AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
   L'art. 1, comma 2, della legge di conversione del presente decreto
prevede  che:  "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 18 gennaio 1993,  n.  10".  Il  D.L.  n.
10/1993,  di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e'
stato convertito in legge per decorrenza dei  termini  costituzionali
(il  relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 67 del 22 marzo 1993).
                               Art. 1.
  1. Il contributo dovuto, ai sensi  del  primo  comma  dell'articolo
unico  della  legge 28 marzo 1956, n. 168 (a), all'Ente nazionale per
la cellulosa e per la carta si applica, fino alla data al piu'  tardi
del  31 dicembre 1993, per i prodotti destinati al mercato nazionale,
alla carta ed al cartone ed e' dovuto dalle imprese di settore  nella
misura  dell'uno  per  cento,  con diritto di rivalsa a totale carico
degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo  23
della  legge  25 febbraio 1987, n. 67 (b), nonche' le altre esenzioni
gia' stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato  e  quelle
previste dalla normativa vigente.
  2.  La  decorrenza del contributo di cui al comma 1 e' fissata al 3
marzo 1992 per la carta ed il cartone, con  esclusione  dei  prodotti
importati  dagli  Stati membri della Comunita' economica europea. Con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  da  emanarsi  entro  quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono  determinate  le  modalita'  di versamento dei contributi e puo'
esserne variata la misura, purche' entro il limite  massimo  dell'uno
per cento.
  3.  In  adempimento  della decisione della Commissione della CEE in
data 24 aprile 1991, i contributi di  cui  al  primo  e  terzo  comma
dell'articolo  unico  della  legge 28 marzo 1956, n.  168 (a), non si
applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunita'.
 
             (a)  Si  trascrive  il  testo  dei  commi  primo e terzo
          dell'articolo  unico  della  legge  n.  168/1956,   recante
          provvidenze per la stampa:
             "Il   contributo   dovuto   all'Ente  nazionale  per  la
          cellulosa e per la carta dalle cartiere nazionali, dai loro
          consorzi e dagli importatori, previsto dall'art. 1, lettera
          b), della legge 13 giugno 1940, n.  868,  e'  stabilito,  a
          decorrere  dal giorno dell'entrata in vigore della presente
          legge, nella misura del 3 per cento.
             (Omissis).
             Il contributo dovuto allo stesso Ente dagli  importatori
          e dai produttori di cellulosa destinata ad impieghi diversi
          dalla   fabbricazione   di  fibre  tessili  artificiali  e'
          stabilito, a decorrere dal giorno  dell'entrata  in  vigore
          della presente legge, in lire 2,50 al chilogrammo".
             Il  contributo  di  cui  al  terzo  comma e' stato prima
          ridotto a lire 1,50 per chilogrammo  di  cellulosa  con  il
          D.P.C.M.   28   giugno   1961,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 giugno  1961,  n.  159,  e  poi  ulteriormente
          ridotto  con  il  D.P.C.M. 18 maggio 1963, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1963, n. 148, il quale ha cosi'
          disposto:
             "A decorrere dal 1  luglio 1963, il contributo  previsto
          dal  terzo  comma  dell'articolo unico della legge 28 marzo
          1956, n. 168, dovuto all'Ente nazionale cellulosa  e  carta
          dai  produttori e dagli importatori di cellulosa e' ridotto
          da lire 1,50 a  lire  1,00  per  chilogrammo  di  cellulosa
          importata  o  prodotta  nel  territorio  della Repubblica e
          destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di  fibre
          tessili artificiali".
             (b)  L'art. 23 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria
          1988) e' cosi' formulato:
             "Art. 23. - 1.  Per  gli  anni  1988,  1989  e  1990  il
          Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale finanzia,
          nel limite di  lire  500  miliardi  per  ciascun  anno,  la
          realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          6  marzo  1978,  n.  218,  di  iniziative a livello locale,
          temporalmente limitate, consistenti  nello  svolgimento  di
          attivita'  di  utilita'  collettiva  mediante  l'impiego, a
          tempo parziale, di giovani di eta' compresa tra i  diciotto
          e  i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella
          prima classe delle liste di collocamento.
