In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute si  forniscono
le seguenti precisazioni:
   1)  gli  intermediari  finanziari,  che  ai  sensi dell'art. 8 del
decreto-legge 28 aprile 1993, n. 130, danno corso, sino al 30  giugno
1993,  ad  operazioni per corrispondenza che incidono su rapporti non
ancora compiutamente integrati con i  dati  identificativi  previsti,
sono  tenuti  ad  effettuare  le relative registrazioni nell'archivio
unico informatico riportando il valore 14  (registrazione  operazione
incompleta)  all'attributo  A52  (tipo  registrazione) previsto negli
standards tecnici del registro informatico  di  cui  all'allegato  al
decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992;
   2)  nel  caso di variazioni dei dati relativi a conti, depositi ed
altri rapporti continuativi che non comportino modifica delle coordi-
nate di riferimento dei rapporti  stessi,  gli  intermediari  possono
procedere   all'acquisizione   dei  nuovi  dati  nell'archivio  unico
informatico effettuando due distinte registrazioni connesse tra  loro
tramite  gli attributi A22 (valore 2) ed A53 (valore di connessione).
La prima registrazione (tipo registrazione, attributo A52 valore  31)
dovra'  contenere  le  informazioni  relative al rapporto prima della
variazione, la seconda registrazione (tipo  registrazione,  attributo
A52 valore 32) dovra' contenere le nuove complete informazioni (rela-
tive al rapporto) risultanti dalla variazione;
   3) ai fini degli obblighi di integrazione dei dati identificativi,
le  societa' emittenti carte di credito i cui rapporti con i titolari
sono regolati attraverso conti bancari possono indicare nell'archivio
unico informatico, quali estremi del documento di identificazione, le
coordinate bancarie del conto corrente intestato al soggetto titolare
della carta, a valere sul quale avvengono i pagamenti per  l'utilizzo
delle  predette  carte, ovviamente per i rapporti accesi non oltre il
termine perentorio del 30 giugno 1993;
   4) nel caso di bonifico disposto a favore di piu' beneficiari  per
importi  singoli  inferiori  a  lire  20  milioni, qualora non vi sia
coincidenza  tra  i  comuni  di  residenza  dei  beneficiari   e   le
localizzazioni delle banche riceventi, l'intermediario dell'ordinante
potra'  eseguire  una unica registrazione, riportando negli attributi
A33 ed F14 (denominazione in chiaro del  comune,  codice  CAB,  sigla
provincia)  i  propri  estremi (gia' indicati nell'attributo A12). In
tali casi all'attributo F11 andra' riportata la dizione  "BENEFICIARI
DIVERSI";
   5)  ad  integrazione di quanto riportato nel comunicato stampa del
Ministero del tesoro del 15  gennaio  1993,  le  societa'  fiduciarie
autorizzate  ai  sensi  della  legge  23  novembre 1939, n. 1966, che
eseguono operazioni in  nome  proprio  e  per  conto  di  fiducianti,
attraverso  ordini  di pagamento o accreditamento disposti o ricevuti
presso intermediari bancari, con sede in Italia o all'estero,  devono
procedere  alla registrazione di tali operazioni nel proprio archivio
informatico    riportando    i    dati    completi    del    soggetto
(ordinante/beneficiario)  per  conto  del quale agiscono, gli estremi
del  soggetto  controparte,  l'intermediario  bancario  del  soggetto
controparte.
  Le  societa'  fiduciarie,  in  qualita'  di intermediari abilitati,
provvederanno ad inserire i dati concernenti le  suddette  operazioni
nelle  segnalazioni mensili aggregate da inviare all'Ufficio italiano
dei cambi.
  Al   fine   di   evitare    duplicazioni    nelle    registrazioni,
l'intermediario  bancario che da' esecuzione agli ordini di cui sopra
non  effettua  registrazioni  sotto  il  nome  della  fiduciaria.  Al
contrario,  si  ricorda  che  gli  intermediari  bancari che eseguono
ordini di pagamento o accreditamento disposti da  altri  intermediari
non  bancari  per conto di clientela nota effettuano le registrazioni
sotto il nome della stessa clientela;
   6) in relazione a quanto  reso  noto  con  comunicato  stampa  del
Ministero  del  tesoro  del  15  gennaio  1993, nel caso di ordini di
pagamento o accreditamento disposti a valere  su  conti,  depositi  o
altri   rapporti   continuativi  esistenti  presso  banche  site  nei
territori della Repubblica di San Marino e  dello  Stato  Citta'  del
Vaticano, i connessi obblighi di identificazione e registrazione sono
a  carico  dell'intermediario  italiano  ordinante o beneficiario; in
tali casi debbono essere utilizzati rispettivamente  i  codici  paese
037 e 093.
                                             Il direttore: CIAMPICALI