Con decreto ministeriale 24 marzo 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1992 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Officine Galileo, con sede in Campo Bisenzio (Firenze) e unita' di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Textura (Gruppo Textura), con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unita' di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 1 novembre 1992 al 30 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. G.M. (Gruppo Textura), con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unita' di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 1 novembre 1992 al 30 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1992 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Galileo Vacuum Tec, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unita' di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992. Con decreto ministeriale 24 marzo 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Merloni elettrodomestici, con sede in Fabriano (Ancona) e unita' di: Carinaro (Caserta), filiali vendita nazionali magazzino di Gricignano (Caserta), None (Torino), Teverola (Caserta), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1993 con decorrenza 7 agosto 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italiana Coke, con sede in Milano e unita' Avenza di Carrara, per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992 n. 12535/1; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 14 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ferroleghe, con sede in Milano e unita' di Avenza (Massa Carrara), per il periodo dal 14 luglio 1992 al 13 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza 14 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 dicembre 1992, n. 12596/2; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem Anic, con sede in Palermo e unita' di: Assemini (Cagliari), Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Oto Breda Sud, con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria) e unita' di San Ferdinando (Reggio Calabria), per il periodo dal 1 novembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza 1 novembre 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Carbon Valley Industry, con sede in Pisticci (Matera) e unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 25 marzo 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fiore, con sede in Napoli e unita' di Ercolano (Napoli), per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 16 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sige ferroviaria, con sede in Napoli e unita' di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 16 agosto 1991 al 15 febbraio 1992. Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1991 con decorrenza 16 agosto 1991. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 novembre 1992, n. 12460/12; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 16 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sige ferroviaria, con sede in Napoli e unita' di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 16 febbraio 1992 al 29 febbraio 1992. Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1992 con decorrenza 16 febbraio 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Procond elettronica, con sede in Longarone (Belluno) e unita' di Longarone (Belluno), per il periodo dal 20 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 20 ottobre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Soncini, con sede in Venezia e unita' di Quarto d'Altino (Venezia), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 30 novembre 1992 n. 12499/14; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale, con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Soncini, con sede in Venezia e unita' di Quarto d'Altino (Venezia), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 30 novembre 1992, n. 12499/15; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Martinello industria gomma, con sede in Legnaro (Padova) e unita' di Legnaro (Padova), per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1991 con decorrenza 2 settembre 1991. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 22 settembre 1992, n. 12308/20; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992, con effetto dal 23 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sige Armamento, con sede in Napoli e unita' di Teverola (Caserta), per il periodo dal 23 agosto 1991 al 22 febbraio 1992. Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1991 con decorrenza 23 agosto 1991. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 22 settembre 1992, n. 12308/22; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 23 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sige armamento, con sede in Napoli e unita' di Teverola (Caserta), per il periodo dal 23 febbraio 1992 al 22 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1992 con decorrenza 23 febbraio 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, n. 12528/12; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 23 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sige armamento, con sede in Napoli e unita' di Teverola (Caserta), per il periodo dal 23 febbraio 1992 al 31 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con decorrenza 23 agosto 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. La Pietra, con sede in Martinsicuro (Teramo) e unita' di Martinsicuro (Teramo), Tortoreto (Teramo), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati: 1) Area del comune di Pace del Mela (Messina). Realizzazione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno; lavoratori sospesi dal 1 ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data: legge n. 460/1992; primo decreto ministeriale 11 marzo 1978; proroga dal 1 maggio 1991 all'11 agosto 1991. 2) Area del comune di Pace del Mela (Messina). Realizzazione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno; lavoratori sospesi dal 1 gennaio 1978 al 30 giugno 1978: legge n. 460/1992; primo decreto ministeriale 27 marzo 1979; proroga dal 1 maggio 1991 all'11 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati: 1) Area del comune di Pace del Mela (Messina). Realizzazione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno; lavoratori sospesi dal 1 ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data: legge n. 460/1992; primo decreto ministeriale 11 marzo 1978; proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992. 2) Area del comune di Pace del Mela (Messina). Realizzazione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno; lavoratori sospesi dal 1 gennaio 1978 al 30 giugno 1978: legge n. 460/1992; primo decreto ministeriale 27 marzo 1979; proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge 223/91, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati: 1) Area comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro, Capua (Caserta). Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del Golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana; lavoratori disponibili dal 4 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data: legge n. 460/1992; primo decreto ministeriale 5 agosto 1981; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. 2) Area comune di Gioia Tauro. Completamento dei lavori relativi al porto, Consorzio Cogitau; lavoratori disponibili dal 1 agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data: legge n. 460/1992; primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. 3) Area comune di Latina, localita' Borgo Sabotino. Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data: legge n. 460/1992; primo decreto ministeriale 16 aprile 1987; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. 4) Area comune di Paola (Cosenza). Realizzazione della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria San Marco, primo lotto in localita' Contrada Pantani; lavoratori sospesi dal 19 febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data: legge n. 460/1992; primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. 5) Area comune di Paola (Cosenza). Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria Santomarco, primo lotto in localita' Contrada Pantani; lavoratori resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data: legge n. 460/1992; primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. 6) Area comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta). Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'opera pubblica PS3/147B - Disinquinamento del Golfo di Napoli - Rete canali e collettori, nell'area casertana sospesi dal 28 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data: legge n. 460/1992; primo decreto ministeriale 8 agosto 1985; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. 7) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta. Comuni di Capua, S. Tammaro e Marcianise. Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147B, resisi disponibili dal 13 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data: legge n. 460/1992; primo decreto ministeriale 5 giugno 1987; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. 8) Crisi occupazionale area comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola (Cosenza). Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 od entro 12 mesi da tale data: legge n. 460/1992; primo decreto ministeriale 5 giugno 1987; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. 9) Area comune di Rende (Cosenza). Costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Cosenza e Rende; lavoratori sospesi dal 1 dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data: legge n. 460/1992; primo decreto ministeriale 9 novembre 1988; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. 10) Area industriale di Ragusa. Completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data: legge n. 460/1992; primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. 11) Area comune di Gela (Caltanissetta). Lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data: legge n. 460/1992; primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Consorzio fonderie SCM, Gruppo SCM) con sede in Rimini (Forli') e unita' di Rimini (Forli'), Villa Verucchio (Forli) per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.C.M., con sede in Rimini (Forli') e unita' di Rimini (Forli'), Villa Verucchio (Forli) per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Metal Metron, con sede in Milano e unita' di Savona, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12528/3; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sima, con sede in Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia) e unita' di Jesi (Ancona), Lendinara (Rovigo), Puianello (Reggio Emilia) per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Casor, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unita' di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Siria - Officine meccaniche, con sede in Bologna e unita' di Finale Emilia (Modena), per il periodo dal 5 novembre 1992 al 4 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 5 novembre 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industria Eternit Reggio Emilia, con sede in Rubiera (Reggio Emilia) e unita' di Rubiera (Reggio Emilia), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12530/9. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 19 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' nazionali, per il periodo dal 19 dicembre 1991 al 18 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 19 dicembre 1991. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria) L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 febbraio 1993, n. 12736/5; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 19 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia) unita' di Rezzato (Brescia) per il periodo dal 10 dicembre 1991 al 9 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 10 dicembre 1991. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria). L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 febbraio 1993, n. 12736/7z. 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Crouzet, con sede in Bollate (Milano) unita' di: Bollate (Milano), Zingonia (Bergamo), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Termosud - Gruppo Ansaldo, con sede in Gioia del Colle (Bari) unita' di: Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1 settembre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. B.P.D. Difesa e Spazio Gruppo Fiat, con sede in Milano dal 28 luglio 1992 sede di Roma, unita' di: Ceccano (Frosinone), Colleferro (Roma), per il periodo dal 30 giugno 1992 al 26 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 30 giugno 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 febbraio 1993, n. 12736/8; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. ILVA, con sede in Roma, unita' di: Unita' nazionali, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cogne, con sede in Aosta, unita' di: Aosta, Milano, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. O.M.A.P. Officine Meccaniche Alta Precisione, con