Si fa seguito alla circolare n. 2/93 del 15 gennaio 1993 concernente il regime di importazione di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi. Ad integrazione della citata circolare si dispone quanto segue: all'atto della presentazione del documento di sorveglianza deve essere allegata oltre all'originale, una fotocopia del contratto d'acquisto o della conferma di vendita; detta fotocopia sara' timbrata e vistata da questa Amministrazione ed allegata all'esemplare n. 2 del documento di sorveglianza di spettanza della dogana; il cambiamento del luogo di sdoganamento, rispetto a quello citato sul titolo d'importazione, deve essere preventivamente comunicato al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale Import- Esport - Divisione V; nella casella 11 deve essere indicata a lettere la dizione prima scelta o seconda scelta; i motivi del declassamento di cui ai punti a) e b) della circolare Minfinanze n. 360 del 9 dicembre 1991 devono essere dichiarati dall'operatore con tutti i particolari necessari per consentire il riconoscimento fisico del materiale di seconda scelta al momento dello sdoganamento. Il direttore generale delle importazioni e delle esportazioni MARTUSCELLI