AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13". Il D.L. n. 13/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1993). Art. 1. 1. Al fine di incentivare l'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, specie in settori che presentano un alto grado di densita' occupazionale, nonche' la promozione degli investimenti esteri in Italia, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1993, da destinare alle seguenti finalita': a) lire 30 miliardi ad integrazione del fondo, di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71 (a), per la realizzazione di un programma promozionale straordinario e di interventi volti a promuovere gli investimenti esteri in Italia. I fondi necessari alla realizzazione del programma promozionale straordinario, da realizzare tramite l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, sono trasferiti allo stesso Istituto, a fronte di singoli progetti elaborati sulla base di specifiche direttive del Ministro del commercio con l'estero e da questi approvati; il medesimo Ministro adotta altresi', all'interno e all'estero, le iniziative utili a incentivare gli investimenti in Italia, avvalendosi delle strutture dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero; b) lire 50 miliardi ad integrazione del fondo rotativo istituito dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (b), per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari; c) lire 5 miliardi per la concessione di contributi in favore dei consorzi e societa' consortili per il commercio estero, di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83 (c) ; d) lire 10 miliardi per la concessione di contributi, di cui all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304 (d), a progetti pilota per la commercializzazione integrata di prodotti agroalimentari in Paesi extracomunitari; e) lire 5 miliardi per la concessione dei contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083 (e) . 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: a) quanto a lire 80 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; b) quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (f), come rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (g) . 3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c), e' altresi' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. 5. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce annualmente al Parlamento in merito ai risultati della gestione degli strumenti di incentivazione delle esportazioni.
(a) La legge n. 71/1976 reca: "Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attivita' promozionale delle esportazioni italiane". (b) Il D.L. n. 251/1981 reca provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane. (c) La legge n. 83/1989 reca: "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane". (d) Il testo dell'art. 2 della legge n. 304/1990 (Provvedimenti per la promozione delle esportazioni) e' il seguente: "Art. 2. - 1. Al fine di promuovere la commercializzazione nei mercati esteri dei prodotti agro- alimentari italiani, il Ministero del commercio con l'estero, anche nel quadro di apposite convenzioni con i soggetti beneficiari, puo' concedere contributi, tramite l'Istituto nazionale per il commercio estero, alla realizzazione di progetti-pilota per la commercializzazione integrata, dal produttore italiano al distributore estero, di determinati prodotti. 2. I settori produttivi interessati, i beneficiari, i criteri, le modalita' ed i limiti dei finanziamenti saranno stabiliti, tenuto anche conto degli obblighi derivanti dalla partecipazione italiana alle Comunita' europee, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 3. Per il finanziamento dei contributi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di lire 4,5 miliardi annui, nel periodo 1991-1992. Tale disponibilita' verra' iscritta al capitolo 1603 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero". (e) La legge n. 1083/1954 reca: "Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane". (f) La legge n. 752/1986 e' la legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura. (g) La tabella D annessa alla legge n. 500/1992 (Legge finanziaria 1993) rifinanzia la legge n. 752/1986 con la somma di 1.500.000 milioni di lire.