Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" o "Caldaro" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970 (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 9 maggio 1970) e modificata con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 3 aprile 1982), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. -------- Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" o "Caldaro" (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer"). Art. 1. La denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" o "Caldaro" (in lingua tedesca, rispettivamente, "Kalterersee" o "Kalterer") e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" deve essere ottenuto da uve provenienti dal vitigno Schiava grossa e/o Schiava gentile e Schiava grigia. E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni: Pinot nero e Lagrein, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 per cento del totale delle viti esistenti. Art. 3. La zona di produzione del vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" e' costituita dai territori di produzione delimitati con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931, nonche' dai territori ad essi vicini, per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale zona - che comprende in parte i territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Nalles, Andriano, Magre' all'Adige, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo in provincia di Bolzano ed in parte i territori dei comuni di Rovere' della Luna, Faedo, S. Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra in provincia di Trento - e' delimitata, per ciascuna di dette province, come appresso: PROVINCIA DI BOLZANO Il territorio di produzione e' costituito dalle seguenti sottozone: Zona A: Per tale zona - cui appartengono i comuni di Caldaro, Appiano, Cortaccia, Magre' all'Adige, Termeno e Vadena - la delimitazione inizia a sud di Magre' a. A. in corrispondenza del bivio formato, a quota 215, dalla strada del vino con la comunale che porta al centro abitato. Da tale punto il limite ovest della zona, in direzione nord, e' dato dal bosco, raggiungendo solo per brevi tratti, e cioe' in corrispondenza del Maso Hofstatt nel comune di Cortaccia, delle localita' S. Antonio e S. Nicolo' nel comune di Caldaro, del Maso S. Valentino, nonche' delle localita' Sasso della Croce nel comune di Appiano, il limite altimetrico di m 600. In particolare, tale limite ovest, rimane cosi' delimitato: dal bivio suddetto, quota 215, la linea di confine coincide con la strada comunale fino all'inizio dell'abitato di Magre' all'Adige quindi, passa in prossimita' della quota 330 in corrispondenza di C. Mayer e per la quota 304. In prossimita' del Castello di Niclara il limite piega verso sud-ovest passando per quota 518 da dove ripiega verso nord, interseca la strada che porta a Niclara all'altezza della quota 518, prosegue verso nord passando in prossimita' delle localita' Ra'in di Sopra fino a giungere a Maso Hofstatt. Da Maso Hofstatt il limite piega verso nord-est fino a C. Weger da cui corre in maniera pressoche' parallela alla strada Cortaccia-Termeno passando per le quote 415, 457 per Maso Erivert fino a Kastellaz. Da questo punto il confine - del lato ovest della zona, sempre verso nord - tocca la quota 350, il Molino Mayer, Valcovara, Maso Disertori fino a giuingere a Maso Undstein, qui volge a sud-est, passa per Plattenhof da dove aggira alla base il M. di Sella e risale verso nord passando per Unterstein e lungo il sentiero che costeggia Aussester Riegel fino all'inserimento con la provinciale n. 14 (q. 220). Il limite di zona prosegue quindi verso nord, passando per le quote 263, 281, costeggia il Betulletto e Unterplaniminietschi, aggira la localita' Moslen, costeggia la Pineta al termine della quale riprende verso nord, passa per S. Antonio, dove la linea di confine coincide con l'acquedotto sotterraneo, e all'esterno dei centri abitati di S. Rocco e San Nicolo'. A nord di S. Nicolo', il confine segue verso nord-est la carrareccia che si inserisce sulla strada per Pianizza di Sopra e costeggia, verso destra, detta strada finche' a nord dell'abitato di Pianizza, il limite volge verso est, aggira escludendole le cosi' dette Buche di Ghiaccio. Risale, quindi, verso nord ed in corrispondenza di Maso Nova segue la curva di livello di 600 metri sino al bosco Gfill. Costeggia bosco Gfill, attraversa Rio dei Prati, passa per Castel Corba (q. 444) prosegue sempre verso nord e tocca le quote 464, 449, il Castello di Appiano fino ad intersecare la strada Andriano-Riva di Sotto. Il limite della zona, lasciato il versante ovest, corre in direzione sud-est, segue la strada che congiunge Riva di