IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1992 con il quale la  prima
clinica  chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unita' lo-
cale  socio-sanitaria  n.  21  di  Padova  e'  stata  autorizzata  al
trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista   l'istanza   presentata   dall'amministratore  straordinario
dell'unita' locale socio-sanitaria n. 21 di Padova in data 9  ottobre
1992  intesa  ad ottenere la sostituzione del prof. Peracchia Alberto
con il prof. Sartori Francesco, direttore della cattedra di chirurgia
toracica del complesso clinico ospedaliero dell'unita' locale  socio-
sanitaria  n.  21  di  Padova,  quale  responsabile  dell'equipe gia'
autorizzata  all'espletamento  delle  predette   attivita'   con   il
sopracitato decreto ministeriale;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 28 gennaio 1993;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977,  n
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il complesso clinico ospedaliero dell'unita' locale socio-sanitaria
n.  21  di  Padova  e'  autorizzata  ha sostituire il prof. Peracchia
Alberto con il prof. Sartori Francesco, direttore della  cattedra  di
chirurgia  toracica del complesso clinico ospedaliero dell'unita' lo-
cale socio-sanitaria n. 21 di Padova, quale responsabile  dell'equipe
autorizzata  al  trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico
con decreto ministeriale 10 aprile 1992.