IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto 3 giugno 1968 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1968, n. 234, concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina; Vista la documentazione trasmessa dall'assessorato alla sanita' della regione Piemonte con la quale si chiede per le province di Alessandria e Asti il riconoscimento di territorio indenne da brucellosi bovina; Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio delle province sopracitate e' inferiore all'uno per cento; Decreta: I territori delle province di Alessandria e Asti sono dichiarati indenni da brucellosi bovina. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 1993 Il Ministro: GARAVAGLIA