IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini  "Soave"  e  "Recioto  di  Soave"  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 1  marzo 1975 e 6
maggio 1976  con  i  quali  sono  state  apportate  modificazioni  al
disciplinare di produzione dei vini in questione;
  Visto  il decreto ministeriale 18 giugno 1992 con il quale e' stato
approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini in parola;
  Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale  del  Lazio,
proposto  dagli  interessati,  inteso  ad ottenere l'annullamento del
citato decreto ministeriale 18 giugno 1992  nella  parte  in  cui  si
esclude  la vinificazione del "Soave Classico" alle aziende insediate
al di fuori, ma pur nelle immediate vicinanze, del  territorio  della
zona di produzione e vinificazione;
  Considerate   valide  le  motivazioni  avanzate  dai  ricorrenti  e
pertanto ritenuti superati i  presupposti  per  una  costituzione  in
giudizio;
  Ritenuto  di dover apportare le apposite rettifiche al disciplinare
di produzione dei vini in questione;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato   che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta  legge,
concernente modalita' procedurali, prevedono che  i  disciplinari  di
produzione  vengano  approvati  o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Soave"  e  "Recioto di Soave", approvato con
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   21   agosto   1968,
successivamente   modificato   con   decreti   del  Presidente  della
Repubblica 1  marzo 1975, 6 maggio 1976 e da ultimo  con  il  decreto
ministeriale  18  giugno  1992, e' sostituito con il testo annesso al
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 giugno 1993
                                                   Il Ministro: DIANA