Ai provveditori agli studi
Ai presidenti delle commissioni
giudicatrici degli esami di
maturita' professionale, tecnica,
classica, scientifica, magistrale,
artistica, di arte applicata e di
licenza linguistica
Ai presidi degli istituti
professionali, tecnici, dei licei
classici, dei licei scientifici,
dei licei linguistici, dei licei
artistici, degli istituti
magistrali e degli istituti d'arte
Con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti e
indicazioni, nonche' l'elenco degli adempimenti, per la puntuale
applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di esami
di maturita' e per un migliore svolgimento degli esami stessi, ferme
restando le considerazioni di ordine didattico effettuate con le
circolari 2 gennaio 1970, n. 10 e 13 maggio 1970, n. 2010.
La circolare e' indirizzata non solo ai presidenti delle
commissioni giudicatrici, ma anche ai capi di istituto, in quanto le
attivita' delle commissioni postulano l'utilizzazione di parte delle
strutture della scuola e l'indispensabile e fattiva collaborazione
del personale dell'istituto.
Al fine di fornire i necessari chiarimenti e gli orientamenti
generali sulla regolare funzionalita' delle operazioni delle
commissioni, con particolare riferimento alla necessita'
dell'adozione di criteri di valutazione omogenei, i presidenti delle
medesime commissioni verranno riuniti, unitamente agli ispettori
incaricati della vigilanza sugli esami di maturita', dal competente
provveditore agli studi dopo l'insediamento delle commissioni e senza
interferire con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso
dette riunioni dovranno essere esaurite prima dell'inizio della
correzione degli elaborati della prima prova scritta.
Per i presidenti delle commissioni di maturita' professionale con
classi sperimentali post-qualifica di "Progetto 92" si svolgera'
apposita riunione, sempre dopo l'insediamento delle commissioni, con
gli ispettori incaricati della vigilanza per regione sui medesimi
esami di maturita' di "Progetto 92", presso i provveditorati agli
studi dei capoluoghi di regione, o altra sede indicata dagli
ispettori stessi, al fine di fornire i chiarimenti e gli orientamenti
di cui sopra e di esaminare le questioni attinenti allo svolgimento
degli esami di maturita' professionale sperimentale di "Progetto 92".
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE
1) Requisiti di ammissione per i candidati interni e privatisti.
Si richiama l'attenzione sugli articoli 34 e 35 dell'ordinanza
ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 1992, n. 304.
2) Giudizio di ammissione all'esame e documentazione didattica da
presentare alla commissione giudicatrice.
Si richiama l'attenzione sull'art. 41 dell'ordinanza ministeriale
19 dicembre 1992, n. 359, nonche' all'art. 2 della legge 5 aprile
1969, n. 119, e al decreto ministeriale 15 maggio 1970.
Si raccomanda che il testo originale dei giudizi analitici dei
singoli membri del consiglio di classe sia inserito nel curriculum
del candidato; anch'esso, pertanto, deve essere messo a disposizione
della commissione, unitamente a tutti gli atti dello scrutinio finale
e a quelli relativi alla carriera scolastica di ciascun alunno.
Tra gli atti della carriera scolastica di ciascun alunno devono
considerarsi compresi anche gli elaborati scritti, svolti durante
l'ultimo anno scolastico.
In proposito, infine, si raccomanda che il testo originale dei
giudizi analitici e di ammissione venga conservato agli atti della
scuola, trascritto nel registro generale degli alunni e nei
rispettivi verbali dei consigli di classe, affinche' in qualsiasi
momento se ne possa prendere visione, anche dopo che la commissione
giudicatrice, espletati i suoi lavori, abbia inserito nel plico
sigillato le schede dei candidati che contengono tali giudizi.
Si pone in evidenza che per gli esami nelle classi che attuano
sperimentazioni di ordinamento e struttura, l'art. 8 del decreto
ministeriale 19 dicembre 1992, n. 360, prevede che i consigli di
classe presentino alle commissioni una documentazione didattica
(programmi, lavori degli alunni, relazione informativa, ecc.) al fine
di mettere le commissioni stesse nella condizione di conoscere
approfonditamente il progetto sperimentale per una piu' coerente
conduzione dell'esame.
2/ a ) Esami di maturita' sperimentale di "Progetto 92".
Per le condizioni di ammissione agli esami di maturita'
professionale sperimentale di "Progetto 92", si richiama l'art. 7 del
decreto ministeriale 19 dicembre 1992, n. 360 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1992, n. 304), che pone in
particolare evidenza la valutazione del raggiungimento degli
obiettivi formativi sulla base del curriculum delle prove strutturate
di fine anno e degli eventuali stages.
Tra gli elementi da valutare vi e', inoltre, il lavoro di ricerca,
la c.d. tesina, svolto dall'alunno, attinente gli aspetti
caratterizzanti il profilo professionale e legato alle attitudini,
alle esperienze e agli interessi del candidato. Tale tesina deve
essere valutata in modo articolato affinche' la commissione di esame
possa proficuamente utilizzarla nel colloquio col candidato.
Si ricorda che tra gli elementi del giudizio finale di ammissione
rientra la valutazione sulla terza area (v. ordinanza ministeriale 19
dicembre 1992, n. 359, articolo 31).
Anche per tali esami i consigli di classe porranno a disposizione
della commissione ogni utile documentazione diretta a far conoscere
come il nuovo modello formativo sia stato attuato nella scuola con
particolare riferimento alla programmazione annuale che deve fornire
indicazioni sulla definizione degli obiettivi, sulla metodologia, sul
tipo di verifica, sui contenuti disciplinari, nonche' alle prove
strutturate svolte al termine dell'anno e alla tesina di cui sopra.
Dovranno, inoltre, essere indicati, nella relazione del consiglio
di classe, i moduli formativi della terza area con la relativa
valutazione (v. art. 31 dell'ordinanza ministeriale n. 359 citata).
3) Modelli, registri e scritture.
