AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13".
Il D.L. n. 13/1993,  di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  67 del 22 marzo 1993).
                               Art. 1.
  1.  Al  fine di incentivare l'attivita' di promozione e di sviluppo
degli  scambi  commerciali  con  l'estero,  specie  in  settori   che
presentano  un  alto  grado  di  densita'  occupazionale,  nonche' la
promozione degli investimenti esteri in  Italia,  e'  autorizzata  la
spesa  di  lire  100  miliardi  per  l'anno  1993,  da destinare alle
seguenti finalita':
    a) lire 30 miliardi ad integrazione del fondo, di cui alla  legge
16  marzo  1976,  n.  71  (a),  per  la realizzazione di un programma
promozionale straordinario e di interventi  volti  a  promuovere  gli
investimenti  esteri  in Italia. I fondi necessari alla realizzazione
del  programma  promozionale  straordinario,  da  realizzare  tramite
l'Istituto  nazionale  per il commercio con l'estero, sono trasferiti
allo stesso Istituto, a fronte di singoli  progetti  elaborati  sulla
base  di specifiche direttive del Ministro del commercio con l'estero
e  da  questi  approvati;  il  medesimo  Ministro  adotta   altresi',
all'interno  e  all'estero,  le  iniziative  utili  a incentivare gli
investimenti in Italia,  avvalendosi  delle  strutture  dell'Istituto
nazionale per il commercio con l'estero;
    b)  lire 50 miliardi ad integrazione del fondo rotativo istituito
dal  decreto-legge  28  maggio  1981,   n.   251,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394  (b), per la
concessione di finanziamenti agevolati a  programmi  di  penetrazione
commerciale in Paesi extracomunitari;
    c) lire 5 miliardi per la concessione di contributi in favore dei
consorzi  e  societa' consortili per il commercio estero, di cui alla
legge 21 febbraio 1989, n. 83 (c) ;
    d) lire 10 miliardi per la  concessione  di  contributi,  di  cui
all'articolo  2  della  legge 20 ottobre 1990, n. 304 (d), a progetti
pilota   per   la   commercializzazione   integrata    di    prodotti
agroalimentari in Paesi extracomunitari;
    e)  lire  5  miliardi  per la concessione dei contributi ai sensi
della legge 29 ottobre 1954, n. 1083 (e) .
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
    a) quanto a lire 80 miliardi, mediante  corrispondente  riduzione
dello   stanziamento   iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
utilizzando,  quanto  a  lire  30 miliardi, l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  e,  quanto  a  lire  50
miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;
    b)  quanto  a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  9008  dello   stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (f), come  rifinanziata  dalla
tabella D della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (g) .
 3.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1, lettera c), e' altresi'
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1993. Al relativo
onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro  per  il  medesimo  anno,  all'uopo  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.
  5.  Il Ministro del commercio con l'estero riferisce annualmente al
Parlamento in merito ai risultati della gestione degli  strumenti  di
incentivazione delle esportazioni.
 
             (a)  La legge n. 71/1976 reca: "Modifica delle procedure
          amministrative  e  contabili  in   materia   di   attivita'
          promozionale delle esportazioni italiane".
             (b)  Il  D.L.  n.  251/1981  reca  provvedimenti  per il
          sostegno delle esportazioni italiane.
             (c) La legge n. 83/1989 reca:  "Interventi  di  sostegno
          per  i  consorzi  tra  piccole e medie imprese industriali,
          commerciali ed artigiane".
             (d)  Il  testo  dell'art.  2  della  legge  n.  304/1990
          (Provvedimenti  per la promozione delle esportazioni) e' il
          seguente:
             "Art.   2.   -   1.   Al   fine   di    promuovere    la
          commercializzazione  nei  mercati esteri dei prodotti agro-
          alimentari  italiani,  il  Ministero  del   commercio   con
          l'estero,  anche  nel  quadro di apposite convenzioni con i
          soggetti beneficiari, puo'  concedere  contributi,  tramite
          l'Istituto   nazionale   per   il  commercio  estero,  alla
          realizzazione di progetti-pilota per la commercializzazione
          integrata, dal produttore italiano al distributore  estero,
          di determinati prodotti.
             2.  I  settori  produttivi interessati, i beneficiari, i
          criteri, le modalita' ed i limiti dei finanziamenti saranno
          stabiliti, tenuto  anche  conto  degli  obblighi  derivanti
          dalla  partecipazione  italiana alle Comunita' europee, con
          decreto  del  Ministro  del  commercio  con  l'estero,   di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
             3. Per il finanziamento dei contributi di cui al comma 1
          e'  autorizzata  la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di
          lire  4,5  miliardi  annui,  nel  periodo  1991-1992.  Tale
          disponibilita' verra' iscritta al capitolo 1603 dello stato
          di previsione del Ministero del commercio con l'estero".
             (e)   La   legge  n.  1083/1954  reca:  "Concessioni  di
          contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane".
             (f) La legge n. 752/1986 e'  la  legge  pluriennale  per
          l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.
             (g)  La  tabella D annessa alla legge n. 500/1992 (Legge
          finanziaria 1993) rifinanzia la legge n.  752/1986  con  la
          somma di 1.500.000 milioni di lire.