IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 2 della legge 24 maggio 1977, n. 227, con il quale e' stata istituita presso l'INA la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE; Visto il quarto comma dell'art. 13 della citata legge n. 227/1977 il quale prevede che le disponibilita' che affluiscono alla SACE siano tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in apposito conto corrente n. 23620 ex 228 denominato: "SACE, legge 227/77" o investiti in BOT, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attivita' corrente della Sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende ed istituti di credito; Visto l'art. 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, successivamente integrato dal ventunesimo comma dell'art. 15 della legge n. 67/1988, con il quale e' stato istituito presso la SACE un apposito fondo rotativo per far fronte agli indennizzi connessi a crediti coperti da garanzia assicurativa della SACE medesima per i quali sia intervenuto un accordo di ristrutturazione al livello intergovernativo; Visto il quinto comma dello stesso art. 18 il quale dispone che le condizioni, modalita' e termini di utilizzo dei mezzi finanziari del predetto fondo rotativo saranno regolati da apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la SACE; Considerato che le somme di pertinenza del fondo rotativo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato n. 23634 ex 749 denominato: "SACE - Fondo rotativo di cui all'art. 18 della legge 730/83"; Visto il primo comma dell'art. 40 delle legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modifiche, che dispone la non applicabilita' del limite del 3% "agli enti per i quali gia' vigono apposite norme per regolare, con provvedimenti del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilita' presso le aziende di credito"; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del sistema di Tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/1984 che stabilisce l'applicabilita' delle disposizioni dell'art. 40 della legge n. 199/1981 citata agli enti ed organismi indicati nella tabella B annessa alla stessa legge n. 720/1984; Considerato che la SACE risulta compresa fra gli enti indicati nella tabella B di cui sopra come da ultimo sostituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1989; Visto l'ottavo comma dello stesso art. 40 il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro puo' essere variata la percentuale o il livello massimo delle disponibilita' degli enti che le aziende ed istituti di credito possono tenere presso di se'; Visto il decreto n. 561393 del 14 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1989, con il quale il Ministro del tesoro ha fissato in 100 miliardi di lire il limite massimo delle disponibilita' che la SACE puo' tenere a qualsiasi titolo, presso aziende e istituti di credito per lo svolgimento della propria attivita' corrente; Che tale importo si intende comprensivo: a) delle somme occorrenti per il pagamento degli indennizzi gia' deliberati dal comitato di gestione e approvati dal Ministro del tesoro; b) degli importi di cui ai conti valutari); c) delle somme che affluiranno alla SACE e riferibili, a qualsiasi titolo, al fondo rotativo di cui alla predetta legge n. 730/1z983, e successive modifiche; d) di qualunque altra somma che affluira' a qualunque titolo alla SACE; Considerato che per chiarezza di comportamento si rende opportuno meglio definire il punto a) di cui al citato decreto ministeriale del 14 agosto 1989 con l'esplicita indicazione che l'ammontare degli indennizzi depositati presso l'azienda o istituto di credito tesoriere in conti correnti fruttiferi intestati alla SACE e sottorubricati con il nominativo dei rispettivi assicurati e/o cessionari il cui diritto alla riscossione sia, per qualsiasi motivo, condizionato ad eventi definiti nella costituzione del conto stesso, non concorre alla determinazione del suddetto limite massimo di 100 miliardi di lire; Decreta: Il punto a) del decreto del Ministro del tesoro n. 561393 del 14 agosto 1989 e' sostituito dal seguente: " a) delle somme occorrenti per il pagamento degli indennizzi gia' deliberati dal comitato di gestione ed approvati dal Ministro del tesoro al netto dell'ammontare degli indennizzi depositati presso l'azienda o istituto di credito tesoriere in conti correnti fruttiferi intestati alla SACE e sottorubricati con il nominativo dei rispettivi assicurati e/o cessionari il cui diritto alla riscossione sia, per qualsiasi motivo, condizionato ad eventi definiti nella costituzione del conto stesso;". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 1993 Il Ministro: BARUCCI