IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Soave" e "Recioto di Soave" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e 6 maggio 1976 con i quali sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini in questione; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992 con il quale e' stato approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini in parola; Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, proposto dagli interessati, inteso ad ottenere l'annullamento del citato decreto ministeriale 18 giugno 1992 nella parte in cui si esclude la vinificazione del "Soave Classico" alle aziende insediate al di fuori, ma pur nelle immediate vicinanze, del territorio della zona di produzione e vinificazione; Considerate valide le motivazioni avanzate dai ricorrenti e pertanto ritenuti superati i presupposti per una costituzione in giudizio; Ritenuto di dover apportare le apposite rettifiche al disciplinare di produzione dei vini in questione; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernente modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Soave" e "Recioto di Soave", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, successivamente modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975, 6 maggio 1976 e da ultimo con il decreto ministeriale 18 giugno 1992, e' sostituito con il testo annesso al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 giugno 1993 Il Ministro: DIANA