Al Ministero dell'interno
                                  Al Ministero degli affari esteri
                                  Al  Ministero  dell'universita'   e
                                  della
                                    ricerca scientifica e tecnologica
                                  Al Ministero della difesa
                                  Al Ministero dell'ambiente
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al  Ministero  del  commercio   con
                                  l'estero
                                  Al   Ministero  dell'agricoltura  e
                                  delle foreste
                                  Ai presidenti  delle  giunte  delle
                                  regioni  a  statuto  ordinario ed a
                                  statuto speciale
                                  Ai   presidenti   delle    province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Alle prefetture
                                  Ai sindaci dei comuni
                                  Agli   amministratori  straordinari
                                  delle U.S.L.
                                  Ai presidi delle facolta' di:
                                    medicina e chirurgia
                                    medicina veterinaria
                                    farmacia
                                    chimica
                                    biologia
                                    scienze naturali
                                  Al     direttore      dell'Istituto
                                  superiore di sanita'
                                  Ai    direttori    degli   istituti
                                  zooprofilattici sperimentali
                                  Alla  Federazione  nazionale  degli
                                  ordini dei medici veterinari
                                  Al Comando carabinieri N.A.S.
                                  I.S.T.A.T.
                                  Alla Farmindustria
  La  presente  circolare  fa  seguito  alla  precedente n. 32 del 26
agosto 1992 che si  intende  richiamata  specialmente  per  cio'  che
attiene   gli   indirizzi   di   carattere  transitorio.  Il  decreto
legislativo  del  27  gennaio  1992,  n.  116,  attua   e   modifica,
sostituendola  in  gran  parte, la legge 12 giugno 1931, n. 924, come
modificata dalla legge 1  maggio 1941, n. 615. La disciplina  che  ne
deriva  ai  fini  della  protezione  degli  animali utilizzati a fini
sperimentali e ad altri fini scientifici, e' costituita da  un  corpo
di  disposizioni che integrano tra loro la normativa comunitaria e la
normativa interna gia' vigente.
  Si intendono ora fornire, sul piano generale, a tutti gli operatori
pubblici e privati, elementi di chiarificazione e linee guida ai fini
principalmente  della  corretta  ottemperanza  ai  principi  ed  agli
obblighi amministrativi e giuridici che esso dispone, con particolare
riguardo  a  quelli contenuti nell'art. 7. La legge n. 924 del 1931 e
successive modificazioni si fondava sul divieto penalmente sanzionato
sia  della  vivisezione  che  degli  altri  esperimenti sugli animali
vertebrati a sangue  caldo.  Ne  discendeva  che  la  deroga  a  tale
fondamentale  divieto  assumesse  la  portata  di  norma  speciale ed
esclusiva. Si trattava quindi di una normativa  rigorosa  ed  attenta
alla protezione degli animali da dolore e sofferenza. L'adesione alla
normativa  comunitaria  non  poteva comportare e non ha comportato un
regresso e un'abdicazione a  fronte  dei  traguardi  gia'  conseguiti
nell'ordinamento interno.
  Con  il  decreto  legislativo  e'  stato,  infatti,  mantenuto tale
carattere  di  specialita'  e  di  esclusivita'  del   ricorso   alla
sperimentazione  come  strumento  di  maggiore  rigore. Cio' e' stato
consentito dall'art. 24 della  direttiva  che  lascia  facolta'  agli
Stati  membri non soltanto di mantenere, ma anche di adottare nuove e
piu' rigorose norme a protezione degli animali da sperimentazione.
  In premessa si richiama il quadro delle  competenze  nella  materia
per  effetto  degli  articoli 7, 8, 9 e 12 sono affidati al Ministero
della sanita'  i  compiti  di  indirizzo  nella  ricerca  scientifica
sanitaria che siano intesi alla riduzione sempre maggiore del ricorso
agli esperimenti su animali.
  i controlli sugli esperimenti e, per connessione negli stabilimenti
utilizzatori spettano al Ministero della sanita' sulla base dell'art.
6  della legge n. 833/1978, e per effetto degli articoli 7, 8, 9 e 12
del decreto. I controlli sugli stabilimenti di allevamento  fornitori
sono esercitati dal comune, in base all'art. 10 del decreto.
