IL MINISTRO DEI TRASPORTI Viste le leggi 11 luglio 1977, n. 411 e 15 febbraio 1985, n. 25; Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 411 del 1977, come modificato dalla legge n. 25 del 1985, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1993 dividendo i costi che l'Azienda autonoma per l'assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta relativa all'attivita' aerea internazionale per il numero delle unita' di servizio previste per tale tipo di attivita'; Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160; Vista la legge n. 385 del 15 dicembre 1990; Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge n. 160/1989 la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e' determinata secondo i criteri di cui alla legge n. 411 del 1977 come modificata dalla legge n. 25 del 1985; Considerato che il numero delle unita' di servizio previste per l'attivita' aerea internazionale per il 1993 e' pari a 3.306.828; Considerato che il numero delle unita' di servizio previste per l'attivita' aerea nazionale e' pari a 887.757; Considerato che per l'anno 1993 per la tassa di sorvolo nazionale e' da calcolare il recupero dell'intero costo ai sensi dell'art. 5, punto 7, della legge n. 160/1989; Vista la delibera n. 476 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo nella seduta del 22 dicembre 1992; Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, e dell'art. 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attivita' aerea internazionale per l'anno 1993 e' determinato in L. 301.253.732.959.