             2. Le iniziative di cui al  comma  1  sono  proposte  da
          amministrazioni     pubbliche,    imprese,    associazioni,
          fondazioni, ordini e collegi professionali e  sono  attuate
          da  imprese anche cooperative gia' esistenti al 31 dicembre
          1987. Le proposte sono presentate nella forma  di  progetti
          formulati  a  norma  del  comma 3 all'agenzia per l'impiego
          competente per  il  territorio.  L'agenzia  per  l'impiego,
          verificata la conformita' del progetto al modello di cui al
          comma   3,  lo  sottopone,  corredato  dal  proprio  parere
          motivato e non vincolante, alla commissione  regionale  per
          l'impiego.  L'agenzia  per  l'impiego  puo' sottoporre alla
          commissione   anche   progetti   da    essa    direttamente
          predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva
          i   progetti,   autorizzando  l'utilizzazione  dei  giovani
          disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al
          comma   6,   l'ammissione   dei   predetti   progetti    al
          finanziamento.  L'agenzia  per  l'impiego,  ai  fini  della
          proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini
          dell'approvazione, sono tenute a dare priorita':
               a) a parita' di condizioni, a  programmi  relativi  ad
          attivita' indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;
               b)  ai  progetti  idonei  a conseguire, anche mediante
          apposita preparazione professionale dei giovani,  risultati
          suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;
               c)  ai progetti che consentano di conseguire risultati
          permanenti di recupero o miglioramento di  fruibilita'  del
          bene oggetto dell'intervento.
             3.   I   progetti  sono  formulati  secondo  un  modello
          predisposto dal Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  sentita  la commissione centrale per l'impiego. I
          progetti sono corredati dalla documentazione relativa  alle
          autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni,
          ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in
          ogni caso indicare:
               a)    l'impresa   responsabile   dell'attuazione   del
          progetto;
               b) il numero e la  qualificazione  dei  lavoratori  da
          impegnare   nello   svolgimento  delle  iniziative  nonche'
          l'eventuale attivita' formativa;
               c) l'area  dell'intervento,  le  modalita'  della  sua
          attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
               d)  la  durata  dell'intervento, che non dovra' essere
          inferiore a tre mesi  e  superiore  a  dodici  mesi,  salvo
          quanto previsto al comma 5;
               e)   l'onere  finanziario  complessivo  connesso  alla
          realizzazione  dell'intervento,  analiticamente  illustrato
          anche  con  riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso
          l'onere  del  quale  si  chiede   il   finanziamento,   nel
          complesso,  non  deve  essere superiore a lire 2 miliardi e
          quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non  puo'
          essere  inferiore  all'80  per  cento  del  predetto  onere
          complessivo;
               f) le istituzioni competenti per materia e  territorio
          eventualmente  coinvolte  nella formulazione del progetto e
          nella sua attuazione;
               g) il numero e  la  qualificazione  professionale  dei
          lavoratori     dell'impresa     preposti     all'attuazione
          dell'iniziativa;
               h) i nominativi delle persone di cui alla  lettera  g)
          tenute  ad attestare lo svolgimento dell'attivita' da parte
          dei singoli.
             4. Quando il progetto e'  predisposto  dall'agenzia  per
          l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma
          3, provvede la commissione regionale per l'impiego.
             5.   La   commissione   regionale   per   l'impiego,  in
          considerazione della particolare  qualita'  di  determinati
          progetti, puo' deliberare che la loro durata sia prolungata
          per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi.
             6.  Il  Comitato interministeriale per la programmazione
          economica (CIPE), su proposta del  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  ripartisce  annualmente tra le
          regioni interessate gli  stanziamenti,  tenendo  conto  del
          tasso  di  disoccupazione  giovanile e, per gli anni 1989 e
          1990, anche dello  stato  di  attuazione  degli  interventi
          previsti dal presente articolo.
             7.  I  giovani ai quali va offerta l'occasione di essere
          utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati
          secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro
          utilizzazione non comporta l'instaurazione di  un  rapporto
          di  lavoro  subordinato  e deve svolgersi a tempo parziale,
          per un orario non  superiore  a  ottanta  ore  mensili.  Si
          applicano  le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          di cui al testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della  Repubblica  30  giugno  1965,  n. 1124, e successive
          modificazioni ed integrazioni. Ai  giovani  disoccupati  e'
          corrisposta,   per   ogni   ora  di  lavoro  effettivamente
          prestata, una indennita' di lire 6.000; per i giorni per  i
          quali  viene  corrisposta, essa sostituisce l'indennita' di
          disoccupazione eventualmente spettante, fermi  restando  la
          corresponsione  degli  assegni  familiari e l'accredito dei
          contributi figurativi a quest'ultima collegati.
             8.  Ciascun  giovane   puo'   essere   impegnato   nello
          svolgimento  delle attivita' previste dal presente articolo
          per un periodo  complessivamente  non  superiore  a  dodici
          mesi.  L'accettazione  dell'offerta  di  cui al comma 7 non
          comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.
             9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro   e   della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono   determinate   le   modalita'   dell'erogazione   del
          finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del
          progetto.
             10. Fino alla istituzione delle agenzie  per  l'impiego,
          gli  adempimenti  di  cui  al  comma  2  sono  svolti dalle
          commissioni regionali per l'impiego.
             11. Nelle regioni a statuto  speciale  i  compiti  della
          commissione   regionale   per  l'impiego  sono  svolti  dal
          corrispondente organo".