IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come  risulta  modificato da ultimo dall'art. 14
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro
del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di  indebitamento,
nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del
bilancio  di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  titoli
denominati  in  ECU,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare  l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988,  n.  362,  ove  si prevede, fra l'altro, che con apposita norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare il comma 8 dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma
della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto il proprio decreto  n.  100205  in  data  11  febbraio  1993,
concernente  l'emissione  di certificati del Tesoro denominati in ECU
(CTE), per l'importo di nominali 500 milioni  di  ECU,  al  tasso  di
interesse  del  10,30%,  con inizio il 22 febbraio 1993 e scadenza 22
febbraio 1996, interamente assegnati;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  100324  in  data  15  marzo  1993,
concernente   la   riapertura   della   sottoscrizione  dei  suddetti
certificati del Tesoro in ECU, per l'importo di 750 milioni di ECU;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  3
aprile 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 58.733
miliardi;
  Tenuto  conto  altresi'  che  l'emissione  disposta con il presente
decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma
8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  una ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla
cennata emissione di certificati del Tesoro  denominati  in  ECU  con
godimento 22 febbraio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta la  riapertura  delle
sottoscrizioni  relative all'emissione dei certificati di credito del
Tesoro denominati in ECU (CTE), con godimento 22  febbraio  1993,  di
cui  alle  premesse, per un ammontare nominale massimo di 750 milioni
di ECU.