Sotto con la strada statale n. 42, lasciandola prima del bivio a quota 250 per proseguire in direzione est parallelamente alla strada statale n. 42 fino al km 240 della strada stessa nella frazione di Frangarto. Facendo quindi angolo in direzione sud, segue il confine comunale di Appiano fino alla Casa sull'Adige (Haus an der Etsch). Costeggia il bosco comprendendo la localita' Bellavista nonche' la frazione di Colterenzio. Raggiunge S. Antonio di Monticolo, poi il Lido di Monticolo; si dirige quindi verso sud, passa per l'Albergo Moser e arrivato a quota 469 prende la carrareccia che passa per la Valle Fuscalai congiungendosi, cosi', con il Maso Kreit nel comune di Vadena. Ritornando in direzione est e quindi verso nord si identifica con il confine comunale di Vadena seguendolo fino all'altezza del Maso Rosi. Si dirige nuovamente verso sud seguendo la fossa di Vadena che corre lungo il piede del monte fino a comprendere il Maso Stadio nel comune di Vadena. All'altezza del Maso Stadio si volge quindi, verso ovest comprendento la localita' Novale al Varco dello stesso comune; raggiungendo la quota 227 sulla sponda est del Lago di Caldaro. Costeggiando il lago predetto in direzione nord-ovest ed, aggirando - escludendoli - i cosi' detti Prati dei Cavalli, raggiunge sulla sponda ovest del Lago di Caldaro la localita' S. Giuseppe al Lago, comprendendola. Toccando al km 10,5 la strada del vino, segue, il confine fra il comune di Caldaro e quello di Termeno fino alla quota 218; raggiunge, escludendolo, il Campo sportivo (q. 229), passa al di sopra del Maso Moser (q. 225) e del Maso Staffler (q. 215) pure esclusi. Dal Maso Staffler il confine tocca, sempre in direzione sud- ovest, le quote 213 in corrispondenza del centro abitato di Cortaccia, 214 nella localita' Rio Largo, 221 all'altezza della localita' Niclara, seguendo, dopo aver intersecato il confine comunale tra Cortaccia e Magre' a. A., la carrareccia che a quota 215 ca. taglia la strada provinciale che porta da Magre' alla stazione ferroviaria di Magre'-Cortaccia. Prosegue poi sempre lungo la carrareccia fino ad incontrare a quota 215 il punto di partenza della descrizione. Vanno inclusi nella zona precedentemente descritta i vigneti situati nella localita' Piccolungo del comune di Vadena; tale zona e' delimitata a sud-est dal tratto di strada compreso tra le quote 229 e 223 ed anteriormente dalla curva di livello di 300 metri. Zona B: Tale zona, cui appartiene il comune di Andriano, e' circoscritta come segue: il limite, partendo a sud della Cava di Pietra in corrispondenza della quota 251, segue in direzione nord-ovest la rotabile che costeggia il monte fino al ponte sul rio Gaido, sotto il Castello Tordilupo, continua lungo la linea altimetrica di m 400, a pie' del monte sino a raggiungere il confine comunale che segue fino a quota 250. Ritorna verso sud-est lungo la rotabile Gu'sshu'bel per immettersi in corrispondenza del ponte sul rio Gaido (quota 254) sulla vecchia strada Terlano-Andriano. Segue quest'ultima fino all'imbocco della stessa nella nuova strada provinciale Terlano- Andriano tagliandola per seguire, volgendo verso sud, la curva di livello quota 250 fino al punto di partenza della descrizione. Zona C: Per tale zona, cui appartiene il comune di Nalles, la delimitazione ha inizio a sud del comune stesso, in corrispondenza del bivio (q. 256) della strada Andriano-Nalles. Da questo punto il limite ovest corre in direzione nord-ovest lungo il rio del Bavaro fino a raggiungere il Castel del Cigno (q. 357); passa per le quote 385 e 429 fino ad incontrare la linea di confine con il comune di Tesino e lo segue verso nord fino in corrispondenza della quota 280; lascia quindi la linea di confine e piega verso sud, passando per quota 280, interseca la provinciale Nalles-Vilpiano a quota 276 e la provinciale Nalles-Terlano a quota 263, e prosegue, quindi, in direzione sud lungo la carrabile che, passando per le quote 265 e 261, chiude la zona al punto di partenza della descrizione. Zona D: Per tale zona, cui appartengono i comuni di Ora, Montagna e Egna, la linea di delimitazione ha inizio a sud di Egna dal km 413 + 500 della nuova strada statale n. 12 (circonvallazione), segue quest'ultima in direzione nord fino all'incrocio nord con la vecchia strada statale n. 12. Piega verso nord-est e raggiunge la strada statale n. 48 nei pressi della quota 416; prosegue verso nord per raggiungere nuovamente la strada statale n. 48 a quota 286. Segue detta statale per breve tratto fino al ponte sul rio Nero; discende in direzione ovest lungo il rio Nero fino alla confluenza con il fiume Adige. La delimitazione segue, in direzione nord, prima il corso dell'Adige e poi la "Fossa di Bronzolo" fino a quota 226 nei pressi della stazione ferroviaria di Ora. Piega verso est e passando per quota 228 raggiunge la strada statale n. 12 al km 420 + 500. Da questo punto essa costeggia la roccia fino al cimitero di Montagna, continua lungo la strada statale n. 48 fino alla tenuta "Tenz" comprendendola. Prosegue verso sud passando per quote 570, 591, 496 raggiungendo la linea ferroviaria nei pressi della quota 622. Continua lungo detta linea ferroviaria fino a quota 603 per poi deviare verso ovest e raggiungere il rio Trodena passando per "Maso Claus" e Gleno Inferiore. La delimitazione segue la sponda destra del rio Trodena fino al ponte Villa Alta per costeggiare di seguito il bosco fino al punto di partenza in corrispondenza del km 413 + 500 della strada statale n. 12. Zona E: Per tale zona, cui appartiene il comune di Bronzolo, la delimitazione ha inizio a sud di Bronzolo dalla quota 229, traversa in linea retta, in direzione nord, il centro abitato per raggiungere la fossa di Uhl nei pressi della stazione ferroviaria. Segue detta fossa fino alla strada provinciale (q. 228) per raggiungere, in direzione nord-est, il cimitero di Bronzolo; ritorna quindi verso sud, costeggiando il bosco ceduo cosi' detto "Judenberg" e passando a sud di S. Leonardo (q. 290) si riallaccia al punto di partenza (q. 229). PROVINCIA DI TRENTO Il territorio di produzione e' costituito dalle seguenti sottozone: Zona A: Per tale zona, cui appartiene il comune di Rovere' della Luna, la linea di delimitazione ha inizio da quota 324 allo sbocco della Valle dei Molini, segue le pendici del monte Craun fino a raggiungere il limite comunale. Segue detto limite fino al punto in cui questo attraversa la strada provinciale n. 90 (Rovere' della Luna- Mezzacorona); continua quindi verso nord, lungo la curva di livello 213, fino alla strada comunale da quota 213 porta alla localita' Dosseni (q. 212), ritornando al punto di partenza (q. 324) seguendo le pendici del costone roccioso. Zona B: Per tale zona, cui appartengono i comuni di S. Michele all'Adige e Faedo, la delimitazione inizia dal km 393 + 500 della strada statale n. 12 e va, seguendo detta statale, in direzione nord fino ad incontrare il confine comunale di S. Michele che segue fino al crocevia della strada statale n. 12 in prossimita' di Masetto. Da tale punto il limite corre - prima verso est e poi verso nord - lungo la strada statale n. 12 fino al km 398, discende quindi verso sud lungo la rotabile che porta al Castello Monte Reale, da tale punto il limite si identifica col sentiero che porta a rio dei Molini e con il rio, fino alla localita' Molini, segue quindi per un breve tratto la strada che congiunge Faedo con S. Michele all'Adige fino ad incontrare la Carrareccia che in direzione sud-ovest porta a Maso S. Valentino, percorre detta carrareccia fino ad intersecare il confine comunale di Faedo e lo segue, in direzione ovest, finche' a sud delle localita' Canazzi e Centofinestre si interseca col confine comunale di S. Michele, e lo segue in direzione sud e sud-ovest, fino ad incontrare la statale n. 12 al km 393 + 500. La zona sopra descritta comprende anche la porzione denominata "Nasci" in comune di Faedo sita sulla sinistra della strada statale n. 12 tra il km 400 e 401 delimitata a nord dal tratto di strada anzidetto e negli altri punti dalle pendici dei monti antistanti (Dosson, M. Basso, Gaier Normale). Zona C: Per tale zona, cui appartiene il comune di Lavis, la delimitazione inizia dal km 391 della strada statale n. 12: discende detta statale fino al km 389 per dirigersi verso il centro abitato di Lavis, passando per quote 213 e 225. Raggiunge quindi il torrente Avisio toccando la localita' "Cuccioi"; risale detto torrente fino al limite comunale che segue fino a quota 359 da dove devia verso ovest per raggiungere la strada provinciale della Val di Cembra in localita' "Croce". Prosegue in direzione nord lungo il sentiero che reca al Maso Tratta passando per i masi Furli e Clinga. Dal Maso Tratta discende il corso del torrente fino a tornare al km 391 della strada statale n. 12. Zona D: Per tale zona, cui appartengono i comuni di Giovo, Lisignago e Cembra, la linea di delimitazione parte dal km 3 + 500 della strada provinciale della Val di Cembra, segue detta strada fino ad incontrare il confine comunale tra Lisignago e Cembra. Discende lungo detto confine comunale fino al torrente Avisio. Segue il corso dell'Avisio in direzione ovest fino a localita' "Piaggi" per risalire al km 3 + 500 della strada provinciale. Nel comune di Cembra la zona di produzione comprende le porzioni vitate ubicate tra il torrente Avisio e la provinciale della Val di Cembra denominata: Valvalle', Casella, Saosent, Vadron, Loverzan, Crosana, Camin, Mosinago, Fontane e Ischia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti ben esposti ubicati a quote non superiori ai m 600 e con esclusione di quelli siti nei fondo valle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20 per cento il limite medesimo. Le province autonome di Trento e Bolzano, di comune accordo con deliberazioni delle rispettive giunte provinciali, annualmente, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, possono fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalle province autonome, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalle province autonome non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% e dell'11% per la tipologia con la qualifica "scelto" (in lingua tedesca "Auslese"). In annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole le province autonome di Trento e Bolzano, di comune accordo, con deliberazioni delle rispettive giunte provinciali, possono ridurre - con esclusione della tipologia "Lago di Caldaro classico superiore" - il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dello 0,5%. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno delle zone di produzione delimitate nel precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bolzano e Trento. "La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale resa maggiore non ha diritto alla D.O.C. 'Caldaro' o 'Lago di Caldaro', ma puo' essere assunta in carico, se ne ha i requisiti, come vino da tavola". E' ammessa la correzione con mosti e vini anche di altre zone nella misura massima del 15 per cento. Art. 6. Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino; odore: gradevole; sapore: morbido, armonico, leggermente di mandorla; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 4 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille. Il vino "Lago di Caldaro scelto" in lingua tedesca "Kalterersee Auslese", deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino, da chiaro a medio; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: morbido, gradevole, con lieve gusto di mandorla; gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,50; acidita' totale minima: 4 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. E' uso della specificazione "classico", in lingua tedesca "klassisches Ursprungsgebiet" o "klassisch", in aggiunta alla denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" o "Caldaro" e' consentito per il vino ottenuto da uve prodotte e vinificate nei territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, gia' delimitati nel precedente art. 3. Tuttavia, e' tenuto conto di situazioni tradizionali, e' consentito che le operazioni di vinificazioni possono essere effettuate fuori dai territori suddetti purche' ricadenti nella provincia di Bolzano. Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" che ha diritto alla qualifica di "classico", ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% e che sia stato sottoposto ad adeguate operazioni di affinamento, puo' portare la qualifica di "classico superiore". Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" ottenuto da uve selezionate aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore all'11% puo' portare la qualifica "scelto" (in lingua tedesca "Auslese"). In caso di annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole, le province autonome di Trento e Bolzano, di concerto, possono ridurre il predetto titolo alcolometrico naturale dal 10,50% al 10%. Per il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" qualificato "scelto" (in lingua tedesca "Auslese") non sono consentiti ne' l'arricchimento ne' la correzione di cui all'art. 4. Art. 8. E' vietato usare assieme alla denominazione "Lago di Caldaro" o "Caldaro" qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi "riserva", "vecchio" e similari non ammessi dal presente disciplinare di produzione. Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" di cui al presente disciplinare, puo figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purche' veritiera e documentabile. Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" ("Kalterersee" o "Kalterer") con o senza la specificazione "classico" o "classico superiore", ottenuto da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal precedente art. 7 puo' essere designato con la specificazione aggiuntiva "Alto Adige" (in lingua tedesca "Su'dtirol") in conformita' all'art. 12 del regolamento CEE n. 2392/89. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" qualificato "scelto" (o "Auslese") deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di volume nominale da 0,750 o 0,375 litri.