IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981)  come  risulta  modificato  dall'articolo 14 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il  Ministro  del
tesoro  e'  autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel
limite annualmente risultante nel  quadro  generale  riassuntivo  del
bilancio  di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione di prestiti
internazionali;
  Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
in virtu' del quale  il  Ministro  del  tesoro,  tenuto  conto  delle
condizioni  del  mercato,  puo'  procedere  alla ristrutturazione dei
propri debiti esteri;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;
  Visto l'art.  1  della  legge  23  dicembre  1992,  n.  500  (legge
finanziaria  1993)  concernente  il  livello  massimo  del ricorso al
mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto  il  decreto-legge  9  settembre 1992, n. 372, convertito con
modificazioni con legge 5 novembre 1992,  n.  429,  concernente,  tra
l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale;
  Visti i propri decreti n. 351597 dell'8 luglio 1988 ( a), n. 571189
del  19  ottobre  1989 ( b), n. 352215 del 28 settembre 1988 ( c), n.
321325 del 29 gennaio 1986 ( d), n. 192242 del 3 marzo 1990 ( e),  n.
570039  del  16  gennaio 1989 e n. 193048 del 28 agosto 1990 ( f), n.
348169 del 5 febbraio 1991 ( g), debitamente  registrati  alla  Corte
dei  conti,  con  i  quali  sono  state disposte, rispettivamente, le
seguenti emissioni: a) dollari USA 1 miliardo scadente nel  1993;  b)
dollari USA 1,5 miliardi scadente nel 1994;
 c)  dollari  USA  1  miliardo  scadente nel 1995; d) dollari USA 150
milioni scadente nel 1996; e) dollari USA 1,5 miliardi  scadente  nel
1997;  f)  dollari USA 2 miliardi scadente nel 1999; g) dollari USA 2
miliardi scadente nel 2001;
  Considerato che per i titoli di cui alle citate emissioni  -  tutti
quotati  al  di  sopra  della  pari  in  quanto  fruttanti  interessi
superiori a quelli in atto espressi dal mercato - risulta conveniente
procedere alla loro  sostituzione  con  titoli  di  nuova  emissione,
sopportando  un  costo  in  linea  capitale largamente compensato dai
minori esborsi in conto  interessi  nell'arco  di  vita  residua  dei
prestiti,  il  tutto  con un sensibile miglioramento della liquidita'
del sistema e con il beneficio non  secondario  di  un  significativo
allungamento della vita media del nostro debito estero;
  Attesa   l'esigenza  di  utilizzare  al  meglio  tale  opportunita'
offrendo sul mercato internazionale titoli del  Tesoro  italiano  con
facolta'  per  gli  investitori  di  procedere  al  regolamento degli
importi sottoscritti anche mediante la consegna  di  titoli  in  loro
possesso afferenti ai prestiti specificati in premessa;
  Considerato  che  la  presente emissione concorre al raggiungimento
del limite di cui al comma 8 dell'art.  3  della  legge  23  dicembre
1992,  n.  501,  solo per la parte non coperta dalla sostituzione dei
titoli gia' in circolazione con quelli relativi alla emissione di cui
al presente decreto;
  Dovendosi provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n. 119, cosi' come risulta modificato da ultimo con legge 23 dicembre
1992,  n.  448,  nonche'  dell'art.  8,  ultimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, e' autorizzato il lancio di  un  prestito  sul
mercato  internazionale  fino all'importo massimo di 10,5 miliardi di
dollari USA, articolato nella emissione di titoli quinquennali fino a
dollari USA 6 miliardi e di titoli decennali fino a dollari  USA  4,5
miliardi  aventi  entrambi  le  caratteristiche fissate al successivo
art. 3.