Si comunica  che,  in  applicazione  della  decisione  CEE  del  28
dicembre  1992  e  della  relativa  comunicazione  CECA del Consiglio
(Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1993),  concernente  il  regime  di
importazione  applicabile nei confronti dei prodotti siderurgici CECA
originari  della  Bulgaria  vengono  aperti  i  seguenti  contingenti
comunitari, validi per il secondo quadrimestre del corrente anno:
                       Categorie di prodotti             Ammontare
                      secondo la nomenclatura            per tutta
     Periodo          combinata (v. allegato)           la Comunita'
       ---                     ---                          ---
II quadrimestre:       A. "sbozzi in rotoli per lamiere tonn. 54.902
  1  maggio-31 agosto     di ferro o di acciaio"
                       B. lamiere da treno              tonn. 24.322
 Le  domande  di  importazione  a  valere sui contingenti sopracitati
validi per tutta la Comunita' vanno redatte secondo  le  disposizioni
di  cui  alla  raccomandazione  CECA  3772/92  del  22 dicembre 1992,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 383 del 29  dicembre  1992
recepita  con  circolare  Mincomes  n.  2/93.  Esse  dovranno  essere
presentate alla Direzione generale import. export -  Divisione  V  di
questo  Ministero  a  decorrere  dal giorno successivo a quello della
pubblicazione  della  presente  circolare  nella  Gazzetta  Ufficiale
italiana.      Tali      domande      potranno     essere     accolte
subordinatamenteall'accertamento delle disponibilita'  esistenti  nei
citati  contingenti  comunitari,  sulla  base  della conferma fornita
dalla Commissione CEE, nel quadro del  coordinamento  previsto  dalla
sopracitata decisione CECA.
  Le  istanze  per  le  importazioni  da  effettuare  sul  territorio
nazionale  devono  essere  redatte  su  carta  libera,   quelle   per
importazioni  nel  resto  della  Comunita'  sul  modello  comunitario
allegato alla citata circolare.
  Poiche' il sistema comunitario di gestione dei contingenti  prevede
che  il  75%  e il 25% dei contingenti stessi vengano rispettivamente
assegnati agli operatori tradizionali e agli "altri"  operatori,  gli
importatori   tradizionali   dovranno   allegare,  sotto  la  propria
responsabilita', una dichiarazione dalla quale risultino, divise  per
anno,  le  importazioni  effettuate  nel  triennio 90-92 dello stesso
prodotto di cui si richiede l'importazione.  Ove  tale  dichiarazione
non  venga  allegata, oppure se una volta allegata risulti inesatta o
incompleta,  il  richiedente  non   sara'   considerato   importatore
tradizionale.
  Le  domande  pervenute  nelle prime due settimane dall'apertura dei
contingenti, saranno trasmesse alla Commissione CEE e  parteciperanno
ad una prima ripartizione dei quantitativi. Qualora i contingenti non
siano  esauriti,  sara' possibile effettuare altre assegnazioni sulla
base di ulteriori domande presentate dagli operatori interessati.
                                          p. Il Ministro: MARTUSCELLI