  La  vigilanza  su  tutti gli stabilimenti compete in generale oltre
che ai soggetti  suddetti,  anche  alle  UU.SS.LL.  per  gli  aspetti
igienico-sanitari  e  di supporto sanitario alla tutela del benessere
animale.
II. Gli adempimenti amministrativi.
   A) L'art. 7 disciplina l'istituto  della  comunicazione  che  deve
essere prodotta al Ministero della sanita', e per conoscenza ad altri
uffici  per  la  parte  di  competenza,  da  parte  di  chi  effettua
sperimentazione con impiego di animali. Tale istituto si colloca  nel
quadro  e nella prospettiva di una convergente azione di controllo da
parte dei pubblici apparati nonche' soprattutto, nel quadro  e  nella
prospettiva   di   una  presa  di  coscienza  collettiva  dell'intera
problematica concernente la sperimentazione animale.
  La comunicazione, attraverso la pubblicazione dei dati  che  se  ne
ricavano   (art.  15),  consente  maggiore  consapevolezza  da  parte
innanzitutto degli  stessi  operatori  scientifici,  piu'  precise  e
pertinenti conoscenze da parte degli organi di controllo, una diretta
e  reale  informazione  per  la  comunita'  che  e' in ultima analisi
titolare e fruitrice di tutti gli interessi tutelati dal  decreto  in
esame,  sia  di  quelli  riguardanti la pubblica salute sia di quelli
volti al rispetto della vita animale.
  La conoscenza, la valutazione e l'utilizzazione dei dati pubblicati
consentono inoltre un confronto di esperienze e risultati, che potra'
indurre a meglio contenere il ricorso alla sperimentazione animale.
  La  procedura  in  esame  costituisce  una  forma  di  controllo  a
posteriori  che  non  serve  tanto a reprimere irregolarita' ed abusi
quanto piuttosto a  rettificare  ed  incanalare  le  procedure  verso
modalita'   corrette   di   impiego  degli  animali  e  verso  metodi
alternativi e cio' con  la  partecipazione  di  tutte  le  componenti
interessate, scientifiche e sociali, pubbliche e private.
Soggetti obbligati.
  Soggetti  obbligati a presentare la comunicazione di cui all'art. 7
sono  tutti  gli  operatori  scientifici,  pubblici  e  privati,  che
utilizzano  animali  nell'ambito  delle  proprie  ricerche.  L'art. 7
individua tali soggetti in chiunque sia l'ideatore  del  progetto  di
sperimentazione, lo effettua e ne utilizza i risultati. Se i soggetti
responsabili  delle  tre  fasi  sono  diversi,  la comunicazione deve
essere prodotta e sottoscritta da tutti anche contestualmente.
Contenuto della comunicazione.
   A) Innanzitutto la comunicazione  deve  contenere  nome,  cognome,
titolo  di  studio,  residenza  e  codice  fiscale del soggetto o dei
soggetti obbligati; deve essere redatta in bollo, corredata  come  da
allegato  I alla presente circolare ed indirizzata al Ministero della
sanita', Direzione generale  dei  servizi  veterinari.  Deve  inoltre
essere dichiarata la sede dello stabilimento in cui si effettuano gli
esperimenti   -   stabilimento   utilizzatore   -,  con  gli  estremi
dell'autorizzazione ottenuta o richiesta ai sensi dell'art. 12.
   B) In secondo luogo la comunicazione deve specificare i  fini  del
progetto di ricerca, consentiti all'art. 3.
   C)   Nella   comunicazione   va   dichiarato,   e  documentalmente
dimostrato, che l'esperimento o gli  esperimenti  sono  necessari  ed
inevitabili ai fini legittimi della ricerca.
  Gli  esperimenti propedeutici sono parte integrante del complessivo
progetto di ricerca al quale si riferiscono, devono  pertanto  essere
oggetto  contestuale della comunicazione che riguarda gli esperimenti
finali e devono inoltre  essere  dichiarati  anch'essi  necessari  ed
inevitabili oltre che pertinenti ai fini legittimi del progetto.
  Nella comunicazione devono essere infine dichiarati e documentati:
    a)  la  necessita'  del  ricorso  ad  una  specie  determinata in
relazione ad uno specifico tipo di esperimento;
    b) l'impossibilita' di ricorso ad esperimenti:
    1) che richiedono un minor numero di animali;
    2) che implicano l'impiego di animali  con  piu'  basso  sviluppo
neurologico;
    3)   che  causano  meno  dolore,  sofferenza,  angoscia  e  danni
durevoli;
    4) che offrono maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti.
   D) La comunicazione deve indicare la durata degli esperimenti ed i
nominativi del personale che attendono alla loro  esecuzione  e/o  al
controllo  degli  animali,  del  medico  veterinario responsabile dei
controlli di cui all'art.  6  del  decreto.  Il  proseguimento  della
sperimentazione  oltre  la  durata  di  tre  anni  e'  sottoposto  ad
autorizzazione di questo Ministero.
Effetti.
  Non appena presentata o spedita la comunicazione al Ministero della
sanita',  e  contemporaneamente  inviata  copia  alla  regione,  alla
prefettura,  al  comune  ed  alla U.S.L., il soggetto e' abilitato ad
esercitare l'attivita' di sperimentazione senza alcun atto  da  parte
del  Ministero della sanita'; a decorrere da tale momento e' altresi'
obbligato  al  rispetto  di  tutte  le   disposizioni   del   decreto
legislativo  n.  116/1992,  in  particolare  di  quelle  di  cui agli
articoli 4, 5 e 6.
  Il  Ministero  della  sanita',  ove ne reavvisi l'opportunita' puo'
chiedere ulteriori chiarimenti  o  impartire  specifici  indirizzi  e
prescrizioni.
  Il  Ministero  svolge,  nella materia, tra l'altro, una funzione di
osservatorio centrale, formando anche una banda dei dati raccolti che
sia fonte di informazione per  i  ricercatori  nazionali  e  per  gli
organismi comunitari ed internazionali a cio' preposti.
Soggetti pubblici destinatari.
  Il  Ministero  della  sanita'  e'  il destinatario principale della
comunicazione in argomento per la competenza che gli deriva ex art. 4
della legge n. 833/1978.
  In  tale  veste  svolge  tutti  i  controlli  e  gli   accertamenti
scientifici  e  tecnici,  casuali  o  sistematici,  per verificare la
corretta applicazione del decreto legislativo citato.
  Le regioni programmano e  dispongono  la  vigilanza  su  tutti  gli
stabilimenti  di  allevamento  fornitori  ed  utilizzatori  adottando
misure generali e particolari  ritenute  confacenti  alle  situazioni
locali  e  comunque  non  meno  rigorese.  In  particolare le regioni
vigilano perche' non siano impiegati  animali  randagi  e  selvatici,
secondo le disposizioni locali.
  Le  prefetture  ricevono le comunicazioni di cui all'art. 7 al fine
di effettuare i competenti controlli che prevengano o reprimano  ogni
abuso  che  configuri  il reato di maltrattamento di cui all'art. 727
del codice penale; cio' ai sensi e per gli  effetti  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.
  I  comuni,  in  base  al decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1979, sono i soggetti pubblici deputati in  via  generale  alla
protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio. Essi
possono,  a  tal  fine,  ricorrere  a  tutte  le risorse disponibili,
comprese  le  associazioni  di  volontariato  nonche',  ai  fini  del
controllo, alle guardie zoofile.
  I servizi veterinari delle U.S.L. svolgono la vigilanza veterinaria
permanente   ai   sensi  dell'art.  24  del  regolamento  di  polizia
veterinaria n. 320/1954 senza trascurare il controllo  del  benessere
animale  ai  sensi  di tutte le norme vigenti in materia ed adottando
tutte le misure ritenute necessarie, dandone notizia alla regione, al
comune ed a questo Ministero.
  In particolare, inoltre, le unita' sanitarie locali  controllano  e
vigilano  sull'applicazione  del  decreto  legislativo  in argomento,
relativamente all'impiego  degli  animali  nelle  prove  diagnostiche
mediche   e   medico-veterinarie.  Tali  attivita'  possono  iniziare
soltanto dopo che i medici  ed  i  medici-veterinari  interessati  ne
hanno  dato  comunicazione  alle U.S.L. competenti per territorio. Le
U.S.L. nell'esercizio di detta vigilanza  e  controllo  raccolgono  i
dati  statistici  riguardanti tale tipo di sperimentazione e ne danno
comunicazione al comune ed a questo Ministero.
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA