Si  fa  seguito  alla  circolare  n.  2/93  del  15  gennaio   1993
concernente  il regime di importazione di taluni prodotti siderurgici
CECA originari dei Paesi terzi.
  Ad integrazione della citata circolare si dispone quanto segue:
   all'atto della presentazione del documento  di  sorveglianza  deve
essere  allegata  oltre  all'originale,  una  fotocopia del contratto
d'acquisto  o  della  conferma  di  vendita;  detta  fotocopia  sara'
timbrata   e   vistata   da   questa   Amministrazione   ed  allegata
all'esemplare n. 2 del documento di sorveglianza di  spettanza  della
dogana;
   il cambiamento del luogo di sdoganamento, rispetto a quello citato
sul  titolo d'importazione, deve essere preventivamente comunicato al
Ministero del commercio con l'estero  -  Direzione  generale  Import-
Esport - Divisione V;
   nella  casella  11 deve essere indicata a lettere la dizione prima
scelta o seconda scelta; i motivi del declassamento di cui  ai  punti
a)  e b) della circolare Minfinanze n. 360 del 9 dicembre 1991 devono
essere dichiarati dall'operatore con tutti  i  particolari  necessari
per  consentire  il  riconoscimento  fisico  del materiale di seconda
scelta al momento dello sdoganamento.
                                 Il direttore generale
                       delle importazioni e delle esportazioni
                                      MARTUSCELLI