IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato da ultimo dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e' annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare il comma 8 dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Visto il proprio decreto n. 100205 in data 11 febbraio 1993, concernente l'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), per l'importo di nominali 500 milioni di ECU, al tasso di interesse del 10,30%, con inizio il 22 febbraio 1993 e scadenza 22 febbraio 1996, interamente assegnati; Visto il proprio decreto n. 100324 in data 15 marzo 1993, concernente la riapertura della sottoscrizione dei suddetti certificati del Tesoro in ECU, per l'importo di 750 milioni di ECU; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 3 aprile 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 58.733 miliardi; Tenuto conto altresi' che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU con godimento 22 febbraio 1993; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (CTE), con godimento 22 febbraio 1993, di cui alle premesse, per un ammontare nominale massimo di 750 milioni di ECU.