IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 29 ottobre  1991,  n.  358,  recante  norme  per  la
ristrutturazione   del   Ministero   delle   finanze,   e  successive
modificazioni;
  Visto il regolamento degli uffici e  del  personale  del  Ministero
delle  finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 287;
  Visto l'art. 38, comma 5, del precitato regolamento che prevede che
all'organizzazione  interna  delle  direzioni   compartimentali   del
territorio si provvede con decreti del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art.  73, comma 1, del medesimo regolamento che stabilisce
che in sede di prima applicazione i suddetti  decreti  devono  essere
emanati previo parere del consiglio di amministrazione;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Considerata   l'opportunita'   di   provvedere  con  unico  decreto
all'organizzazione interna di tutte le direzioni compartimentali  del
territorio;
  Udito  il  parere  del  consiglio di amministrazione espresso nella
seduta del 10 giugno 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le direzioni compartimentali del territorio sono organizzate nei
servizi e nei  reparti,  amministrativi  e  tecnici,  previsti  negli
articoli seguenti.
  2.  Alla  direzione  dei  servizi  e  dei  reparti  delle direzioni
compartimentali del territorio sono  preposti  dirigenti  secondo  le
funzioni  e  nei  limiti  delle  dotazioni  organiche  previste dalla
tabella allegata alla citata legge  n.  358  del  1991  e  successive
modificazioni.
  3.  Secondo  le  esigenze di servizio e tenuto conto dei carichi di
lavoro,  i  reparti  possono  essere   ripartiti   in   sezioni   con
provvedimento   del  direttore  compartimentale.  Alle  sezioni  sono
preposti  funzionari  appartenenti   a   profili   professionali   di
qualifiche funzionali non inferiori alla settima.
  4.  Qualora  particolari  esigenze  lo  richiedano  e  nei  casi di
trattazioni che interessino la competenza di entrambi i servizi o  di
piu'   reparti,   possono   essere  costituiti  gruppi  di  lavoro  o
commissioni con provvedimento del direttore compartimentale.