A titolo indicativo, si elencano i modelli normalmente occorrenti
per un'organizzazione-tipo, da predisporre a cura dei singoli
istituti:
verbale di consegna dei locali da adibire ad uffici della
commissione;
verbale di consegna della documentazione relativa ai candidati
interni e privatisti;
verbali di apertura del plico dei temi ministeriali e di consegna
delle buste contenenti i temi di esame nella sede principale e nelle
eventuali sedi aggiunte;
schede personali di ciascun candidato dalle quali risultino: le
generalita', la provenienza, un breve cenno sul curriculum
scolastico, i giudizi analitici ed il giudizio di ammissione del
consiglio di classe, l'indicazione della materia oggetto del
colloquio scelta dal candidato, della materia scelta dalla
commissione, di quella eventualmente "aggiunta", le valutazioni delle
prove scritte, le risultanze del colloquio, la discussione sugli
elaborati, nonche' il giudizio di maturita' con relativo voto e la
valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi
universitari o il giudizio di non maturita'; per i candidati
privatisti la scheda dovra' contenere apposita voce per le prove
orali integrative; sulla medesima scheda sara' riportato per i
candidati non maturi il giudizio, sia positivo sia negativo, per
l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe o, per la maturita'
professionale, se essi siano idonei all'ultima classe;
diario delle prove orali;
congruo numero dei prospetti giornalieri per i colloqui, con
l'indicazione della materia scelta dal candidato e della materia
scelta dalla commissione;
registro dei varbali; si consiglia di usare registri in bianco,
facendo riferimento ai fac-simili dei verbali riportati nel
Bollettino ufficiale contenente le norme sugli scrutini ed esami; gli
stampati formulati dalle scuole potranno essere utilizzati solo se
conformi alle direttive ministeriali. Sul frontespizio dei varbali
sono indicati: l'anno scolastico cui si riferisce la sessione
d'esame, la sede e la denominazione dell'istituto presso cui la
commissione e' stata destinata, la numerazione delle commissioni (I,
II, ecc.) quando ve ne siano piu' di una; in calce ai verbali, a
fianco delle firme dei commissari che li hanno sottoscritti, dovranno
essere indicati i rispettivi nominativi;
registro degli esami: sul frontespizio e' tracciato il prospetto
statistico riassuntivo con la distinzione fra candidati interni e
candidati privatisti e con la specificazione, per ciascuna categoria,
del numero dei candidati ammessi agli esami, degli assenti, dei
candidati esaminati, dei maturi e dei non maturi. Nell'interno, il
registro conterra' le seguenti colonne:
1) numero d'ordine;
2) cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati (in
ordine alfabetico) per ciascuna classe;
3) luogo di residenza del candidato;
4) scuola di provenienza con le seguenti sottodistinzioni:
a) statale;
b) pareggiata;
c) legalmente riconosciuta;
d) scuola privata o paterna, con l'indicazione del titolo di
studio posseduto dal candidato;
5) risultato dell'esame con le seguenti sottodistinzioni: maturo
con il voto di ............; non maturo; il voto dovra' essere
scritto in lettere e le eventuali correzioni apposte in rosso
dovranno essere convalidate dalla firma del presidente; per i corsi
ordinari, dovranno essere indicate le materie oggetto delle prove
scritte e del colloquio e l'eventuale materia facoltativa aggiunta;
6) giudizio finale (da trascriversi per tutti i candidati siano
essi dichiarati maturi o non maturi) e valutazione sull'orientamento
ai fini della scelta degli studi universitari (unicamente per i
candidati dichiarati maturi);
7) osservazioni varie; in tale ultima colonna sara' indicata, per
i candidati privatisti dichiarati non maturi, la dichiarazione di
ammissione o di non ammissione all'ultima classe o, per la maturita'
professionale, se essi siano idonei all'ultima classe;
modello dei risultati dell'esame da affiggere all'albo
dell'istituto sede principale della commissione e, per stralcio, agli
albi degli istituti dai quali i candidati provengono (sede aggregata
e/o aggiunta);
tabelloni dei vari risultati delle operazioni di scrutinio, da
affiggere all'albo dell'istituto.
4) Custodia di atti e di elaborati.
Per assicurare la massima sicurezza si richiama l'attenzione sui
seguenti adempimenti:
a) gli elaborati relativi alle prove scritte e grafiche siano
sempre raccolti e ordinati in armadi e locali che offrano, nel
sistema di sicurezza a disposizione dei singoli istituti, il massimo
delle garanzie, in modo da evitare qualsiasi rilievo di negligenza o
di scarsa prudenza;
b) i giudizi formulati sia sulle prove scritte e grafiche sia su
quelle orali siano riportati sugli appositi modelli che devono essere
custoditi in locali e in armadi o cassetti diversi da quelli sopra
indicati, in modo che, sulla scorta di tali giudizi, la commissione
possa deliberare anche in mancanza degli elaborati;
c) il personale di custodia sia opportunamente impegnato negli
obblighi di vigilanza cui e' soggetto;
d) in caso di inidoneita' dei locali o per particolari esigenze
di sicurezza i provveditori agli studi, di propria iniziativa o su
richiesta del presidente della commissione o del capo di istituto,
interesseranno l'autorita' di pubblica sicurezza per un adeguato
servizio di vigilanza, specialmente nei giorni dello scrutinio.
5) Custodia del plico degli atti d'esame.
Al termine della sessione i verbali verranno consegnati al preside
dell'istituto sede principale d'esame, il quale li conservera' in
plico sigillato insieme con tutti gli altri atti dell'esame. Tali
plichi non dovranno essere aperti se non a seguito di espressa
autorizzazione ministeriale con le modalita' indicate nelle
autorizzazioni stesse, salvo che nei seguenti casi previa
autorizzazione del provveditore agli studi competente:
ricorso giurisdizionale ai tribunali amministrativi regionali o
straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esito degli esami;
indagine da effettuarsi da parte dell'autorita' giudiziaria;
prelievo di certificati e documenti richiusi nel plico;
ogni qualvolta il provveditore agli studi medesimo ne ravvisi la
necessita'.
Le operazioni di apertura e chiusura dei plichi dovranno essere
effettuate dal preside dell'istituto interessato, assistito da un
funzionario designato dal provveditore agli studi e da un insegnante
dello stesso istituto, possibilmente quello che ha svolto le funzioni
di rappresentante di classe nella commissione giudicatrice.
Al termine delle suddette operazioni dovra' essere redatto un
apposito verbale in duplice copia, di cui una sara' inserita nel
plico stesso e l'altra sara' rimessa al provveditore agli studi.
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI PER LE COMMISSIONI
GIUDICATRICI
6) Riunione preliminare.
La riunione preliminare e' particolarmente destinata ai seguenti
adempimenti:
elezione del vice-presidente;
scelta, da parte del presidente, di uno o piu' membri per le
funzioni di verbalizzazione e, in genere, di segretario della
commissione;
esame degli elenchi dei candidati, delle domande di iscrizione,
degli atti relativi alla carriera scolastica dei candidati stessi e
dei documenti previsti dalla normativa vigente; controllo dei
programmi di esami e - per le classi sperimentali - della
documentazione di cui all'ottavo comma dell'art. 2 del decreto
ministeriale 19 dicembre 1992, n. 360. La commissione giudicatrice,
qualora nell'esaminare la documentazione relativa a ciascun
candidato, rilevi eventuali irregolarita' insanabili provvedera'
all'esclusione dagli esami dei candidati in posizione irregolare,
sempre che essa sia accertata anteriormente all'inizio della prima
prova scritta. Se tale accertamento sara' stato effettuato dopo la
detta prova, la commissione giudicatrice provvedera' a darne
tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete, ai sensi
dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei
relativi adempimenti. In tal caso i candidati continueranno le prove
di esame con riserva;
visita ai locali predisposti dal capo di istituto per lo
svolgimento delle prove scritte e orali, allo scopo anche di adottare
ogni opportuno provvedimento per assicurare la regolarita' delle
stesse e la sicurezza della custodia degli elaborati e degli atti di
esame;
raccolta delle dichiarazioni dei componenti le commissioni rela-
tive alle lezioni private. Tutti i componenti le commissioni devono
dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati
della propria commissione; tale dichiarazione e' obbligatoria anche
se negativa;
raccolta delle dichiarazioni dei componenti le commissioni rela-
tive all'assenza di rapporti di parentele e di affinita' entro il
quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio tra loro e/o con i
candidati che essi dovranno esaminare;
predisposizione dei turni di vigilanza durante le prove scritte
presso la sede principale e le eventuali sedi aggiunte (art. 87 del
regio decreto 4 maggio 1925, n. 653);
nomina dei membri aggregati, a pieno titolo e non, e contestuale
comunicazione al competente provveditore agli studi contenente
l'esplicita' dichiarazione redatta dal presidente, sotto la sua
responsabilita', che nessuno dei membri effettivi, compresi lo stesso
presidente e i rappresentanti di classe, e' in possesso del titolo
(con riferimento alla classe di concorso o di abilitazione ovvero nel
caso di docenti non abilitati, con riferimento al titolo di studio)
necessario per assolvere tale funzione.
I commissari sono tenuti ad indicare al presidente il loro
recapito, per consentire la tempestivita' di eventuali comunicazioni,
anche per le vie brevi.
All'atto dell'insediamento delle commissioni, qualora il presidente
accerti che tra i componenti siano presenti docenti legati tra loro
e/o con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinita'
entro il quarto grado, dovra' farlo presente al provveditorato agli
studi di competenza, il quale provvedera' al necessario spostamento.
7) Intese tra i presidenti.
Al fine di raggiungere un'intesa per l'adozione di criteri armonici
nella condotta delle operazioni d'esame, e' opportuno che i
presidenti di commissioni operanti in un medesimo istituto si
incontrino sia nei giorni dedicati alla riunione preliminare delle
rispettive commissioni, sia in quelli precedenti lo scrutinio finale.
8) Membri aggregati.
La nomina dei membri aggretati e' disciplinata dall'articolo 42
dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359.
I presidenti delle commissioni giudicatrici nomineranno i
commissari aggregati, scegliendoli, di norma, tra le persone comprese
negli elenchi disponibili presso i provveditorati agli studi.
La nomina dei membri aggregati nelle commissioni di maturita'
sperimentale e' disciplinata dall'art. 2 del decreto ministeriale 19
dicembre 1992, n. 360.
Nel disporre la nomina dei membri aggregati il presidente della
commissione di maturita' sperimentale dovra' tener conto, oltre che
della disposizione del precedente comma, anche della possibilita' di
utilizzare un solo docente per piu' discipline affini, in quanto
comprese nella stessa classe di concorso o di abilitazione (ad es.,
per gli indirizzi di tipo edile, un solo commissario potrebbe essere
competente per architettura, urbanistica, costruzioni e tecnologie
delle costruzioni).
9) Identita' dei candidati.
L'identificazione dei candidati deve avvenire nella maniera piu'
scrupolosa: la responsabilita' di tale identificazione spetta al
presidente della commissione il quale, prima dell'inizio delle prove
di esame, deve esigere la presentazione, da parte del candidato, di
un documento di riconoscimento.
Nel caso in cui, all'atto della prima prova scritta, un candidato
fosse sprovvisto di documento di identificazione, il presidente
potra' consentirgli di sostenere tale prova, ma non dovra' ammetterlo
alla seconda prova scritta se, all'inizio di quest'ultima, non avra'
esibito il documento di cui sopra.
In casi eccezionali e sotto la sua personale responsabilita', il
presidente potra' consentire che l'identificazione del candidato
avvenga successivamente alla partecipazione alla seconda prova
scritta.
10) Assenza dei candidati.
Si richiama l'attenzione sull'art. 53 dell'ordinanza ministeriale
n. 359.
Sull'istanza di rinvio delle prove, che deve essere motivata, il
presidente, valutatane l'attendibilita', decide inappellabilmente.
a) Prove scritte.
Nel caso in cui il candidato presenti certificazione medica, il
presidente disporra', ai sensi dell'art. 8- bis della legge n.
119/69, immediatamente, per le vie brevi, visita medico-fiscale, al
fine di accertare le reali condizioni di salute del candidato stesso.
Ovviamente, nel caso in cui detta visita non confermi quanto
riportato nella certificazione medica presentata, il candidato non
verra' ammesso a sostenere le prove suppletive.
Ovviamente i candidati assenti anche ad una sola delle prove
scritte e che non abbiano o non siano stati ammessi a sostenere le
prove suppletive non possono partecipare alle prove integrative ed ai
colloqui.
Sugli atti di esame per i candidati assenti a tutte o parte delle
prove, per i quali quindi non si e' potuto procedere alla
formulazione del giudizio finale, si verbalizzera' apponendo la
dizione: "assente da........".
b) Prove integrative e/o colloquio.
