A seguito della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del
17  maggio  1993,  del  comunicato  sui  requisiti   documentali   da
soddisfare  per  il  rinnovo  delle  autorizzazioni all'immissione in
commercio di specialita' medicinali in scadenza al  31  maggio  1995,
sono  pervenute  al  Ministero  della  sanita'  numerose richieste di
chiarimenti e precisazioni.
   Al  fine  di  fornire  una  completa  enunciazione  dei   principi
informatori   della   revisione   e  delle  relative  procedure,  che
riguarderanno  tutte  le  specialita'  medicinali   per   uso   umano
registrate  anteriormente  al  1   ottobre  1991,  il Ministero della
sanita'  ha  ritenuto  opportuno  dare  la  massima  divulgazione  al
documento richiamato nel predetto comunicato del 17 maggio, nel testo
definitivo approvato dalla commissione consultiva unica del farmaco.
   Si riporta, pertanto, il documento in questione.
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Fissazione di requisiti documentali da soddisfare per il rinnovo
   delle  autorizzazioni  all'immissione  in commercio di specialita'
   medicinali in scadenza al 31 maggio 1995,  ai  sensi  del  decreto
   legislativo n. 178/1991.
   Il  decreto  legislativo  n.  178/1991,  all'art.  26, comma 1, ha
confermato fino al 31 maggio 1995 l'autorizzazione all'immissione  in
commercio  delle  specialita'  medicinali  per  uso  umano registrate
anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (1
ottobre 1991). Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11, comma  2,
del  citato  decreto  legislativo,  entro  il 2 marzo 1995 le imprese
dovranno presentare al Ministero della  sanita'  domanda  di  rinnovo
quinquennale dell'autorizzazione di ciascun prodotto.
   Al fine di rendere piu' certa la verifica tecnica di dette istanze
si rende necessario fornire indicazioni sui requisiti documentali cui
i farmaci soggetti a revisione debbono corrispondere.
   E'  da  sottolinerare,  a  tale  riguardo,  che mentre molte delle
specialita' medicinali registrate anteriormente all'ottobre del  1991
risultano  gia'  supportate  da  sufficiente documentazione, anche di
carattere sperimentale, idonea - in linea di massima - a giustificare
istanze di rinnovo dell'autorizzazione in conformita'  della  vigente
disciplina  comunitaria  e  nazionale, per alcuni gruppi di farmaci e
per talune indicazioni, viceversa, non sembra ipotizzabile un rinnovo
autorizzativo che non sia confortato dall'acquisizione  di  ulteriori
dati clinici.
   Si  tratta  in  effetti,  di  medicinali  piu'  volte sottoposti a
revizione - attuata dal Ministero della sanita' fin dal 1973 - ma che
dispongono di  dati  che,  a  causa  della  rapida  evoluzione  delle
conoscenze    scientifiche,   possono   risultare   oggi   di   nuovo
insufficienti   o   inadeguati   per   una   completa   dimostrazione
dell'efficacia,  specialmente  per quanto riguarda talune indicazioni
e/o taluni gruppi di soggetti.
   La fissazione di specifici requisiti  documentali  si  pone,  come
esigenza  ineludibile, soprattutto nei riguardi di gruppi terapeutici
di   particolare   delicatezza   ed   oggetto   di   dibattito,    in
considerazione:
    dell'evoluzione scientifica particolarmente rilevante dei modelli
clinici   e   delle   metodologie   di  valutazione  nel  settore  di
appartenenza,   che   puo'   determinare   l'insorgenza   di    dubbi
sull'efficacia terapeutica per talune indicazioni;
    dell'insufficiente  conoscenza  dei meccanismi d'azione su cui si
fonda l'effetto terapeutico.
   Sulla base di  questi  presupposti,  dopo  un'attenta  valutazione
degli  uffici,  sono stati individuati i seguenti gruppi terapeutici,
per i quali  anche  la  commissione  consultiva  unica  del  farmaco,
appositamente  interpellata,  ha  riconosciuto  la  necessita' di una
trattazione prioritaria, in  considerazione  delle  problematiche  ad
essi correlate:
    coadiuvanti cerebrovascolari e neurotrofici;
    cardiometabolici;
    immunomodulanti;
    farmaci della terapia epatica e biliare;
    vasodilatatori periferici;
    anabolizzanti sistemici;
    vitaminici,  ematopoietici, sali minerali e farmaci che postulano
effetti terapeutici su basi biochimiche o metaboliche;
    vasoprotettori;
    antitrombotici eparinosimili;
    preparati contro la tosse e le malattie da raffreddamento;
    dermatologici;
    prodotti e derivati biologici  che  non  dispongono  di  definita
espressione quantitativa della loro attivita';
    antidepressivi su base metabolica.
