Si comunica che, in applicazione della decisione CEE del 28 dicembre 1992 e della relativa comunicazione CECA del Consiglio (Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1993), concernente il regime di importazione applicabile nei confronti dei prodotti siderurgici CECA originari della Bulgaria vengono aperti i seguenti contingenti comunitari, validi per il secondo quadrimestre del corrente anno: Categorie di prodotti Ammontare secondo la nomenclatura per tutta Periodo combinata (v. allegato) la Comunita' --- --- --- II quadrimestre: A. "sbozzi in rotoli per lamiere tonn. 54.902 1 maggio-31 agosto di ferro o di acciaio" B. lamiere da treno tonn. 24.322 Le domande di importazione a valere sui contingenti sopracitati validi per tutta la Comunita' vanno redatte secondo le disposizioni di cui alla raccomandazione CECA 3772/92 del 22 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 383 del 29 dicembre 1992 recepita con circolare Mincomes n. 2/93. Esse dovranno essere presentate alla Direzione generale import. export - Divisione V di questo Ministero a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale italiana. Tali domande potranno essere accolte subordinatamenteall'accertamento delle disponibilita' esistenti nei citati contingenti comunitari, sulla base della conferma fornita dalla Commissione CEE, nel quadro del coordinamento previsto dalla sopracitata decisione CECA. Le istanze per le importazioni da effettuare sul territorio nazionale devono essere redatte su carta libera, quelle per importazioni nel resto della Comunita' sul modello comunitario allegato alla citata circolare. Poiche' il sistema comunitario di gestione dei contingenti prevede che il 75% e il 25% dei contingenti stessi vengano rispettivamente assegnati agli operatori tradizionali e agli "altri" operatori, gli importatori tradizionali dovranno allegare, sotto la propria responsabilita', una dichiarazione dalla quale risultino, divise per anno, le importazioni effettuate nel triennio 90-92 dello stesso prodotto di cui si richiede l'importazione. Ove tale dichiarazione non venga allegata, oppure se una volta allegata risulti inesatta o incompleta, il richiedente non sara' considerato importatore tradizionale. Le domande pervenute nelle prime due settimane dall'apertura dei contingenti, saranno trasmesse alla Commissione CEE e parteciperanno ad una prima ripartizione dei quantitativi. Qualora i contingenti non siano esauriti, sara' possibile effettuare altre assegnazioni sulla base di ulteriori domande presentate dagli operatori interessati. p. Il Ministro: MARTUSCELLI