IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993; Vista la legge 6 giugno 1974, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974; Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988, concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1991, recante il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti di merci nazionali ed internazionali; Considerato che il contingente di autorizzazioni C.E.M.T. attribuito all'Italia ammonta a sessantasette unita'; Considerato che sessantatre autorizzazioni sono state regolarmente rinnovate ad imprese titolari; Rilevato che tre imprese, gia' titolari di autorizzazioni C.E.M.T., non hanno prodotto domanda per il rinnovo della stessa per l'anno 1993; Considerato che ad un'impresa non e' stata rinnovata l'autorizzazione in quanto, producendo domanda in data 14 gennaio 1993, l'istanza e' stata considerata fuori termine; Rilevato pertanto che risultano quattro le autorizzazioni C.E.M.T. da attribuire mediante graduatoria; Esaminate le trecentoquarantadue domande di graduatoria presentate; Considerato che il regolamento C.E.E. n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992, ha soppresso i contingenti di autorizzazioni in ambito C.E.E., rendendo inutile la rinuncia a tali autorizzazioni nei casi previsti dalla normativa in materia; Considerato che le predette autorizzazioni devono essere ripartite in ragione del 50% cadauna tra le graduatorie previste dalle lettere A) e B) dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82; Considerato che le eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi disponibili durante l'anno saranno ripartite tra le due graduatorie, seguendone l'ordine, secondo i criteri previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 82/88, avuto in particolare riguardo al fatto che, nel caso di disponibilita' di autorizzazioni in numero dispari, l'assegnazione dell'autorizzazione eccedente viene attribuita sulla base della graduatoria B); Udito il parere della commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci, costituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del 16 dicembre 1981, reso nella riunione del 6 aprile 1993; Decreta: Art. 1. Sono approvate le graduatorie di merito allegate al presente decreto, relative all'anno 1993, per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, da attribuire alle imprese che aspirano a conseguire per la prima volta autorizzazioni multilaterali e alle imprese gia' titolari, riportate, rispettivamente, negli elenchi 1 e 3. Alle imprese collocate nelle prime due posizioni, sia della graduatoria A) che della graduatoria B), viene attribuita un'autorizzazione C.E.M.T. ciascuna.