sede in Brescia, unita' di: Montichiari (Brescia), Ufficio di Brescia, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 13 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 4 febbraio 1993, n. 12671/15; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sistema Compositi, Gruppo Fiat, con sede in Milano, unita' di: Castellaccio di Paliano (Frosinone), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Philips Gruppo Philips, con sede in Milano, unita' nazionali, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1993 con decorrenza 7 agosto 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Philips Sistemi Medicinali Gruppo Philips, con sede in Milano, unita' di: Milano, Monza (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 7 feebraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Philips Lighting Gruppo Philips, con sede in Milano, unita' nazionali, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Omre, con sede in Monza (Milano), unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 5 novembre 1992 al 28 febbraio 1992. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 5 novembre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sidergarda Mollificio Bresciano dal 31 dicembre 1992 S.M.B. Sid. Moll. bresciano, con sede in Brescia unita' di: Puegnago sul Garda e S. Felice del Benaco (Brescia), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Falck Nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) unita' di: Sesto S. Giovanni (Milano) Vobarno (Brescia), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 dicembre 1992 n. 12592/6; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Falck Nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unita' di: solo per Sesto S. Giovanni - Div.ne Unione (Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 23 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 1 gennaio 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Falck Nastri dal 1 gennaio 1993 Falck Vittoria, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unita' di: Sesto S. Giovanni - divisione Vittoria (Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 23 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 1 gennaio 1993; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Falck Nastri dal 1 gennaio 1993 Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) unita' di: Vobarno (Brescia), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 23 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 1 gennaio 1993; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Falck Informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) unita' di: Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 23 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 1 gennaio 1993; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Falck Servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) unita' di: Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 23 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 1 gennaio 1993; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992, con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Atro, con sede in Milano, unita' di: Biassono (Milano) Crugnola di Mornago (Varese), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1992 con decorrenza 2 marzo 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, n. 12528/13; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fimtessile, con sede in Ponte Nossa (Bergamo), unita' di: Ponte Nossa (Bergamo), per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. Contributo addizionale: no (corcordato preventivo dal 3 aprile 1992). Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 10 marzo 1993, n. 12789/10. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Arsol con sede in Roma e unita' di: Bari, Calenzano (Firenze), Latina Scalo (Latina) e Roma, per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 7 gennaio 1992. Contributo addizionale: no (amministrazione controllata); 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Klopman International con sede in Frosinone, unita' di Frosinone, per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Idrominerale Romana Bognanco, con sede in Velletri dal 31 ottobre 1991 Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 14 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1993 con decorrenza 12 ottobre 1992. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Lagostina con sede in Omegna (Novara) e unita': di Maltignano ed uffici (Ascoli Piceno), Omegna ed uffici (Novara) per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 31 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.A.S. Fulgor Ape Saiag, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grusgliasco (Torino), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Aspera dal 18 dicembre 1991 Whirlpool Italia divisione Aspera, con sede in Torino e unita' di Riva di Chieri (Torino), per il periodo dal 14 ottobre 19992 al 13 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 14 ottobre 19992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. I.A.O. Industrie Riunite, con sede in Beinasco (Torino) e unita' di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Lanificio di Carignano, con sede in Milano e unita' di Carignano (Torino), per il periodo dal 23 settembre 1992 al 22 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 23 settembre 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Maho Italia con sede in Tortona (Alessandria) e unita' di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 1 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992; Con decreto ministeriale 6 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elsag Bailey, con sede in Genova e unita' di Genova per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che haa approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Friulsider, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e unita' di S. Giovanni al Natisone (Udine), per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 6 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1992 con decorrenza 7 gennaio 1992. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 6 novembre 1992, n. 2461/18; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Friulsider con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e unita' di S. Giovanni al Natisone (Udine), per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 19 agosto 1992 con decorrenza 7 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 15 gennaio 1993, n. 12632/9.