AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. L'art. 1, comma 2, della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 10". Il D.L. n. 10/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1993). Art. 1. 1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168 (a), all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta si applica, fino alla data al piu' tardi del 31 dicembre 1993, per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed e' dovuto dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (b), nonche' le altre esenzioni gia' stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente. 2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 e' fissata al 3 marzo 1992 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunita' economica europea. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalita' di versamento dei contributi e puo' esserne variata la misura, purche' entro il limite massimo dell'uno per cento. 3. In adempimento della decisione della Commissione della CEE in data 24 aprile 1991, i contributi di cui al primo e terzo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168 (a), non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunita'.
(a) Si trascrive il testo dei commi primo e terzo dell'articolo unico della legge n. 168/1956, recante provvidenze per la stampa: "Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, previsto dall'art. 1, lettera b), della legge 13 giugno 1940, n. 868, e' stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 3 per cento. (Omissis). Il contributo dovuto allo stesso Ente dagli importatori e dai produttori di cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali e' stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, in lire 2,50 al chilogrammo". Il contributo di cui al terzo comma e' stato prima ridotto a lire 1,50 per chilogrammo di cellulosa con il D.P.C.M. 28 giugno 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1961, n. 159, e poi ulteriormente ridotto con il D.P.C.M. 18 maggio 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1963, n. 148, il quale ha cosi' disposto: "A decorrere dal 1 luglio 1963, il contributo previsto dal terzo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, dovuto all'Ente nazionale cellulosa e carta dai produttori e dagli importatori di cellulosa e' ridotto da lire 1,50 a lire 1,00 per chilogrammo di cellulosa importata o prodotta nel territorio della Repubblica e destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali". (b) L'art. 23 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' cosi' formulato: "Art. 23. - 1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attivita' di utilita' collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative gia' esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per il territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformita' del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego puo' sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorita': a) a parita' di condizioni, a programmi relativi ad attivita' indicate ovvero promosse dagli enti territoriali; b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro; c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilita' del bene oggetto dell'intervento. 3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare: a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto; b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonche' l'eventuale attivita' formativa; c) l'area dell'intervento, le modalita' della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere; d) la durata dell'intervento, che non dovra' essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5; e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non puo' essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo; f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione; g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa; h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attivita' da parte dei singoli. 4. Quando il progetto e' predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego. 5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualita' di determinati progetti, puo' deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi. 6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo. 7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati e' corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennita' di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennita' di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati. 8. Ciascun giovane puo' essere impegnato nello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto. 10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego. 11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo".