IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, in virtu' del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo' procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993; Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Visti i propri decreti n. 351597 dell'8 luglio 1988 ( a), n. 571189 del 19 ottobre 1989 ( b), n. 352215 del 28 settembre 1988 ( c), n. 321325 del 29 gennaio 1986 ( d), n. 192242 del 3 marzo 1990 ( e), n. 570039 del 16 gennaio 1989 e n. 193048 del 28 agosto 1990 ( f), n. 348169 del 5 febbraio 1991 ( g), debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono state disposte, rispettivamente, le seguenti emissioni: a) dollari USA 1 miliardo scadente nel 1993; b) dollari USA 1,5 miliardi scadente nel 1994; c) dollari USA 1 miliardo scadente nel 1995; d) dollari USA 150 milioni scadente nel 1996; e) dollari USA 1,5 miliardi scadente nel 1997; f) dollari USA 2 miliardi scadente nel 1999; g) dollari USA 2 miliardi scadente nel 2001; Considerato che per i titoli di cui alle citate emissioni - tutti quotati al di sopra della pari in quanto fruttanti interessi superiori a quelli in atto espressi dal mercato - risulta conveniente procedere alla loro sostituzione con titoli di nuova emissione, sopportando un costo in linea capitale largamente compensato dai minori esborsi in conto interessi nell'arco di vita residua dei prestiti, il tutto con un sensibile miglioramento della liquidita' del sistema e con il beneficio non secondario di un significativo allungamento della vita media del nostro debito estero; Attesa l'esigenza di utilizzare al meglio tale opportunita' offrendo sul mercato internazionale titoli del Tesoro italiano con facolta' per gli investitori di procedere al regolamento degli importi sottoscritti anche mediante la consegna di titoli in loro possesso afferenti ai prestiti specificati in premessa; Considerato che la presente emissione concorre al raggiungimento del limite di cui al comma 8 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, solo per la parte non coperta dalla sostituzione dei titoli gia' in circolazione con quelli relativi alla emissione di cui al presente decreto; Dovendosi provvedere in merito; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, cosi' come risulta modificato da ultimo con legge 23 dicembre 1992, n. 448, nonche' dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' autorizzato il lancio di un prestito sul mercato internazionale fino all'importo massimo di 10,5 miliardi di dollari USA, articolato nella emissione di titoli quinquennali fino a dollari USA 6 miliardi e di titoli decennali fino a dollari USA 4,5 miliardi aventi entrambi le caratteristiche fissate al successivo art. 3.