Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INADEL  25
gennaio  1993,  n.  31, e' stato approvato il seguente regolamento di
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
   1.   Il   presente   regolamento   disciplina    i    procedimenti
amministrativi  che  conseguono  obbligatoriamente  ad  iniziativa di
parte o promossi d'ufficio, ai sensi  dell'art.  2,  comma  1,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
   2.  Tutti i procedimenti di cui al comma 1 debbono concludersi con
l'adozione del provvedimento espresso al quale sono finalizzati.
   3.  Ogni  provvedimento  emanato  a   conclusione   di   uno   dei
procedimenti   predetti   deve  essere  motivato  nei  modi  indicati
nell'art. 3 e, ricorrendone i presupposti, dall'art. 12  della  legge
n.  241  del  1990 e deve essere comunicato all'interessato ovvero al
suo rappresentante o tutore o all'ente di patronato di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.  804,
nonche'  all'intervento per disposizione di legge, con atto indicante
il termine e l'autorita' alla quale e' possibile proporre ricorso.
   4. Per ciascun tipo  di  procedimento,  in  quanto  non  sia  gia'
direttamente  disposto per legge o per regolamento, viene indicato il
termine entro il quale esso deve  concludersi.  In  assenza  di  tale
indicazione  il  termine  e'  di  trenta giorni, ai sensi dell'art. 2
della legge n. 241 del 1990.