Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto
con  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e con il
Ministro delle finanze, d'intesa  con  la  regione  Lazio,  e'  stato
disposto,  ai  sensi  dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre
1978, il trasferimento  ai  comuni  competenti  per  territorio,  con
vincolo   di   destinazione   alle   unita'   sanitarie   locali,  ed
all'Ispettorato generale  per  gli  affari  e  per  la  gestione  del
patrimonio degli enti disciolti (gia' ufficio liquidazioni) presso il
Ministero  del  tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 -
degli  immobili  appartenenti  al  soppresso  ENPDEDP  ubicati  nella
predetta  regione, nonche', mediante consegna dei relativi inventari,
dei beni  mobili,  delle  attrezzature  e  dei  beni  di  consumo  di
proprieta'  dell'ente  stesso  allocati  nei  suddetti immobili ed in
quelli assunti in locazione nella medesima regione.
   Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto  Ispettorato
generale.
   Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto
con  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e con il
Ministro delle finanze, d'intesa con la  regione  Toscana,  e'  stato
disposto,  ai  sensi  dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre
1978, il  trasferimento  al  patrimonio  dei  comuni  competenti  per
territorio, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali,
ed  all'Ispettorato  generale  per  gli  affari e per la gestione del
patrimonio degli enti disciolti (gia' ufficio liquidazioni) presso il
Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.  1404  -
degli immobili appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di
malattia  per  gli artigiani ubicati nella predetta regione, nonche',
mediante consegna dei relativi  inventari,  dei  beni  mobili,  delle
attrezzature  e  dei beni di consumo di proprieta' delle stesse casse
mutue  allocati  nei  suddetti  immobili  ed  in  quelli  assunti  in
locazione nella medesima regione.
   Alle  operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato
generale.
   Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  con  il
Ministro  delle  finanze,  d'intesa  con la regione Toscana, e' stato
disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833  del  23  dicembre
1978,  il  trasferimento  ai  comuni  competenti  per territorio, con
vincolo  di   destinazione   alle   unita'   sanitarie   locali,   ed
all'Ispettorato  generale  per  gli  affari  e  per  la  gestione del
patrimonio degli enti disciolti (gia' ufficio liquidazioni) presso il
Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.  1404  -
mediante  consegna  dei  relativi  inventari  dei beni mobili e delle
attrezzature  appartenenti  alla  soppressa  gestione  di  assistenza
sanitaria  dell'ENPAS  insistenti  negli immmboli di proprieta' della
gestione previdenziale di tale ente, ubicati nella stessa regione.
   Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto  Ispettorato
generale.
   Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto
con  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e con il
Ministro delle finanze, d'intesa con la  regione  Toscana,  e'  stato
disposto,  ai  sensi  dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre
1978,  il  trasferimento  al  patrimonio  del  comune di Firenze, con
vincolo di destinazione alle competenti unita' santiarie locali,  dei
beni immobili di proprieta' del
soppresso  ENPDEDP  ubicati  nella  stessa  regione nonche', mediante
consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature
allocati nei suddetti immobili.
   Alle operazioni di trasferimento dei beni di  cui  sopra  provvede
l'Ispettorato   generale  per  gli  affari  e  per  la  gestione  del
patrimonio degli enti disciolti (gia' ufficio liquidazioni) presso il
Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
   Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  con  il
Ministro  delle  finanze,  d'intesa con la regione Emilia-Romagna, e'
stato disposto, ai sensi dell'art. 65  della  legge  n.  833  del  23
dicembre  1978,  il trasferimento al patrimonio dei comuni competenti
per territorio, con vincolo di  destinazione  alle  unita'  sanitarie
locali,  ed all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione
del patrimonio  degli  enti  disciolti  (gia'  ufficio  liquidazioni)
presso  il  Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404 - degli immobili  appartenenti  alle  soppresse  casse  mutue
provinciali  di  malattia  per  gli artigiani, ubicati nella predetta
regione, nonche', mediante consegna dei relativi inventari, dei  beni
mobili,  delle attrezzature e dei beni di consumo di proprieta' delle
stesse casse mutue  allocati  nei  suddetti  immobili  ed  in  quelli
assunti in locazione nella medesima regione.
   Alle  operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato
generale.
   Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  con  il
Ministro  delle  finanze,  d'intesa con la regione Emilia-Romagna, e'
stato disposto, ai sensi dell'art. 65  della  legge  n.  833  del  23
dicembre  1978,  il trasferimento al patrimonio dei comuni competenti
per territorio, con vincolo di  destinazione  alle  unita'  sanitarie
locali,  ed all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione
del patrimonio  degli  enti  disciolti  (gia'  ufficio  liquidazioni)
presso  il  Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404 - degli immobili  appartenenti  alle  soppresse  casse  mutue
provinciali  di  malattia  per  gli artigiani, ubicati nella predetta
regione, nonche', mediante consegna dei relativi inventari, dei  beni
mobili,  delle attrezzature e dei beni di consumo di proprieta' delle
stesse casse mutue  allocati  nei  suddetti  immobili  ed  in  quelli
assunti in locazione nella medesima regione.
   Alle  operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato
generale.
   Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  con  il
Ministro  delle  finanze,  d'intesa con la regione Emilia-Romagna, e'
stato disposto, ai sensi dell'art. 65  della  legge  n.  833  del  23
dicembre  1978,  il  trasferimento al comune di Parma, con vincolo di
destinazione alla competente unita' sanitaria locale, del bene  immo-
bile  appartenente  alla  soppressa  gestione di assistenza sanitaria
dell'ENPAS ubicato nella predetta regione, nonche', mediante consegna
del relativo inventario, dei beni mobili e delle attrezzature ubicati
nel suddetto immobile.
   Con  la medesima procedura vengono attribuiti ai comuni competenti
per territorio, con vincolo di  destinazione  alle  unita'  sanitarie
locali,  i  beni mobili e le attrezzature adibiti ad uso sanitario ed
allocati nei beni immobili assunti in  locazione  dal  predetto  ente
nella medesima regione.
   Alle  operazioni  di trasferimento provvede l'Ispettorato generale
per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti  disciolti
(gia'  ufficio  liquidazioni)  presso il Ministero del tesoro, di cui
alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
   Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  con  il
Ministro  delle  finanze,  d'intesa con la regione Emilia-Romagna, e'
stato disposto, ai sensi dell'art. 65  della  legge  n.  833  del  23
dicembre  1978,  il trasferimento al patrimonio dei comuni competenti
per territorio, con vincolo di  destinazione  alle  unita'  sanitarie
locali,  ed all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione
del patrimonio  degli  enti  disciolti  (gia'  ufficio  liquidazioni)
presso  il  Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404 - mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e
delle attrezzature appartenenti alla soppressa gestione di assistenza
sanitaria dell'ENPAS, insistenti negli immobili di  proprieta'  della
gestione previdenziale di tale ente ubicati nella stessa regione.
   Alle  operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato
generale.
   Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  con  il
Ministro  delle  finanze,  d'intesa con la regione Emilia-Romagna, e'
stato disposto, ai sensi dell'art. 65  della  legge  n.  833  del  23
dicembre  1978, il trasferimento al comune di Bologna, con vincolo di
destinazione  alla  competente  unita'  sanitaria  locale,   mediante
consegna   dei   relativi   inventari,   dei  beni  mobili,  e  delle
attrezzature, adibiti a compiti di assistenza sanitaria, appartenenti
alla  soppressa  gestione  di  assistenza  sanitaria  dell'ENPALS  ed
allocati  nell'immobile  assunto  in locazione dall'ente nella stessa
regione.
   Alle operazioni di trasferimento dei beni di  cui  sopra  provvede
l'Ispettorato   generale  per  gli  affari  e  per  la  gestione  del
patrimonio degli enti disciolti (gia' ufficio liquidazioni) presso il
Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
   Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  con  il
Ministro  delle  finanze,  d'intesa con la regione Emilia-Romagna, e'
stato disposto, ai sensi dell'art. 65  della  legge  n.  833  del  23
dicembre  1978,  il trasferimento al patrimonio dei comuni competenti
per territorio, con vincolo di  destinazione  alle  unita'  sanitarie
locali,  mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, e
delle  attrezzature,  appartenenti   alla   soppressa   gestione   di
assistenza  sanitaria  dell'INADEL  adibiti  a  compiti di assistenza
sanitaria ed ubicati nella predetta regione.
   Alle operazioni di trasferimento dei beni di  cui  sopra  provvede
l'Ispettorato   generale  per  gli  affari  e  per  la  gestione  del
patrimonio degli enti disciolti (gia' ufficio liquidazioni) presso il
Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.