IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto n. 100377 del 26 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1993; Visto l'art. 9, comma 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116; Considerato che anche in relazione al tempo trascorso tra l'emanazione del decreto ministeriale e il lancio del prestito non e' stato possibile inserire nel provvedimento determinati aspetti dell'operazione; Attesa pertanto l'opportunita' di precisare: il periodo utile per l'esercizio del diritto di concambio; la facolta' per il Tesoro di non effettuare alcuna operazione di concambio nel caso in cui le relative richieste insieme alla sottoscrizione di nuovi titoli, concernenti il prestito di durata decennale, siano di ammontare inferiore a 300 milioni di dollari USA; la necessita' che l'emissione del nuovo prestito avvenga esclusivamente mediante la consegna dei titoli relativi ai vecchi prestiti; la data fino alla quale maturano gli interessi dei vecchi prestiti e la data dalla quale iniziano a decorrere gli interessi sui nuovi titoli. la determinazione del tasso di interesse per i titoli quinquennali e decennali, di cui all'art. 3 del citato decreto n. 100377 del 26 marzo 1993; Dovendosi provvedere in merito; Decreta: Art. 1. All'art. 3 del decreto ministeriale n. 100377 del 26 marzo 1993 e' aggiunto il seguente: "Art. 3- bis. - Il diritto di concambio potra' essere esercitato entro e non oltre il 2 giugno 1993, e il regolamento del prestito articolato in titoli quinquennali e titoli decennali, dovra' avvenire entro il successivo 9 giugno 1993. Limitatamente ai titoli di durata decennale il Tesoro si riserva la facolta' di non effettuare alcuna operazione di concambio qualora le relative richieste siano presentate per un ammontare inferiore a 300 milioni di dollari USA".