IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste  le  disposizioni  recanti  attribuzioni  al  Ministro  senza
portafoglio per i problemi delle aree urbane;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
  1.  Il  Ministro dell'ambiente on. prof. Valdo Spini e' delegato ad
esercitare i compiti relativi alle seguenti disposizioni legislative,
ivi compresi quelli di coordinamento, di indirizzo, di promozione  di
iniziative, anche normative, di vigilanza, di verifica e controllo:
    a)  legge 24 marzo 1989, n. 122, recante "Disposizioni in materia
di parcheggi, programma triennale per  le  aree  urbane  maggiormente
popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393";
    b)  decreto-legge  1   aprile  1989,  n.  121,  convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   29  maggio  1989,  n.  205,  recante
"Interventi infrastrutturali nelle aree  interessate  dai  campionati
mondiali di calcio del 1990";
    c)   decreto-legge   8  maggio  1989,  n.  166,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, recante "Interventi
urgenti per il risanamento e  lo  sviluppo  della  citta'  di  Reggio
Calabria";
    d)  legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante "Interventi per Roma,
capitale   della   Repubblica"   e,   per   quanto    attiene    alla
rilocalizzazione   delle   sedi   e   degli  uffici  delle  pubbliche
amministrazioni, opera d'intesa  con  il  Ministro  per  la  funzione
pubblica;
    e)  legge  18  marzo 1991, n. 99, recante "Interventi urgenti per
opere connesse alla esposizione internazionale 'Colombo '92'";
    f) legge 28 giugno 1991,  n.  208,  recante  "Interventi  per  la
realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane";
    g)  legge  26  febbraio  1992,  n.  211,  recante "Interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa";
    h) legge 22 luglio 1975, n. 382, recante "Norme  sull'ordinamento
regionale  e  sulla  organizzazione  della pubblica amministrazione",
relativamente all'art. 3 per quanto concerne  le  attivita'  connesse
alla gestione delle aree urbane.
  2.  Il  Ministro  e',  inoltre,  delegato  ad esercitare ogni altro
compito attribuito per legge al Ministro per i  problemi  delle  aree
urbane.
  3.   Nelle   materie   indicate  nei  commi  1  e  2,  il  Ministro
dell'ambiente e' delegato altresi' ad esercitare i seguenti compiti:
    a) definizione ed attuazione, d'intesa con i Ministri competenti,
di programmi nazionali e locali nelle aree  urbane  e  metropolitane,
per  quanto  attiene  gli  interventi  riguardanti  la  tutela  ed il
risanamento  dell'ambinte,  con  particolare  riferimento   ai   beni
artistici  e  storici,  anche  attraverso  la promozione di intese ed
accordi di programma e programmi integrati di intervento;
    b) promozione, d'intesa con i Ministri competenti,  di  programmi
di  completamento  e  potenziamento di sistemi integrati di trasporto
nelle  aree  urbane  e  metropolitane  e  tra  di  esse,  anche   con
riferimento alla integrazione con i sistemi europei, sulla base delle
direttive  del  CIPET  e  delle  indicazioni  del  Piano generale dei
trasporti;
    c)  interventi  della   amministrazione   centrale   volti   alla
delocalizzazione   di   attivita'  amministrative  e  produttive,  al
riutilizzo delle aree dismesse, al contenimento di emissioni e rumori
nocivi,  attraverso  idonee  misure,  nel  rispetto  delle  autonomie
regionali e locali ed anche mediante intese ed accordi di programma;
    d)  finanziamento degli interventi di cui alle lettere precedenti
e la determinazione dei relativi criteri, attivando le disponibilita'
gia' fissate nelle leggi di bilancio e finanziaria, nonche' favorendo
nuove forme di partecipazione del capitale privato ed accordi  quadro
con aziende ed istituti di credito;
    e)  predisposizione  di  tutti  gli  interventi,  legislativi  ed
amministrativi, riguardanti la definizione, l'assetto e la  gestione,
per  quanto di competenza della Presidenza del Consiglio di Ministri,
delle aree metropolitane per l'attuazione della legge 8 giugno  1990,
n. 142;
    f)  istituzione di comitati ed altri organi collegiali di studio,
di consulenza e di supporto tecnico nelle materie di cui alle lettere
precedenti;
    g) designazione di rappresentanti della Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri  in  organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed
altri  organismi  di  studio,  tecnico-amministrativi  e  consultivi,
operanti  nelle  materie  oggetto  del presente decreto, presso altre
amministrazioni ed istituzioni;
    h) intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nelle predette materie, necessari  per  le  iniziative,
anche normative, di altre amministrazioni;
    i)  vigilanza  sull'Ente esposizione universale (E.U.R.) di Roma,
nonche' iniziative per  il  potenziamento  delle  strutture  e  delle
attivita' del medesimo.
  Per  l'esercizio  delle attribuzioni previste dal presente decreto,
il Ministro dell'ambiente si avvale del Dipartimento per le aree  ur-
bane  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
febbraio 1990, n. 110.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 maggio 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI