Al  Dipartimento  della   pubblica
                                  sicurezza
                                  Alla    Direzione    generale   per
                                  l'amministrazione  generale  e  per
                                  gli affari del personale
                                  Alla       Direzione       generale
                                  dell'amministrazione civile
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari dei culti
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  civili
                                  Alla   Direzione   generale   della
                                  protezione  civile  e  dei  servizi
                                  antincendi
                                  All'Ufficio centrale per gli affari
                                  legislativi    e    le    relazioni
                                  internazionali
                                  All'Ufficio centrale per i problemi
                                  delle  zone  di  confine  e   delle
                                  minoranze etniche
  Il   capo   V   della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  introduce
nell'ordinamento  il  principio   generale   dell'accessibilita'   ai
documenti  amministrativi da parte di chiunque vi abbia interesse per
la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
  In attuazione della previsione di cui all'art. 24, comma  2,  della
predetta  legge,  il  Governo  ha  adottato il decreto del Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante la disciplina  delle
modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto in esame.
  Dalla   cennata   normativa,  sia  legislativa  che  regolamentare,
scaturisce, tra l'altro, il dovere per  ciascuna  amministrazione  di
adottare  adeguate misure organizzative per il piu' agevole esercizio
del diritto di accesso da parte dell'interessato.
  Al fine di delineare gli interventi a tal uopo necessari, un gruppo
di lavoro, costituito all'interno della commissione  interdirezionale
di  studio  della legge n. 241 e composto da rappresentanti di questo
Gabinetto,  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza   e   delle
Direzioni  generali  del  personale  e  della  protezione  civile, ha
elaborato un documento - nel quale vengono tracciati i  vari  aspetti
della  materia  in  relazione  alle  esigenze organizzative di questa
Amministrazione  -  fatto  proprio,  poi,  dalla  stessa  commissione
interdirezionale.
  Come  comunicato  con  nota  pari  numero  del  2 aprile scorso, la
Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   ha   altresi'   risolto
recentemente  la  questione dei costi di riproduzione e delle tariffe
da applicare  per  il  rilascio  di  copia  dei  documenti  ai  quali
l'interessato  intende  accedere,  fissando, tra l'altro, una tariffa
omnicomprensiva da corrispondere mediante applicazione di  marche  da
bollo ordinarie.
  Definita  la  questione  da  ultimo  ricordata e sulla base di quel
documento,  occorre   procedere   all'individuazione   delle   misure
organizzative  necessarie  per  il  concreto esercizio del diritto di
accesso, che tengano conto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
22, comma  3,  della  legge  n.  241  e  dal  richiamato  regolamento
governativo,  dei  percorsi  che  il cittadino puo' intraprendere per
accedere agevolmente al documento che lo interessa in relazione  alle
peculiarita' strutturali e funzionali della sede centrale e di quelle
periferiche dell'Amministrazione dell'interno.
  Nel fornire al riguardo le linee di indirizzo di seguito riportate,
si  pregano  codesti uffici, nell'ambito delle rispettive competenze,
di voler impartire - attenendosi ad esse -  agli  uffici  centrali  e
periferici  interessati  ogni  piu'  opportuna  disposizione  atta  a
consentire l'agevole esercizio del diritto di accesso  nei  confronti
degli atti e dei documenti in possesso di questa Amministrazione.
1)  Ufficio  per  le  informazioni  sulle  modalita' di esercizio del
diritto di accesso.
  Lo spirito della disciplina in esame, improntato  alla  piu'  ampia
apertura  e  disponibilita'  della  pubblica amministrazione verso il
cittadino, suggerisce di affrontare subito il tema del primo contatto
tra utente ed ufficio  pubblico  -  consistente  nella  presentazione
dell'istanza  di  accesso  - momento questo particolarmente delicato,
che dovra' essere reso il meno difficoltoso e disagevole possibile.
  In tale ottica, per  quanto  concerne  l'Amministrazione  centrale,
l'Ufficio  relazioni  pubbliche del Ministero, ubicato al piano terra
del palazzo  Viminale,  fornira'  agli  interessati  le  notizie  per
l'individuazione dell'ufficio - tra quelli indicati nell'unito elenco
(allegato  1) - incaricato di dare le informazioni sulle modalita' di
esercizio del diritto di accesso e sui  relativi  costi,  nonche'  di
indicare,   in   relazione  all'oggetto  della  richiesta,  l'ufficio
competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo
stabilmente.
  Tale soluzione si rende necessaria in  virtu'  della  constatazione
che l'ufficio relazioni pubbliche, allo stato attuale, non sarebbe in
grado,  per  la  tipologia  della struttura, di espletare le funzioni
suddescritte.
  Gli uffici intermedi cosi' individuati - corrispondenti agli uffici
coordinamento ed affari generali delle singole Direzioni  generali  -
potranno,  invece,  assicurare  un  idoneo servizio di informazione a
favore degli interessati, ai quali andra', tra l'altro, indicato  con
precisione l'ufficio destinatario dell'istanza di accesso.
  E'  evidente che il sistema delineato, che tiene conto dell'attuale
struttura ministeriale, potra'  essere  modificato  ove  la  medesima
venga  sottoposta  a  revisione  in conseguenza di nuove disposizioni
legislative  ovvero  in  relazione  al   mutamento   delle   esigenze
organizzative.
  Al  fine  di  una ancor piu' agevole individuazione, da parte degli
interessati, degli uffici competenti, l'ufficio  relazioni  pubbliche
dovra'  disporre  di un elenco sistematico contenente tutte le unita'
organizzative  dell'apparato  ministeriale  con  l'indicazione  delle
rispettive competenze e dell'ubicazione delle stesse.
  A  tal  uopo,  gli  uffici  in  indirizzo vorranno far pervenire un
quadro  prospettico  comprensivo   degli   elementi   ora   descritti
all'ufficio    organizzazione    della    Direzione    generale   per
l'amministrazione generale e per gli affari del personale.
  Per  le  sedi  periferiche  dell'Amministrazione, si ritiene invece
preferibile  demandare  ai   relativi   dirigenti   l'individuazione,
nell'ambito  delle  rispettive  strutture organizzative, dell'ufficio
incaricato di  fornire  tutte  le  informazioni  sulle  modalita'  di
esercizio  del  diritto  di  accesso e sui relativi costi, nonche' di
indicare l'ufficio competente a  formare  o  a  detenere  stabilmente
l'atto conclusivo del procedimento.
  Cio' in virtu' dell'opportunita' di consentire alla sede periferica
la scelta del modello organizzativo piu' consono alla singola realta'
locale.
  Sempre allo scopo del piu' agevole esercizio del diritto di accesso
da  parte  del  cittadino,  le  sedi  periferiche  dovranno curare la
divulgazione, con i mezzi ritenuti piu' idonei (tra gli altri, targhe
segnaletiche  all'interno  delle  sedi,  distribuzione  di  opuscoli,
comunicati  stampa,  ecc.),  delle informazioni relative agli uffici,
alle rispettive competenze e all'ubicazione degli stessi.
  In tutti i casi, nei locali degli uffici per le  relazioni  con  il
pubblico,  eventualmente  istituiti,  nonche'  in quelli degli uffici
incaricati di fornire le informazioni sul diritto di accesso,  dovra'
essere posto a disposizione dei cittadini materiale informativo circa
le  categorie  di  documenti  relativi  ai procedimenti di competenza
degli  uffici  di  appartenenza  (Ministero,  prefetture,   questure,
comandi  provinciali  dei  Vigili  del  fuoco,  ecc.),  le tariffe da
corrispondere per il rilascio di copie di documenti, i moduli per  la
richiesta  di  accesso  ai documenti ed ogni altra informazione utile
all'accesso.
2) Presentazione dell'istanza di accesso.
  Circa le modalita' di presentazione della domanda  di  accesso,  il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  352/92  detta,  agli
articoli 3 e 4, una disciplina puntuale ed esauriente, in particolare
per quanto riguarda l'accesso informale.
  In tal caso e rinviando al predetto art.  3,  la  richiesta  potra'
essere   rivolta   verbalmente   ed  accolta  immediatamente  con  la
contestuale effettuazione dell'accesso.
  In virtu' dell'art. 4 del nominato decreto presidenziale, l'istanza
formale di accesso,  se  consegnata  personalmente  dall'interessato,
verra'  presentata all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo
del procedimento o  a  detenerlo  stabilmente,  che  sara'  tenuto  a
rilasciare  ricevuta  e  ad  apporre sulla richiesta il timbro con la
data di presentazione, data dalla quale decorrera' -  in  conformita'
al  comma  5 dello stesso art. 4 - il termine di trenta giorni per la
conclusione del procedimento.
  Non e' inutile  sottolineare  che  le  istanze  di  cui  si  tratta
dovranno    essere   compilate   in   modo   da   rendere   possibile
l'individuazione   del   documento   oggetto   dell'accesso   nonche'
l'identificazione   del   richiedente   e   la  prova  dell'interesse
personale.
  Per le richieste pervenute a mezzo del servizio postale, la data di
presentazione sara' quella  in  cui  l'istanza  perviene  all'ufficio
competente,  il  quale ultimo provvedera' ad inoltrare immediatamente
all'interessato che l'abbia richiesto la ricevuta dell'istanza.
  E'  ovvio che non potranno essere prese in considerazione richieste
generiche che non consentano l'identificazione del documento  cui  si
vuole  accedere,  fermo restando il dovere dell'ufficio competente di
facilitarne l'individuazione.
  Nel  caso  di  richiesta   irregolare   od   incompleta   l'ufficio
competente, entro dieci giorni, dovra' darne tempestiva comunicazione
al  richiedente  con  raccomandata con avviso di ricevimento od altro
mezzo idoneo ad accertarne la ricezione.
  In tal caso il termine iniziale decorrera' dalla data di  ricezione
da  parte  dell'ufficio  competente  della  richiesta regolarizzata o
completata.
  Le istanze erroneamente indirizzate ad ufficio  diverso  da  quello
competente verranno immediatamente trasmesse a quest'ultimo.
3) Identificazione dei soggetti che esercitano il diritto di accesso.
  All'atto della presentazione dell'istanza di accesso, i richiedenti
dovranno    esibire    preventivamente   un   valido   documento   di
identificazione.
  Coloro che eserciteranno lo stesso diritto ma in rappresentanza  di
persone  giuridiche  e di enti, oltre al documento di identificazione
personale, dovranno produrre idoneo titolo  che  attesti  il  proprio
potere rappresentativo.
  Nel  caso  di  rappresentanza di persone fisiche (a parte i casi di
rappresentanza legale), tale titolo consistera' in un atto di  delega
dell'interessato,  la  cui sottoscrizione dovra' essere autenticata a
norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  L'identificazione  del  richiedente  andra'  effettuata  da   parte
dell'ufficio competente ad esaminare la richiesta di accesso.
  In  relazione  a  cio',  al  fine  di facilitare, presso gli uffici
ministeriali,  i  cennati  adempimenti,  l'Ispettorato  generale   di
pubblica  sicurezza  del  Viminale provvedera' a rilasciare fotocopia
del documento depositato presso  lo  stesso  Ispettorato  al  momento
dell'ingresso  nel compendio, sulla quale verra' posto il timbro e la
firma dell'operatore incaricato.  Lo  stesso  sistema  potra'  essere
adottato   negli   altri   uffici  ove  vengono  effettuate  analoghe
operazioni di controllo al momento dell'ingresso del pubblico.
4) Accoglimento della richiesta di accesso.  Rifiuto,  limitazione  o
differimento dell'accesso.
  L'atto con il quale si informa dell'accoglimento della richiesta di
accesso  dovra'  contenere l'indicazione dell'ufficio, completa della
sede presso cui rivolgersi, nonche' di un congruo periodo  di  tempo,
comunque  non  inferiore  a  15  giorni,  per  prendere  visione  dei
documenti o per ottenerne copia.
  Come  stabilito  dall'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  352/92, l'atto di rifiuto, limitazione o differimento
dell'accesso richiesto in via  formale  dovra'  essere  adeguatamente
motivato.
5) Rilascio copie e rimborso delle spese di riproduzione.
  Nel   momento   in  cui  la  domanda  di  accesso  verra'  accolta,
l'interessato potra'  consultare  ed  estrarre  copia  del  documento
dichiarato accessibile.
  A  proposito delle tariffe da applicare per il rilascio di copie di
documenti, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  ha  fissato  un
corrispettivo   omnicomprensivo   (costo   della   carta,   spese  di
funzionamento del fotoriproduttore, ecc.) in lire 500 per il rilascio
da 1 a 2 copie, in lire 1000 da 2 a 4 copie e cosi'  di  seguito,  da
corrispondere  mediante  applicazione di marche da bollo ordinarie da
annullare con il datario a cura dell'ufficio ricevente  l'istanza  di
accesso.
