Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INADEL 25 gennaio 1993, n. 31, e' stato approvato il seguente regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte o promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Tutti i procedimenti di cui al comma 1 debbono concludersi con l'adozione del provvedimento espresso al quale sono finalizzati. 3. Ogni provvedimento emanato a conclusione di uno dei procedimenti predetti deve essere motivato nei modi indicati nell'art. 3 e, ricorrendone i presupposti, dall'art. 12 della legge n. 241 del 1990 e deve essere comunicato all'interessato ovvero al suo rappresentante o tutore o all'ente di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonche' all'intervento per disposizione di legge, con atto indicante il termine e l'autorita' alla quale e' possibile proporre ricorso. 4. Per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, viene indicato il termine entro il quale esso deve concludersi. In assenza di tale indicazione il termine e' di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990.