IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unita' sanitaria locale n. 21 di Padova in data 12 dicembre 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il complesso clinico ospedaliero dell'unita' sanitaria locale n. 21 di Padova; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 21 febbraio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 28 gennaio 1993; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. Il complesso clinico ospedaliero dell'unita' sanitaria locale n. 21 di Padova e' autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.