IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto gli articoli 1, 3 e 6 della legge n. 189 del 23 aprile 1959;
  Visto l'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Ritenuto  necessario individuare le unita' della Guardia di finanza
cui demandare, in via prioritaria, le  attivita'  di  soccorso  e  di
intervento  da  svolgere  in  media  ed alta montagna, avuto riguardo
anche  agli  obblighi  di  collaborazione  affidati  al  Corpo  quale
struttura  operativa  nazionale  del Servizio nazionale di protezione
civile, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Rilevato che la Guardia di finanza gia' dispone  di  idonee  unita'
tecniche  altamente  qualificate per l'impiego in montagna, dotate di
unita' cinofile per la ricerca in valanga ed in superficie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le attivita' di soccorso ed intervento operativo da svolgere  in
zone  di  media ed alta montagna, caratterizzate da terreni innevati,
ripidi,  rocciosi  o  ghiacciati,  tali  comunque  da  richiedere  al
personale  adeguate  doti  fisiche  e specifica preparazione tecnica,
sono svolte, in via prioritaria, dalle  unita'  del  Soccorso  alpino
della Guardia di finanza (S.A.G.F.).