6) Modalita' di esercizio dell'accesso.
  La  visione  del documento oggetto della richiesta di accesso avra'
luogo presso l'ufficio che lo ha formato o che lo  detiene  in  forma
stabile. Potranno anche destinarsi locali idonei per un agevole esame
dei  documenti,  curando  tuttavia  che vengano adottate le opportune
misure di vigilanza.
  In caso di accesso a documenti mediante estrazione di copie  ovvero
a  documenti  raccolti  o  conservati mediante strumenti informatici,
l'accesso sara' consentito esclusivamente con l'ausilio di  personale
dell'Amministrazione.  Ove  tecnicamente  possibile,  copia  dei dati
informatizzati  potra'  essere  rilasciata  sugli  appositi  supporti
forniti dal richiedente.
  Trascorso  il  periodo indicato nella comunicazione di accoglimento
della domanda, di cui al punto 4), senza  che  il  richiedente  abbia
preso  visione  del  documento,  lo  stesso,  ove  vorra' accedere al
medesimo documento, dovra' presentare una nuova richiesta.
7) Archivi delle istanze di accesso.
  In  attuazione  dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 352/92, presso gli archivi di ciascun ufficio dovranno
istituirsi apposite sezioni per l'archiviazione  delle  richieste  di
accesso, se possibile con sistemi automatizzati.
  In  attesa  della  realizzazione generalizzata dell'automazione, in
ciascun archivio si dovra' comunque provvedere a  registrare  i  dati
(soggettivi,  oggettivi  e  cronologici) delle richieste di accesso e
dei relativi procedimenti.
  Tali dati verranno raccolti  ed  aggregati  dagli  uffici  indicati
nell'art.  1,  mentre,  a  livello  periferico, andranno trasmessi da
ciascun ufficio dell'Amministrazione alla prefettura territorialmente
competente, per una loro aggregazione su base provinciale.
  Gli  uffici  a  competenza  territoriale  regionale,  analogamente,
forniranno  i medesimi dati alla prefettura che ha sede nel capoluogo
di regione.
  Gli uffici del Ministero e le prefetture, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento ministeriale ex art. 24,  comma  4,
della  legge  n.  241  sulle categorie di documenti inaccessibili (in
corso  di  emanazione),  comunicheranno  ogni  sei  mesi  tali   dati
all'Ufficio    organizzazione    della    Direzione    generale   per
l'amministrazione generale e per gli affari del personale,  la  quale
avra'   il  compito  di  tenere  il  registro  dei  dati  complessivi
concernenti i procedimenti di accesso  che  hanno  interessato  tutta
l'Amministrazione dell'interno.
                                * * *
  Tutto cio' premesso, non puo' nascondersi che la finalita' precipua
delle  linee  di  indirizzo brevemente tracciate consiste nel rendere
esercitabile, immediatamente e concretamente, il diritto  di  accesso
ai  documenti  amministrativi da parte dei cittadini, in virtu' della
convinzione che la generalizzata e diffusa possibilita' di  conoscere
l'azione  e  l'organizzazione  amministrativa  costituisce  strumento
indispensabile per assicurare la legalita'  dell'ordinamento  nonche'
la  trasparenza  e  l'imparzialita'  nel processo di formazione delle
determinazioni amministrative.
  In  tale  prospettiva, si confida nella puntuale collaborazione che
codesti  uffici  vorranno  prestare  nel  seguire  le   problematiche
emergenti  dalla  fase di prima attuazione della normativa piu' volte
richiamata, avendo cura di  rimuovere  gli  eventuali  ostacoli  alla
piena   funzionalita'  dei  moduli  organizzativi  delineati  con  la
presente direttiva.
  Nell'allegare,  da  ultimo,  gli  schemi  dei  prestampati  che  si
suggerisce  di  adottare  per  la piu' efficace semplificazione delle
procedure (allegato 2),  si  gradira'  ricevere,  entro  il  mese  di
dicembre  del  corrente  anno  e  successivamente  ogni sei mesi, una
relazione sullo stato di attuazione dell'istituto  dell'accesso,  non
mancando  di  segnalare  carenze  e disfunzioni riscontrate nel corso
dell'applicazione della disciplina in parola.
  Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e risposta.
                                                 Il Ministro: MANCINO