IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvate  con  regio
decreto 17 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto l'art. 26 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre  1982,  n.  889,  concernente  l'attuazione della direttiva
comunitaria n. 72/462 relativa  a  problemi  sanitari  e  di  polizia
sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina e di
carni fresche in provenienza da Paesi terzi;
  Vista  la  direttiva  del Consiglio n. 83/91 CEE del 7 febbraio che
modifica le direttive n. 72/462 CEE e n. 77/96 CEE;
  Visti gli articoli 11, 12, 13 e 16 nonche' l'allegato A del decreto
del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n. 231, regolamento di
attuazione delle direttive n. 83/91 CEE, n. 88/289 e  n.  91/266  CEE
relative  a  problemi  sanitari  e di polizia sanitaria in materia di
importazione di animali delle specie bovina e suina di carni  fresche
di  provenienza  da  Paesi  terzi,  nonche' di ricerca delle trichine
nelle carni di animali domestici della specie suina;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1992,
n.  557,  regolamento  di attuazione della direttiva n. 91/69 CEE che
modifica la direttiva n. 72/462 CEE relativa a problemi sanitari e di
polizia sanitaria  all'importazione  di  animali  vivi  delle  specie
bovina  e  suina,  di  carni  fresche  o prodotti a base di carne, in
provenienza da Paesi terzi, integrandovi  gli  animali  delle  specie
ovina e caprina;
  Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, modificato dal decreto
15  marzo  1990  recante  norme  sanitarie afferenti le pezzature, la
certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  aprile  1993  concernente  la
sostituzione  dell'elenco  dei  Paesi  terzi  dai  quali  e'  ammessa
l'importazione di animali delle  specie  bovina  e  suina,  di  carni
fresche e di prodotti a base di carne;
  Vista   la   circolare   n.  88  del  26  maggio  1967  concernente
l'importazione  di  ghiandole  e  tessuti  per   la   produzione   di
medicinali;
  Vista   l'ordinanza   ministeriale   12  settembre  1983,  Gazzetta
Ufficiale n. 262 del 23 settembre  1983,  concernente  le  condizioni
zoosanitarie  per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni
Paesi terzi;
  Vista la  decisione  n.  93/148  CEE  che  modifica  la  precedente
decisione  81/526 CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e
alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione  di
carni fresche provenienti dalla Svizzera;
  Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale alle
disposizioni  dettate  in  sede  comunitaria in materia di condizioni
zoosanitarie per le importazioni di carni fresche dalla Svizzera;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Il  modello  di  certificato  di  polizia  sanitaria   di   cui
all'allegato  4  dell'ordinanza  ministeriale  12  settembre 1983, in
premessa citata, per l'importazione di  carni  fresche  delle  specie
bovina,  suina,  ovina  e  caprina  in provenienza dalla Svizzera, e'
sostituito   da   modello  conforme  all'allegato  A  della  presente
ordinanza.
  2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 21 maggio 1993
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA