IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 2 della legge 24 maggio 1977, n. 227, con il quale  e'
stata  istituita presso l'INA la Sezione speciale per l'assicurazione
del credito all'esportazione - SACE;
  Visto il quarto comma dell'art. 13 della citata legge  n.  227/1977
il  quale  prevede  che  le  disponibilita' che affluiscono alla SACE
siano tenute presso la Tesoreria centrale  dello  Stato  in  apposito
conto  corrente  n.  23620  ex 228 denominato: "SACE, legge 227/77" o
investiti in BOT, in titoli di Stato  o  garantiti  dallo  Stato,  ad
eccezione  delle  somme  necessarie  allo  svolgimento dell'attivita'
corrente della Sezione che, entro i limiti autorizzati dal  Ministero
del  tesoro,  possono  essere  tenute  presso  aziende ed istituti di
credito;
  Visto  l'art.  18  della  legge   27   dicembre   1983,   n.   730,
successivamente  integrato  dal  ventunesimo comma dell'art. 15 della
legge n. 67/1988, con il quale e' stato istituito presso la  SACE  un
apposito  fondo  rotativo  per  far fronte agli indennizzi connessi a
crediti coperti da garanzia assicurativa della SACE  medesima  per  i
quali  sia  intervenuto  un  accordo  di  ristrutturazione al livello
intergovernativo;
  Visto il quinto comma dello stesso art. 18 il quale dispone che  le
condizioni,  modalita' e termini di utilizzo dei mezzi finanziari del
predetto fondo rotativo saranno regolati da apposita convenzione  tra
il Ministero del tesoro e la SACE;
  Considerato   che   le  somme  di  pertinenza  del  fondo  rotativo
affluiscono in un  apposito  conto  corrente  infruttifero  istituito
presso  la Tesoreria centrale dello Stato n. 23634 ex 749 denominato:
"SACE - Fondo rotativo di cui all'art. 18 della legge 730/83";
  Visto il primo comma dell'art. 40 delle legge  30  marzo  1981,  n.
119,  e  successive  modifiche, che dispone la non applicabilita' del
limite del 3% "agli enti per i quali gia' vigono apposite  norme  per
regolare,  con  provvedimenti  del  Ministro  del tesoro, il deposito
delle loro disponibilita' presso le aziende di credito";
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720,  concernente  l'istituzione
del sistema di Tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
  Visto,  in  particolare,  il primo comma dell'art. 2 della predetta
legge n. 720/1984 che stabilisce l'applicabilita' delle  disposizioni
dell'art.  40  della  legge n. 199/1981 citata agli enti ed organismi
indicati nella tabella B annessa alla stessa legge n. 720/1984;
 Considerato che la SACE risulta compresa fra gli enti indicati nella
tabella B di cui sopra come da  ultimo  sostituita  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1989;
  Visto  l'ottavo comma dello stesso art. 40 il quale prevede che con
decreto del Ministro del tesoro puo' essere variata la percentuale  o
il  livello massimo delle disponibilita' degli enti che le aziende ed
istituti di credito possono tenere presso di se';
  Visto il decreto n. 561393 del 14  agosto  1989,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  197  del  24  agosto  1989,  con il quale il
Ministro del tesoro ha fissato in 100  miliardi  di  lire  il  limite
massimo  delle  disponibilita'  che  la  SACE puo' tenere a qualsiasi
titolo, presso aziende e istituti di credito per lo svolgimento della
propria attivita' corrente;
  Che tale importo si intende comprensivo: a) delle
somme  occorrenti  per  il pagamento degli indennizzi gia' deliberati
dal comitato di gestione e approvati  dal  Ministro  del  tesoro;  b)
degli  importi  di  cui  ai  conti  valutari);  c)  delle  somme  che
affluiranno alla SACE e riferibili,  a  qualsiasi  titolo,  al  fondo
rotativo  di  cui  alla  predetta  legge  n.  730/1z983, e successive
modifiche; d) di qualunque altra  somma  che  affluira'  a  qualunque
titolo alla SACE;
  Considerato  che  per chiarezza di comportamento si rende opportuno
meglio definire il punto a) di cui al citato decreto ministeriale del
14 agosto 1989 con  l'esplicita  indicazione  che  l'ammontare  degli
indennizzi   depositati   presso  l'azienda  o  istituto  di  credito
tesoriere  in  conti  correnti  fruttiferi  intestati  alla  SACE   e
sottorubricati  con  il  nominativo  dei  rispettivi  assicurati  e/o
cessionari il cui diritto alla riscossione sia, per qualsiasi motivo,
condizionato ad eventi definiti nella costituzione del conto  stesso,
non  concorre  alla determinazione del suddetto limite massimo di 100
miliardi di lire;
                              Decreta:
  Il punto a) del decreto del Ministro del tesoro n.  561393  del  14
agosto 1989 e' sostituito dal seguente:
   " a) delle somme occorrenti per il pagamento degli indennizzi gia'
deliberati  dal  comitato  di  gestione ed approvati dal Ministro del
tesoro al netto dell'ammontare  degli  indennizzi  depositati  presso
l'azienda   o   istituto  di  credito  tesoriere  in  conti  correnti
fruttiferi intestati alla SACE e sottorubricati con il nominativo dei
rispettivi assicurati e/o cessionari il cui diritto alla  riscossione
sia,  per  qualsiasi  motivo,  condizionato  ad eventi definiti nella
costituzione del conto stesso;".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 maggio 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI