IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il proprio decreto n. 100377 del 26  marzo  1993,  registrato
alla Corte dei conti il 30 marzo 1993;
  Visto  l'art.  9, comma 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116;
  Considerato  che  anche  in  relazione  al  tempo   trascorso   tra
l'emanazione del decreto ministeriale e il lancio del prestito non e'
stato   possibile  inserire  nel  provvedimento  determinati  aspetti
dell'operazione;
  Attesa pertanto l'opportunita' di precisare:
   il periodo utile per l'esercizio del diritto di concambio;
   la facolta' per il Tesoro di non effettuare alcuna  operazione  di
concambio  nel  caso  in  cui  le  relative  richieste  insieme  alla
sottoscrizione di nuovi titoli, concernenti  il  prestito  di  durata
decennale, siano di ammontare inferiore a 300 milioni di dollari USA;
   la   necessita'   che   l'emissione  del  nuovo  prestito  avvenga
esclusivamente mediante la consegna dei  titoli  relativi  ai  vecchi
prestiti;
   la data fino alla quale maturano gli interessi dei vecchi prestiti
e  la  data  dalla quale iniziano a decorrere gli interessi sui nuovi
titoli.
   la determinazione del tasso di interesse per i titoli quinquennali
e decennali, di cui all'art. 3 del citato decreto n.  100377  del  26
marzo 1993;
  Dovendosi provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  3 del decreto ministeriale n. 100377 del 26 marzo 1993 e'
aggiunto il seguente:
  "Art. 3- bis. - Il diritto di concambio  potra'  essere  esercitato
entro  e  non  oltre  il 2 giugno 1993, e il regolamento del prestito
articolato in titoli quinquennali e titoli decennali, dovra' avvenire
entro il successivo 9 giugno 1993.
  Limitatamente ai titoli di durata decennale il Tesoro si riserva la
facolta' di non effettuare alcuna operazione di concambio qualora  le
relative  richieste siano presentate per un ammontare inferiore a 300
milioni di dollari USA".