel corso di studi
preregistrativi, saranno invece riepilogati  in  un'apposita  sezione
della  scheda  C  (allegato  7),  che  sostituisce quella di cui alla
lettera  ministeriale  del  28  maggio  1991;  la  nuova  scheda   C,
accompagnata  dalla  lettera  di  cui  all'allegato  8, sara' inviata
semestralmente, anziche' annualmente come avviene oggi, alle medesime
scadenze dei rapporti informativi (gennaio  e  luglio),  e  in  plico
separato.
  6.  Le  segnalazioni  di  cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica citato nelle premesse, da trasmettere  al  di  fuori
dei rapporti semestrali con le previste procedure di urgenza (effetti
collaterali gravi verificatisi in Italia con farmaci registrati od in
corso  di  sperimentazione,  e verificatisi all'estero e non previsti
nel  foglio illustrativo o nella scheda tecnica) saranno accompagnate
dalle lettere fac-simile rispettivamente agli allegati 9, 10 e 11.
      INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI INFORMATIVI
  1)  Nella  lettera  di  accompagnamento  ai  rapporti   informativi
(allegato 4) dovra' essere indicata, per ogni specialita' medicinale,
con  una  crocetta  nella  casella corrispondente, la presenza o meno
delle sezioni 2 e 3, che saranno pertanto facoltative  in  base  alla
presenza  o  meno  di segnalazioni di effetti collaterali italiani ed
esteri.
  2) Nel caso di assenza  di  segnalazioni  di  effetti  collaterali,
dovranno  essere  trasmessi soltanto i moduli 1A e 1B, costituenti la
sezione 1.
  3) Per quanto riguarda la compilazione dei moduli 2B, 2C, 2D, 3A  e
3B, si fa presente quanto segue:
  - i moduli sono identici, salvo l'intestazione;
  -  le aziende sono tenute a fornire le informazioni richieste nelle
varie colonne; nell'eventualita' che alcune  informazioni  non  siano
disponibili  o  non  siano  pertinenti al singolo caso, la riga della
relativa colonna sara' lasciata vuota (ad esempio,  per  gli  effetti
collaterali  non  gravi,  non  e' prevista la segnalazione urgente al
Ministero della sanita' e quindi non  ci  saranno  date  da  inserire
nella  colonna  "invio  al  Min  San";  oppure potrebbero non esserci
farmaci concomitanti da segnalare nell'apposito spazio);
  - per la compilazione dei moduli, e' necessario seguire le note  di
cui all'allegato 12.
  I  rapporti  informativi dovranno essere predisposti utilizzando la
modulistica di cui alla presente circolare  a  partire  dal  rapporto
relativo al primo semestre 1993.
  Limitatamente al rapporto da inviare nel luglio 1993, i dati di cui
ai moduli 2B, 2C, 2D, 3A e 3B potranno essere inviati utilizzando una
modulistica diversa da quella allegata.
  Le   ditte   che  dispongono  di  strutture  informatiche  adeguate
invieranno a partire dal luglio 1993, i dati  amministrativi  di  cui
all'allegato  1A anche tramite floppy disk allestito con le modalita'
descritte nell'allegato 13.
  Si  ribadisce  che  tali  dati,  riguardanti   le   vendite   delle
specialita'  medicinali  registrate  dopo  il  1970,  dovranno essere
inviati esclusivamente nel rapporto semestrale.
  Le autorita'  e  le  associazioni  in  indirizzo  sono  pregate  di
divulgare il contenuto della presente circolare.
                                                   Il Ministro: COSTA