   Ulteriori precisazioni sull'appartenenza delle singole specialita'
medicinali  ai gruppi sopra riferiti verranno fornite successivamente
dalla direzione generale del servizio farmaceutico.
   Il rinnovo dell'autorizzazione si fondera' sulla  presentazione  o
sulla  evidenziazione  (nel caso di documentazioni gia' acquisite dal
Ministero) di un set documentale standardizzato per tutti i  prodotti
in revisione, in relazione al gruppo di appartenenza.
   Per   tali  prodotti,  esperti  clinici  designati  dalle  aziende
dovranno selezionare le sole indicazioni che, a  loro  avviso,  siano
supportate  da  dati  clinici obiettivamente rilevabili in rapporto a
precisi termini di riferimento.
   Gli esperti dovranno  quindi  -  entro  il  15  settembre  1993  -
preliminarmente   proporre   al   Ministero  della  sanita',  che  li
sottoporra' alla valutazione della commissione consultiva  unica  del
farmaco,   le   indicazioni   prescelte   e  i  relativi  end  points
documentabili, che potranno essere cosi' classificati:
    end points primari di  efficacia,  basati  su  parametri  clinici
obiettivi;
    end  points  secondari  di  efficacia  (e  pertanto  da  soli non
sufficienti a documentare l'efficacia dei  prodotti  nell'indicazione
proposta),  basati  su  dati  metabolici,  per  quanto applicabili ai
gruppi di riferimento.
   Nella esecuzione dei lavori clinici volti alla  dimostrazione  del
soddisfacimento degli end points, dovranno, poi, essere soddisfatti i
seguenti reguisiti metodologici, su cui si e' favorevolmente espressa
la predetta commissione consultiva unica del farmaco:
   Tipo di sperimentazione:
    studi  controllati con adeguato disegno clinico statistico (verso
placebo  o  farmaco  di  confronto,  in  doppio  cieco)  e,   qualora
necessario,  con  randomizzazione bilanciata e prestratificazione dei
dati eseguiti in GCP.
   Non sono ritenuti attendibili  gli  studi  in  aperto.  Gli  studi
controllati  di  confronto  verso altro farmaco e verso altra terapia
sono accettabili qualora esistano  standard  terapeutici  validati  e
accreditati nell'ambito dei vari gruppi in considerazione.
   Casistica:
    per i criteri di efficacia, ogni studio dovrebbe comprendere, per
ogni  via  di  somministrazione e formulazione, un numero di pazienti
adeguato alle patologie trattate.
   Durata della sperimentazione:
    ogni studio (con eccezioni riguardanti alcune  patologie  mirate)
dovra'  avere una durata di almeno sei mesi, qualora sia preconizzato
un trattamento cronico.
   Parametri di valutazione:
    dovranno   essere   utilizzati   parametri   clinici    obiettivi
accompagnati  da  dati  strumentali  di  laboratorio, fermo restando,
peraltro,  che  come  sopra  riferito,  la  sola  evidenziazione   di
movimenti  nelle  costanti umorali non appare - in linea di massima -
sufficiente a comprovare la reale attivita' terapeutica del prodotto.
   Gli  esperti  delle  aziende   farmaceutiche   dovranno   comunque
presentare  un rapporto sulla sicurezza dei prodotti comprendente una
completa revisione dei dati di farmacovigilanza e di ogni altro  stu-
dio   eventualmente   condotto   a   questo   proposito,  nonche'  un
aggiornamento dei dati sul meccanismo d'azione.
   Per ogni gruppo terapeutico la commissione  consultiva  unica  del
farmaco   designera'   un  ristretto  numero  di  relatori  i  quali,
affiancati da funzionari medici  di  questa  Direzione  generale  del
servizio   farmaceutico,   in  funzione  di  supporto  istruttorio  e
documentale, valuteranno - in vista del definitivo esame  dell'intero
organo  collegiale  -  gli  end points proposti dagli esperti clinici
eventualmente discutendo con loro la congruita' delle proposte. A tal
fine saranno predisposti, da parte della  commissione  stessa  e  per
ogni gruppo considerato, protocolli orientativi di valutazione.
   Per  quanto  riguarda,  invece,  i farmaci che non appartengono ai
gruppi terapeutici sopra elencati e per i  quali  non  si  evidenzino
particolari   perplessita'   ai   fini   valutativi,  la  Commissione
consultiva unica del farmaco individuera' una griglia molto  semplice
di  dati  documentali  da  presentare  in  occasione della domanda di
rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio.