IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a  norma
dell'art.  2  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30  del  6  febbraio
1993;
  Vista  la  legge  6  giugno  1974,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  31
luglio 1974;
  Visto  il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
1988,  concernente  la  disciplina   relativa   al   rilascio   delle
autorizzazioni al trasporto di merci su strada;
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.  158  dell'8  luglio  1991,  recante  il
regolamento   di  attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  delle
Comunita' europee  n.  438  del  21  giugno  1989,  che  modifica  la
direttiva  del  Consiglio  n.  561  del 12 novembre 1974, riguardante
l'accesso alla professione di trasportatore di merci  su  strada  nel
settore dei trasporti di merci nazionali ed internazionali;
  Considerato   che   il   contingente   di  autorizzazioni  C.E.M.T.
attribuito all'Italia ammonta a sessantasette unita';
  Considerato che sessantatre autorizzazioni sono state  regolarmente
rinnovate ad imprese titolari;
  Rilevato che tre imprese, gia' titolari di autorizzazioni C.E.M.T.,
non  hanno  prodotto  domanda  per il rinnovo della stessa per l'anno
1993;
  Considerato   che   ad   un'impresa   non   e'   stata    rinnovata
l'autorizzazione  in  quanto,  producendo  domanda in data 14 gennaio
1993, l'istanza e' stata considerata fuori termine;
  Rilevato pertanto che risultano quattro le autorizzazioni  C.E.M.T.
da attribuire mediante graduatoria;
  Esaminate le trecentoquarantadue domande di graduatoria presentate;
  Considerato  che  il regolamento C.E.E. n. 881/92 del Consiglio del
26 marzo 1992, ha soppresso i contingenti di autorizzazioni in ambito
C.E.E., rendendo inutile la rinuncia a tali autorizzazioni  nei  casi
previsti dalla normativa in materia;
  Considerato  che le predette autorizzazioni devono essere ripartite
in ragione del 50% cadauna tra le graduatorie previste dalle  lettere
A)  e  B)  dell'art.  2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio
1988, n. 82;
  Considerato che le eventuali autorizzazioni che dovessero  rendersi
disponibili  durante l'anno saranno ripartite tra le due graduatorie,
seguendone l'ordine, secondo  i  criteri  previsti  dall'art.  2  del
decreto ministeriale n. 82/88, avuto in particolare riguardo al fatto
che,  nel caso di disponibilita' di autorizzazioni in numero dispari,
l'assegnazione dell'autorizzazione eccedente viene  attribuita  sulla
base della graduatoria B);
  Udito  il  parere  della commissione consultiva per l'autotrasporto
internazionale  di  merci,  costituita  con  decreto  ministeriale  4
dicembre  1981, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del  16  dicembre  1981,  reso  nella
riunione del 6 aprile 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvate  le  graduatorie  di  merito  allegate  al presente
decreto, relative all'anno 1993, per il rilascio delle autorizzazioni
multilaterali al  trasporto  di  merci  su  strada  della  Conferenza
europea  dei  Ministri  dei trasporti, da attribuire alle imprese che
aspirano a conseguire per la prima volta autorizzazioni multilaterali
e alle  imprese  gia'  titolari,  riportate,  rispettivamente,  negli
elenchi 1 e 3.
  Alle  imprese  collocate  nelle  prime  due  posizioni,  sia  della
graduatoria  A)  che   della   graduatoria   B),   viene   attribuita
un'autorizzazione C.E.M.T. ciascuna.