IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  31  dicembre  1982,  n. 979 - Disposizioni per la
difesa del mare;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge  quadro  sulle  aree
protette;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  27  dicembre  1991,  recante
l'istituzione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi;
  Visto il proprio decreto in data 18 febbraio  1993,  relativo  alla
sospensione   delle  disposizioni  relative  all'attivita'  di  pesca
professionale nella zona C di riserva parziale di cui all'art. 4  del
citato decreto ministeriale del 27 dicembre 1991;
  Considerato  che  non  si  e'  ancora  costituita la commissione di
riserva prevista nel citato decreto del 27 dicembre 1991;
  Considerato che non e' stato possibile acquisire adeguati  elementi
conoscitivi  di  carattere  tecnico-scientifico  inerenti gli effetti
della  pesca  professionale  all'interno  della  zona  C  di  riserva
parziale nell'ambito della riserva marina delle Isole Egadi;
  Considerato  che in data 17 maggio 1993 la commissione ambiente del
Senato ha effettuato un sopralluogo in zona con audizioni  dal  quale
scaturira' una apposita relazione;
  Considerato  che  in data 26 maggio 1993 la consulta tecnica per le
aree naturali protette esprimera' le proprie valutazioni in merito al
ripristino delle misure di  salvaguardia  all'interno  della  riserva
marina delle Isole Egadi;
  Ritenuto di dover prorogare la sospensione delle disposizioni rela-
tive  all'attivita'  di  pesca  professionale nella zona C di riserva
parziale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 dicembre 1991,
di istituzione della riserva naturale marina, denominata Isole Egadi,
per un periodo sufficiente  alla  acquisizione  ed  alla  valutazione
della  citata relazione della commissione ambiente del Senato nonche'
del predetto parere della  consulta  tecnica  per  le  aree  naturali
protette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  termine  di  cui  al  decreto ministeriale del 18 febbraio 1993
citato in premessa e' prorogato di giorni sessanta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 maggio 1993
                                            Il Ministro dell'ambiente
                                                        SPINI
   Il Ministro
della marina mercantile
     COSTA