IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi; Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91 CEE del 7 febbraio che modifica le direttive n. 72/462 CEE e n. 77/96 CEE; Visti gli articoli 11, 12, 13 e 16 nonche' l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, regolamento di attuazione delle direttive n. 83/91 CEE, n. 88/289 e n. 91/266 CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali delle specie bovina e suina di carni fresche di provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni di animali domestici della specie suina; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557, regolamento di attuazione della direttiva n. 91/69 CEE che modifica la direttiva n. 72/462 CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina, di carni fresche o prodotti a base di carne, in provenienza da Paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, modificato dal decreto 15 marzo 1990 recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione; Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1993 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali e' ammessa l'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne; Vista la circolare n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali; Vista l'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983, Gazzetta Ufficiale n. 262 del 23 settembre 1983, concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi; Vista la decisione n. 93/148 CEE che modifica la precedente decisione 81/526 CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svizzera; Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale alle disposizioni dettate in sede comunitaria in materia di condizioni zoosanitarie per le importazioni di carni fresche dalla Svizzera; Ordina: Art. 1. 1. Il modello di certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato 4 dell'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983, in premessa citata, per l'importazione di carni fresche delle specie bovina, suina, ovina e caprina in provenienza dalla Svizzera, e' sostituito da modello conforme all'allegato A della presente ordinanza. 2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 maggio 1993 Il Ministro: GARAVAGLIA