Nel caso in cui il candidato presenti certificazione medica, il
presidente della commissione deve disporre che le prove integrative
e/o il colloquio si svolgano in giorni diversi da quelli nei quali il
candidato e' stato convocato.
11) Assenze dei commissari e dei presidenti.
Si rammenta che a norma dell'art. 11 del regio decreto 18 aprile
1929, n. 673, dell'art. 2, lettera E), del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dell'art. 14, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, la
partecipazione agli esami di Stato costituisce servizio di istituto.
Non e' pertanto consentito ai componenti le commissioni di
rifiutare o lasciare l'incarico dopo l'insediamento delle stesse,
salvo nei casi di legittimo impedimento i cui motivi devono essere
documentati e rigorosamente accertati.
Consegue che le dimissioni rassegnate all'infuori di tali norme
oppure l'abbandono di fatto dei lavori di esame sono perseguibili
disciplinarmente, mentre, per i casi piu' gravi, potra' essere
configurato, da parte della competente autorita', il reato di
interruzione di pubblico servizio.
La norma, secondo la quale nel corso dei colloqui la collegialita'
e' assicurata dalla presenza di almeno cinque membri effettivi,
compreso il rappresentante di classe, non significa che i componenti
delle commissioni possano assentarsi, magari a turno, dai lavori di
esame. Essa prevede soltanto il caso eccezionale della momentanea
assenza di non piu' di un componente la commissione, ma non autorizza
assenze prolungate o ripetute, che non siano giustificate. Tale norma
non puo' estendersi alle altre operazioni di esame che debbano sempre
svolgersi alla presenza dell'intera commissione. Ne' infine, la
collegialita' potra' essere considerata fatta salva se il commissario
assente fosse proprio quello affettivo della materia del colloquio.
Cio' premesso, si chiarisce che il commissario legittimamente
assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata
dei lavori dal provveditore agli studi nei casi di assenze superiori
ad un giorno, a meno che altro componente facente parte della
commissione (ivi compresi il presidente e i membri interni) sia
competente nella materia per la quale era stato nominato il
commissario temporaneamente assente.
Si chiarisce che nel caso di temporanea assenza di qualche
componente la commissione, la revisione delle prove scritte e i
colloqui possono ugualmente effettuarsi:
nel caso vi sia nella commissione altro componente (compresi il
presidente e i rappresentanti di classe o di indirizzo) competente
nella materia per la quale e' stato nominato il commissario assente;
nel cao in cui, limitatamente ai colloqui ed alle prove
integrative, nei giorni dell'assenza non debbano svolgersi prove su
materie di competenza dell'assente.
Fuori dei casi predetti e soprattutto se non e' possibile prevedere
con certezza la data di rientro del commissario assente, il
competente provveditore agli studi deve procedere alla nomina di
altro docente per l'intera durata delle operazioni di esame.
Qualora l'assenza sia superiore ad un giorno, le operazioni di
esame verranno strutturate in base ad un nuovo calendario.
Eventuali brevi assenze del presidente, non pregiudicano la
prosecuzione dei colloqui, in quanto la funzione verra' assolta dal
vice presidente.
Si tenga, comunque, presente che, qualora l'assenza si verifichi in
coincidenza con la formulazione dei giudizi di maturita', occorre
provvedere in ogni caso alla sostituzione tanto del commissario
quanto del presidente assenti.
Poiche' le norme vigenti prevedono espressamente la sostituzione
per tutta la rimanente durata della sessione, e' chiaro che - in sede
di esame - non e' dato ricorrere alla supplenza di presidenti o
commissari assenti, bensi' soltanto alla loro sostituzione
definitiva.
I provvedimenti di collocamento in congedo o in aspettativa per
motivi di salute o di famiglia sono limitati ai soli periodi
espressamente indicati dagli interessati, che non potranno accettare
altra nomina in commissioni di esami di maturita', salva la facolta'
dei provveditori agli studi di chiedere a questo Ministero
l'autorizzazione di avvalersi del personale di cui sopra.
12) Modalita' per le prove scritte.
Fatto l'appello e distribuiti i fogli con il timbro della scuola e
la firma del presidente della commissione o, nel caso di sedi
aggiunte, del commissario delegato, il presidente della commissione o
il commissario delegato ricevera' dal preside o dal suo
rappresentante la busta contenente i temi.
Il presidente, constatata e fatta constatare l'integrita' della
busta, procede all'apertura di essa in presenza dei candidati. Della
consegna e dell'apertura della busta si fa menzione nel verbale. Si
procede subito alla dettatura; al termine della dettatura si
chiedera' ai candidati se abbiano perfettamente udito e, in caso
negativo, si ripeteranno, eventualmente scrivendole sulla lavagna, le
parti che non siano state comprese.
Il termine massimo concesso per le prove, indicato in calce al
tema, decorrera' dal momento in cui siano esaurite queste operazioni
preliminari.
I candidati possono lasciare l'istituto dopo che siano trascorse
almeno tre ore dalla dettatura del tema.
A meno che non sia diversamente disposto in calce ai temi d'esame,
durante lo svolgimento delle prove scritte linguistico-letterarie e'
consentito l'uso dei vocabolari; durante le prove scritte,
scrittografiche, grafiche di materie tecnico-professionali, e'
consentito l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici tascabili (di
tipo non scrivente e non programmabile). Per quanto riguarda la
lingua straniera sono consentiti: il vocabolario bilingue, il
monolingue (purche' non enciclopedico) ed i dizionari tecnici non
fraseologici.
L'organizzazione della vigilanza durante lo svolgimento delle prove
scritte e' affidata, negli istituti sedi di commissione giudicatrice,
al presidente della commissione, nelle sedi aggiunte, al commissario
delegato.
I commissari che assistono alle prove scritte hanno facolta' di
allontanare dalla sala di esame i candidati che abbiano commesso
gravi mancanze disciplinari o che abbiano contravvenuto alle norme
che regolano lo svolgimento delle prove scritte. Di quanto sopra
verra' fatta espressa menzione nel verbale.
Al termine della prova, ogni candidato deve consegnare l'elaborato
insieme alla minuta di esso ed ai fogli non utilizzati, Su ciascun
elaborato, un componente la commissione o uno dei professori
assistenti segnera' l'ora della consegna e apporra' la firma.
Per l'annullamento delle prove di esame a causa di frode o
infrazione disciplinare, si procede a norma dell'art. 95 del regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653.
13) Prove d'esame per i candidati portatori di handicap.
Si richiama l'attenzione sull'art. 51 dell'ordinanza ministeriale
19 dicembre 1992, n. 359.
14) Modalita' delle votazioni.
Durante i lavori della commissione, in tutte le occasioni in cui si
debba ricorrere alla votazione per le necessarie determinazioni, non
e' consentito astenersi dal voto.
Ciascun commissario dovra' esprimere in modo palese il proprio
voto.
Il numero dei voti espressi a favore o contro una determinazione
deliberazione deve essere espressamente riportato nei verbali.
15) Diario e sedi di esame.
Il diario delle operazioni e delle prove e' stabilito
dall'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, cosi' come
modificato dall'ordinanza ministeriale 12 marzo 1993, n. 73, e, per
gli esami di maturita' nei corsi ad indirizzo sperimentale, dagli
articoli 4, 6 e 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 1992, n. 360.
Un suggerimento che puo' essere offerto per contenere le prove di
esame nel minor tempo possibile, sopratutto in presenza di un
rilevante numero di candidati privatisti, e' quello di stabilire i
diario delle prove integrative e dei colloqui subito dopo la
conclusione della seconda prova scritta.
Fermo restando il principio sancito nell'art. 37, comma 10, della
predetta ordinanza ministeriale, secondo il quale le scuole che hanno
almeno 25 candidati interni possono essere sedi aggiunte di esame sia
per quanto concerne le prove scritte sia per quanto concerne le prove
orali, si ribadisce che, quando la stessa commissione debba esaminare
candidati provenienti da due o piu' istituti, il diario degli esami
orali dovra' essere stabilito in modo che la successione delle classi
di uno stesso istituto non subisca interruzioni.
Si suggerisce, pertanto, in tali casi, che con il sorteggio venga
prima determinato l'ordine di successione degli istituti e poi,
nell'ambito di ciascun istituto, la successione delle classi.
Nel caso in cui la commissione debba operare in due sedi di esami
(principale e aggiunta) presso due istituti diversi e che ad una sola
delle due sedi risultino assegnati candidati privatisti, gli esami
avranno inizio presso la sede estratta per prima nel sorteggio (e,
nell'ambito di questa, con la sezione indicata da ulteriore
sorteggio, nel caso di piu' sezioni), anche se a questa non siano
assegnati candidati privatisti; continueranno, successivamente,
nell'altra sede, con l'inizio delle prove integrative e dei colloqui
dei candidati privatisti e proseguiranno - secondo l'ordine stabilito
con sorteggio in caso di piu' sezioni - con il colloquio dei
candidati interni.
I privatisti, ai sensi dell'art. 40 dell'ordinanza ministeriale su
indicata, sostengono per primi sia le prove integrative che il
colloquio.
Qualora l'istituto aggregato non sia sede aggiunta di esame, il
presidente dovra' decidere se la commissione debba spostarsi - per
quanto concerne le sole prove orali - nell'istituto stesso, ovvero se
debbano essere i candidati a raggiungere la commissione nella sede
principale. Ovviamente, lo spostamento della commissione e'
necessario per i candidati degenti in luogo di cura o detenuti, ecc.
qualora il competente provveditore agli studi li abbia autorizzati a
sostenere le prove d'esame fuori della sede scolastica.
Il presidente conformera' il diario degli esami alla situazione
numerica effettiva, non includendovi, ad esempio, i candidati che,
senza giustificato motivo, non abbiano sostenuto una o entrambe le
prove scritte.
Per il colloquio e le eventuali prove integrative negli esami di
maturita' sperimentale devono essere convocati giornalmente non meno
di quattro candidati per i corsi sperimentali di ordinamento e
struttura, mentre per i corsi sperimentali di solo ordinamento gli
alunni interni devono essere almeno cinque e i privatisti non piu' di
cinque, secondo quanto stabilito per la maturita' di ordinamento.
Lo scrutinio finale dovra' avere luogo nella sede principale dopo
che siano stati esaminati tutti i candidati assegnati alla
commissione.
Ciascuna commissione puo' impiegare, per gli scrutini e per gli
altri atti conclusivi degli esami, non piu' di tre giorni.
I giorni festivi non vanno computati in tutte le operazioni che
comportino tempi o scadenze (giorni assegnati per la riunione
preliminare, per la revisione degli elaborati, per la formulazione
dei giudizi).
Ferma restando la competenza del presidente nello stabilire il
diario degli esami entro i limiti dell'art. 40 dell'ordinanza
ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, i provveditori agli studi, ai
fini della liquidazione della indennita' di missione, eserciteranno
ogni opportuna azione di vigilanza e di controllo.
16) Scelta delle materie oggetto del colloquio (nei corsi ordinari).
Per la determinazione delle due materie oggetto del colloquio,
l'art. 50 dell'ordinanza ministeriale n. 359/92 dispone un preciso
ordine di successione. Nei giorni stabiliti per le prove scritte,
grafiche e scritto-grafiche, i candidati indicano - per iscritto - la
materia da essi prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e
l'eventuale materia facoltativa aggiunta.
Il candidato puo' indicare, come materia facoltativa aggiunta, ai
fini del colloquio, solo una materia che non sia compresa tra quelle
indicate, nell'apposita ordinanza ministeriale, per lo svolgimento
dei colloqui.
Ovviamente la scelta non puo' cadere su materie non comprese nei
programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso.
Il giorno precedente il colloquio di ciascun candidato, la
commissione delibera sulla scelta della materia di propria competenza
tra le residue tre materie, e ne da' comunicazione il giorno stesso
mediante avviso affisso all'albo dell'istituto ove la prova dovra'
avere svolgimento, ed eventualmente dell'istituto sede aggregata.
Per i candidati che dovranno sostenere il colloquio di lunedi', la
commissione giudicatrice scegliera' la materia di propria competenza
oggetto del colloquio il sabato precedente e, nello stesso giorno, la
rendera' nota mediante affissione all'albo.
La commissione operera' meditatamente la propria scelta
individualizzata dopo un'attenta, approfondita disamina di tutti gli
elementi a sua disposizione, quali le valutazioni espresse dalla
scuola nel giudizio di ammissione formulato dal consiglio di classe,
che si inseriscono nel curriculum degli studi e quelli che essa
stessa ha potuto trarre dalla revisione degli elaborati, nonche'
dalla scelta gia' operata da ciascun candidato.
Va sottolineato che la scelta della seconda materia non deve mai
essere interpretata come una disposizione restrittiva, o peggio
punitiva, nei confronti dei candidati; inoltre, si deve ribadire un
esplicito richiamo volto ad affermare l'esigenza che le commissioni,
tenuto conto del carattere "collegiale" della prova, motivino
opportunamente la scelta della seconda materia.
Ai fini di detta scelta, molti utili elementi di conoscenza su
ciascun candidato si possono proficuamente acquisire attraverso il
consapevole e responsabile apporto del commissario interno sulla
situazione della classe.
Solo cosi', nel pieno rispetto della legge 5 aprile 1969, n. 119, e
del decreto ministeriale 15 maggio 1970, ogni commissione puo', a
buon diritto, avere la consapevolezza di disporre di tutti gli
elementi piu' opportuni, sul piano oggettivo e soggettivo, per "la
valutazione globale della personalita' del candidato, considerata con
riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali" (art.
5 della legge e art. 4 del decreto ministeriale).
La scelta della seconda materia del colloquio dovra' costituire
oggetto di un'apposita deliberazione, dalla quale risulteranno
specificate, sia pure sinteticamente, le particolari motivazioni
della scelta stessa per ogni singolo candidato.
17) Svolgimento delle prove orali integrative (nei corsi ordinari).
Le prove orali integrative, cui sono tenuti i candidati privatisti,
sono espressamente stabilite dall'art. 3 della legge 5 aprile 1969,
n. 119, e dall'art. 3 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e sono
disciplinate dall'art. 52 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre
1992, n. 359.
Le specificazioni della suddetta norma, necessarie per stabilire
uniformita' di comportamento da parte di tutte le commissioni
giudicatrici, non significano tuttavia che l'accertamento debba
riguardare pedissequamente tutti gli argomenti delle materie oggetto
di esame, ovvero che la prova debba consistere in una minuziosa,
dettagliata indagine nell'ambito degli interi programmi di
insegnamento delle discipline medesime.
La ratio del citato art. 3 e' coerente con l'esame e considera,
percio', le prove integrative come uno strumento sostitutivo di un
curricolo scolastico non esistente, che, unitamente alle prove
scritte ed al colloquio, concorre alla valutazione globale della
personalita' del candidato ed all'accertamento della sua maturita'.
Da quanto sopra discende che le commissioni giudicatrici, durante
lo svolgimento delle prove orali integrative, rivolgeranno la propria
attenzione sui contenuti fondamentali delle materie o parti di
materie oggetto delle prove medesime, al fine di acquisire gli
elementi indispensabili per la formulazione di un giudizio sulla
preparazione complessiva del candidato.
L'art. 52, lettera f), dell'ordinanza ministeriale su indicata
stabilisce che, per i candidati che hanno seguito studi all'estero,
le prove orali integrative vertono su tutte le materie incluse nei
programmi di insegnamento del corso dell'istituto cui si riferisce
l'esame di maturita', escluse le materie oggetto della seconda prova
scritta e del colloquio, limitatamente al programma dell'ultimo anno
di studi.
Nel caso in cui i candidati suddetti abbiano presentato titoli di
studio conseguiti presso scuole estere aventi riconoscimento legale,
corredati dai relativi programmi di insegnamento, si rimette al
prudente apprezzamento della commissione la determinazione
dell'entita' e dell'estensione delle prove orali integrative.
18) Svolgimento del colloquio.
Per la maturita' nei corsi ordinari, le prove sono stabilite dagli
articoli 5 e 6 della legge n. 119/69, e dagli articoli 4 e 5 del
decreto ministeriale 15 maggio 1970, e consistono in due prove
scritte e in un colloquio; da tali prove di maturita' nessun
condidato puo' essere esonerato anche se risulti fornito di altra
maturita' o di titolo di studio ad essa superiore.
Si ricorda che, durante lo svolgimento tanto delle prove
integrative quanto del colloquio, devono essere presenti almeno
cinque membri effettivi della commissione compreso il presidente o il
vice presidente (art. 55 dell'ordinanza ministeriale n. 359). Non e'
possibile, in altri termini, esaminare contemporaneamente piu' di un
candidato, costituendo in tal modo di fatto delle sottocommissioni
che opererebbero illegittimamente.
Il colloquio inizia con la materia scelta dal candidato. L'ordine
nel quale si devono succedere le altre fasi (colloquio sulla materia
scelta dalla commissione, discussione sugli elaborati, eventuale
materia aggiunta) non e' prestabilito ma e' rimesso alle valutazioni
del presidente, il quale, uditi i commissari, decidera' in modo da
garantire, caso per caso, che nel colloquio si proceda, in ogni fase,
con la necessaria serenita' e nel rispetto - sempre - della
personalita' del candidato, per il migliore conseguimento delle
finalita' cui il colloquio stesso tende.
Il risultato del colloquio deve essere espresso con una valutazione
unica e non distinta per le singole materie che hanno formato oggetto
del colloquio stesso.
19) Esami di maturita' sperimentale di "Progetto 92".
Il giudizio sulla seconda prova scritta pluridisciplinare deve
scaturire come sintesi, non sommatoria, della valutazione delle dis-
cipline presenti nella prova. Ove vi fosse necessita', il presidente
della commissione provvedera' alla nomina di membri aggregati, come
previsto dalla normativa vigente.
Per lo svolgimento del colloquio si rimanda all'art. 7, paragrafo
b), del decreto ministeriale 19 dicembre 1992, n. 360.
In tali esami, considerato l'accertamento gia' effettuato in sede
di prove strutturate al termine dell'anno e del carattere
pluridisciplinare della seconda prova scritta, il colloquio, come
previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 360, si svolgera'
essenzialmente sul lavoro di ricerca - la cosiddetta tesina - svolto
dal candidato, oltre che sui concetti essenziali di due materie.
20) Prove scritte suppletive.
L'art. 37, ultimo comma, dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre
1992, n. 359, stabilisce che, per i candidati degenti in luogo di
cura, detenuti, ecc., l'eventuale effettuazione delle prove scritte
fuori dalla sede scolastica, debitamente autorizzata dal competente
provveditore agli studi, potra' essere effettuata soltanto nella
sessione suppletiva.
Per la procedura da seguire, si richiama quanto stabilito dall'art.
53 dell'ordinanza sopra citata.
Per ciascun candidato assente che abbia chiesto ed ottenuto il
rinvio del colloquio, la deliberazione eventualmente gia' adottata
dalla commissione giudicatrice in merito alla materia di propria
competenza su cui dovra' vertere il colloquio, dovra' essere
ripetuta.
Anche tale nuova deliberazione verra' adottata il giorno precedente
quello stabilito per lo svolgimento del colloquio e potra' anche
confermare la scelta precedentemente effettuata.
L'eventuale ammissione dei candidati a prove integrative o a prove
suppletive non potra' comportare il prolungamento dei lavori della
commissione, ne' potra' essere disposta dopo che abbiano avuto inizio
le sedute per il giudizio di maturita'.
21) Giudizio di maturita'.
Si richiama l'attenzione sull'art. 8 della legge 5 aprile 1969, n.
119, sull'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e sull'art.
56 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, che dettano
precise norme per la formulazione del giudizio conclusivo nei
riguardi di tutti i candidati esaminati. Alla formulazione del
giudizio, all'attribuzione del voto ed alla valutazione
sull'orientamento partecipa l'intera commissione; partecipa altresi'
solo il rappresentante di classe o di indirizzo dei candidati per i
quali il giudizio deve essere espresso, con esclusione degli altri
membri interni, a meno che questi ultimi non siano stati nominati
membri aggregati a pieno titolo.
Nel caso in cui, a causa del numero non elevato di candidati, il
Ministero abbia raggruppato piu' indirizzi nella medesima commissione
(es. per la maturita' tecnica industriale elettrotecnica e meccanica)
anche operanti in piu' sedi, a tutte le operazioni di esame, alla
formulazione del giudizio di maturita' e alla assegnazione del voto,
debbono partecipare tutti i componenti di nomina del Ministero o del
provveditore, i membri aggregati a pieno titolo, compresi i
rappresentanti di classe che eventualmente svolgono anche tale
funzione e i membri interni (questi ultimi limitatamente ai candidati
da essi rappresentati).
Si verifichera' quindi che, alle operazioni di esame di un
candidato ad esempio di indirizzo "elettrotecnica", partecipano anche
i commissari (membri effettivi e membri aggregati a pieno titolo)
nominati per le esigenze dell'indirizzo "meccanica".
Alla formulazione del giudizio di maturita' sperimentale
partecipano, oltre il presidente, i commissari di nomina ministeriale
e i membri aggregati a pieno titolo che hanno titolo a condurre il
colloquio (art. 5 del decreto ministeriale n. 360).
I commissari aggregati non a pieno titolo partecipano con voto
meramente consultivo alle sole operazioni concernenti i candidati per
i quali si e' resa necessaria la loro partecipazione all'esame.
Deve essere prestata particolare attenzione alla motivazione del
giudizio.
Va, infatti, tenuto presente che il difetto di motivazione puo'
costituire motivo di annullamento del deliberato della commissione in
sede contenziosa, e piu' in generale, che la discrezionalita' dei
deliberati della commissione non esclude che i detti giudizi siano
sindacabili, in sede contenziosa, oltreche' per difetto di
motivazione, sotto i profili della illogicita', della irrazionalita',
della contraddittorieta' o della mancata valutazione di tutti gli
elementi di giudizio.
Conseguentemente, deve essere, ad esempio, seriamente giustificata
una votazione massima nei confronti di un candidato che, pur avendo
fornito buone prove d'esame, risulta ammesso con stentata sufficienza
o con indicazioni di carenze in materie fondamentali o
caratterizzanti l'indirizzo di studi, ovvero una votazione minima nei
confronti di un candidato che, pur avendo sostenuto prove d'esame non
brillanti, sia stato ammesso con un giudizio molto positivo.
Particolare cautela deve poi essere impiegata nella formulazione dei
giudizi di non maturita', soprattutto in presenza di elementi
favorevoli al candidato nel giudizio sintetico di ammissione e/o nei
giudizi analitici. E' necessario infatti, in tali casi, motivare
dettagliatamente ed esaurientemente le ragioni per le quali l'esito
delle prove d'esame non puo' confermare le valutazioni positive del
consiglio di classe o di alcuni suoi componenti.
21/ a ) Esami di maturita' sperimentale di "Progetto 92".
I moduli formativi della terza area non costituiscono oggetto
dell'esame di maturita' ne' di valutazione specifica da parte delle
commissioni giudicatrici; tuttavia le commissioni medesime
prenderanno conoscenza dei moduli e della relativa valutazione
formulata dal consiglio di classe al fine di acquisire la conoscenza
dell'intero percorso formativo dell'alunno.
22) Voto di maturita'.
Si rinvia agli articoli 8 della legge 5 aprile 1969, n. 119, 7 del
decreto ministeriale 15 maggio 1970, e 56 dell'ordinanza ministeriale
19 dicembre 1992, n. 359.
Si precisa che, nel caso ci siano uno o piu' membri aggregati a
pieno titolo aventi anch'essi diritto ad esprimere voto, la
valutazione risultante dovra' essere rapportata a sessantesimi. Tale
risultato si consegue moltiplicando per sei la somma dei voti e
dividendo poi il prodotto per il numero di coloro che hanno espresso
il voto. Le frazioni fino a cinquanta centesimi saranno ridotte
all'unita' inferiore, quelle superiori a cinquanta centesimi saranno
elevate all'unita' superiore (ad es.: una votazione di 39,42/60 sara'
ridotta a 39/60, mentre una votazione di 36,57 sara' elevata a
37/60).
Negli esami di maturita' sprimentale puo' succedere che il
colloquio venga condotto da un numero di commissari inferiore a sei e
che pertanto anche il giudizio di maturita' ed il relativo voto
debbano essere espressi da un collegio costituito da meno di sei
membri. In tal caso, fermo restando che ogni commissario dispone di
voti da 6 a 10, il voto complessivo deve essere rapportato in
sessantesimi moltiplicando per sei la somma dei voti e dividendo il
prodotto per il numero di coloro che hanno espresso il voto.
23) Valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi
universitari.
Per i candidati dichiarati maturi, la valutazione sull'ordinamento
ai fini della scelta degli studi universitari deve discendere
dall'esito delle prove d'esame, dal curriculum degli studi seguito,
nonche' dalle indicazioni fornite dal consiglio di classe, a norma
dell'art. 57 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359.
Anche in questo adempimento, assume particolare rilievo la presenza
del rappresentante di classe, ai fini della migliore mediazione della
problematica del rapporto scuola-prova d'esame.
Nel formulare la valutazione, si consideri che l'orientamento non
va riferito tanto ad una determinata facolta', quanto ad un gruppo di
discipline affini.
Si raccomanda, inoltre, che la valutazione sull'orientamento non
venga espressa in formule generiche e convenzionali, ma sia
esaurientemente motivata.
Il giudizio, positivo o negativo, sulla maturita' di ciascun
candidato e, per i candidati dichiarati maturi, la valutazione
sull'orientamento universitario, vanno trascritti nei registri
d'esame e sono rilasciati, a richiesta dell'interessato, dal preside
dell'istituto di appartenenza (art. 8 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e art. 57 dell'ordinanza su indicata).
24) Giudizio per l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe.
Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, le
commissioni devono giudicare, sia in senso positivo sia in senso
negativo, se essi possano essere ammessi a frequentare l'ultima
classe dell'istituto e, per i candidati privatisti agli esami di
maturita' professionale, se essi possano ottenere l'idoneita'
all'ultima classe, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 15
maggio 1970. Detto giudizio e' obbligatorio per tutti i candidati
privatisti che siano sprovvisti di promozione o idoneita' all'ultima
classe e deve risultare, in maniera inequivocabile, tanto nel quadro
da affiggere all'albo dell'istituto, quanto nei registri d'esame. Il
giudizio non costituisce titolo di studio, non contiene
specificazione di voti sulle singole discipline e non ha altro
effetto legale se non di consentire la frequenza dell'ultima classe.
Tuttavia, detto giudizio e' valutabile ai fini della determinazione
delle prove orali integrative a norma dell'art. 52, lettera b),
dell'ordinanza ministeriale n. 359. E' da considerarsi abrogata la
disposizione che limitava la possibilita' della frequenza all'anno
scolastico successivo (art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale
5 aprile 1945, n. 227); deve altresi' intendersi abrogata la
disposizione relativa alla dichiarazione di idoneita' alla quarta
classe di istituto di istruzione tecnica (par. 40 dell'ordinanza
ministeriale 3 maggio 1947).
Si precisa che, a norma dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653, i candidati privatisti non maturi e non ammessi a
frequentare l'ultima classe o dichiarati non idonei, possono
sostenere in sessione autunnale esami di idoneita' all'ultima classe
o a classe precedente l'ultima, anche di istituto di tipo diverso da
quello in cui non abbiano superato l'esame di maturita', esclusi gli
esami di idoneita' all'ultima classe del medesimo indirizzo di
maturita' professionale. Si ricorda che i candidati interni
dichiarati non maturi o non ammessi agli esami di maturita', possono
ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni (art. 8,
penultimo comma, legge 5 aprile 1969, n. 119, e art. 7 del decreto
ministeriale 15 maggio 1970).
25) Registri di esami.
I registri di esami di maturita' sono compilati a cura della
commissione giudicatrice in duplice copia, di cui una rimane agli
atti dell'istituto sede principale d'esame e l'altra e' trasmessa al
provveditore agli studi competente per territorio. Il registro
contiene la trascrizione delle generalita' dei candidati, della loro
provenienza scolastica, dei risultati degli esami (deliberazione
conclusiva e giudizio; voto di maturita' e valutazione
dell'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari per i
candidati maturi; dichiarazione di ammissione o di non ammissione
alla frequenza dell'ultima classe di corso per i candidati privatisti
dichiarati non maturi).
Vengono altresi' trascritte sul registro le materie oggetto delle
prove scritte e del colloquio e l'eventuale materia facoltativa
aggiunta, ai fini dell'indicazione sui certificati di studio, a
richiesta degli interessati.
Gli atti devono essere firmati da tutti i componenti la
commissione.
Ogni commissario ha facolta' di verbalizzare eventuali motivi di
dissenso, fermo restando l'obbligo di sottoscrivere tutti gli atti.
L'estratto del registro, in duplice copia, viene compilato per gli
eventuali istituti aggiunti e/o aggregati.
Una copia viene consegnata ai suoi rappresentanti, debitamente
munita della firma di tutti i membri della commissione; l'altra copia
viene inviata, a cura del presidente, al provveditore agli studi
della provincia di competenza, tramite l'istituto sede principale di
esami.
26) Relazioni dei presidenti delle commissioni.
Le relazioni dei presidenti delle commissioni sugli esami di
maturita' dovranno essere inviate, a conclusione degli esami e a cura
dei presidenti medesimi:
ai provveditori agli studi: le relazioni riguardanti tutti gli
esami di maturita', sia dei corsi ordinari che sperimentali. I
provveditori agli studi segnaleranno alle direzioni generali e
ispettorato competenti i casi maggiormente significativi risultanti
dalle relazioni stesse;
agli I.R.R.S.A.E.: le relazioni riguardanti gli esami di maturita'
sperimentale;
alla Direzione generale dell'istruzione professionale - Div. III:
le relazioni riguardanti gli esami di maturita' professionale
sperimentale di "Progetto 92", formulate secondo lo schema che sara'
inviato direttamente ai presidenti;
alla Direzione generale per l'istruzione media non statale: le
relazioni riguardanti gli esami di maturita' effettuati presso le
scuole o istituti legalmente riconosciuti o pareggiati.
27) Diplomi di maturita' e certificati provvisori.
Qualora non pervengano tempestivamente i modelli di diploma,
saranno rilasciati certificati provvisori dal capo dell'istituto
statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei
candidati.
Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non
potranno essere rilasciati se non in un unico esemplare; essi
dovranno riportare in lettere il voto assegnato e recare la seguente
dicitura: "Il presente certificato viene rilasciato in luogo del di-
ploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso
valore". Esso perdera' tale efficacia quando, da parte delle
autorita' scolastiche, sara' rilasciato il diploma originale, per la
cui consegna occorrera', peraltro, la restituzione del certificato
provvisorio.
28) Norme abrogate.
La presente circolare sostituisce la precedente dell'11 aprile
1992, n. 102.
Il Ministro: JERVOLINO RUSSO