Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale Al presidente della giunta provinciale di Bolzano Al presidente della giunta provinciale di Trento Alla Farmindustria Alla Confapi All'ASSICC - Associazione italiana del commercio chimico Alla Federchimica - Assocasa/Assosalute e, per conoscenza: Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario del Governo nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario del Governo nella regione Sardegna Al commissario del Governo nella regione Sicilia Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Al comando dei carabinieri antisofisticazioni e sanita' Alla Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri Alla F.O.F.I. - Federazione ordini farmacisti italiani Alla FIAMCLAF Federazione italiana aziende municipalizzate, centrali del latte, annonarie e farmaceutiche Alla Federfarma Premessa. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 25 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 1991 ed entrato in vigore nel settembre 1991, rappresenta il regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle modalita' di attuazione della Farmacovigilanza attraverso strutture pubbliche. Detto decreto, unitamente alla lettera ministeriale interpretativa 2 dicembre 1991, ha dettato nuove disposizioni, in particolare per quanto riguarda le modalita' di invio da parte delle aziende farmaceutiche al Ministero della sanita', dei rapporti informativi sugli effetti collaterali relativi all'impiego dei farmaci. A seguito di una prima fase applicativa, molte imprese hanno segnalato difficolta' interpretative concernenti sia i dati da inviare, sia la relativa modulistica da utilizzare. Questo Ministero ritiene, pertanto, opportuno fornire i chiarimenti di cui alla presente ed ha realizzato, anche al fine di uniformare i rapporti informativi, una modulistica idonea a soddisfare le esigenze conoscitive del Ministero della sanita' ed a permettere la successiva elaborazione dei dati richiesti. Prima di dare precise indicazioni circa la compilazione dei moduli allegati alla presente, si considera utile fornire i seguenti chiarimenti di carattere generale: 1. Devono essere oggetto di segnalazione al Ministero della sanita', cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 25 gennaio 1991, nei rapporti semestrali e tramite le previste procedure d'urgenza, gli effetti tossici secondari conseguenti o comunque correlabili con l'impiego del farmaco. 2. I rapporti informativi dovranno essere inviati entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno e riguarderanno le segnalazioni pervenute alle aziende entro i mesi di dicembre e giugno, relative ai farmaci registrati, cioe' derivanti da segnalazioni spontanee od osservate nel corso di studi di fase IV. 3. Le aziende invieranno i rapporti informativi suddivisi in tre sezioni: Sez. 1 - Dati amministrativi (vendite) e fogli illustrativi (mod. 1A e 1B di cui all'allegato 1). Sez. 2 - Segnalazioni nazionali (mod. 2A, 2B, 2C con documenti allegati, 2D) e riepilogo degli studi clinici di fase IV (mod. 2E) (vedi allegato 2). Sez. 3 - Segnalazioni estere (mod. 3A e 3B di cui all'allegato 3). I rapporti informativi saranno accompagnati da una lettera, il cui fac-simile e' riportato all'allegato 4. Una copia di tale lettera accompagnera' anche le singole sezioni. Inoltre, nelle sezioni 2 e 3 ciascuna specialita' medicinale sara' accompagnata da un frontespizio (allegati 5 e 6). 4. La data di trasmissione sara' indicata solo nella lettera di accompagnamento ai rapporti informativi (allegato 4) e nei frontespizi di ogni specialita' medicinale nelle sezioni 2 e 3 (allegati 5 e 6). 5. Gli effetti collaterali gravi, verificatisi nel corso di studi preregistrativi, saranno invece riepilogati in un'apposita sezione della scheda C (allegato 7), che sostituisce quella di cui alla lettera ministeriale del 28 maggio 1991; la nuova scheda C, accompagnata dalla lettera di cui all'allegato 8, sara' inviata semestralmente, anziche' annualmente come avviene oggi, alle medesime scadenze dei rapporti informativi (gennaio e luglio), e in plico separato. 6. Le segnalazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica citato nelle premesse, da trasmettere al di fuori dei rapporti semestrali con le previste procedure di urgenza (effetti collaterali gravi verificatisi in Italia con farmaci registrati od in corso di sperimentazione, e verificatisi all'estero e non previsti nel foglio illustrativo o nella scheda tecnica) saranno accompagnate dalle lettere fac-simile rispettivamente agli allegati 9, 10 e 11. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI INFORMATIVI 1) Nella lettera di accompagnamento ai rapporti informativi (allegato 4) dovra' essere indicata, per ogni specialita' medicinale, con una crocetta nella casella corrispondente, la presenza o meno delle sezioni 2 e 3, che saranno pertanto facoltative in base alla presenza o meno di segnalazioni di effetti collaterali italiani ed esteri. 2) Nel caso di assenza di segnalazioni di effetti collaterali, dovranno essere trasmessi soltanto i moduli 1A e 1B, costituenti la sezione 1. 3) Per quanto riguarda la compilazione dei moduli 2B, 2C, 2D, 3A e 3B, si fa presente quanto segue: - i moduli sono identici, salvo l'intestazione; - le aziende sono tenute a fornire le informazioni richieste nelle varie colonne; nell'eventualita' che alcune informazioni non siano disponibili o non siano pertinenti al singolo caso, la riga della relativa colonna sara' lasciata vuota (ad esempio, per gli effetti collaterali non gravi, non e' prevista la segnalazione urgente al Ministero della sanita' e quindi non ci saranno date da inserire nella colonna "invio al Min San"; oppure potrebbero non esserci farmaci concomitanti da segnalare nell'apposito spazio); - per la compilazione dei moduli, e' necessario seguire le note di cui all'allegato 12. I rapporti informativi dovranno essere predisposti utilizzando la modulistica di cui alla presente circolare a partire dal rapporto relativo al primo semestre 1993. Limitatamente al rapporto da inviare nel luglio 1993, i dati di cui ai moduli 2B, 2C, 2D, 3A e 3B potranno essere inviati utilizzando una modulistica diversa da quella allegata. Le ditte che dispongono di strutture informatiche adeguate invieranno a partire dal luglio 1993, i dati amministrativi di cui all'allegato 1A anche tramite floppy disk allestito con le modalita' descritte nell'allegato 13. Si ribadisce che tali dati, riguardanti le vendite delle specialita' medicinali registrate dopo il 1970, dovranno essere inviati esclusivamente nel rapporto semestrale. Le autorita' e le associazioni in indirizzo sono pregate di divulgare il contenuto della presente circolare. Il Ministro: COSTA